← Torna a L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Norma di novellazione: introduce nel codice penale l'art. 388-ter sulla mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.
  • Punisce chi compie atti simulati o fraudolenti sui propri o altrui beni per sottrarsi al pagamento di multa, ammenda o sanzione amministrativa pecuniaria.
  • Pena: reclusione da sei mesi a tre anni; condizione obiettiva: mancata ottemperanza all'ingiunzione di pagamento nel precetto.
  • Tutela penale ad ampio spettro dell'esecuzione patrimoniale, anche amministrativa.

Testo dell'articoloVigente

Art. 109 L. 689/1981 — Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

Dopo l' articolo 388-bis del codice penale è inserito il seguente: "Art.

388-ter. – (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). – Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Commento

L'art. 109 della L. 689/1981 è una norma di novellazione di particolare rilievo sistematico: ha inserito nel codice penale, dopo l'art. 388-bis, l'art. 388-ter, fattispecie penale autonoma che colpisce la sottrazione fraudolenta all'esecuzione di sanzioni patrimoniali. La disposizione completa un disegno più ampio di rafforzamento dell'effettività delle sanzioni pecuniarie, sia penali sia amministrative.

L'oggetto della tutela: l'effettività delle sanzioni patrimoniali

L'art. 388-ter c.p. tutela il corretto svolgimento dell'esecuzione patrimoniale collegata all'irrogazione di una sanzione pecuniaria. Il bene giuridico protetto non è il patrimonio del singolo creditore ma l'interesse pubblico alla riscossione effettiva delle sanzioni, che costituisce premessa indispensabile della loro funzione deterrente e general-preventiva. La norma copre indistintamente sanzioni penali (multa e ammenda) e sanzioni amministrative pecuniarie, riflettendo la scelta di politica criminale di proteggere in modo unitario l'apparato sanzionatorio dello Stato.

La condotta tipica: atti simulati o fraudolenti

L'elemento materiale del reato consiste nel compimento di atti simulati o fraudolenti sui propri o altrui beni, o nella commissione di altri fatti fraudolenti diretti allo stesso scopo. La formula è volutamente ampia per coprire una pluralità di condotte: vendite simulate, intestazioni fittizie, costituzione di trust o di fondi patrimoniali sospetti, donazioni a familiari, alienazioni a prezzo vile. La struttura della fattispecie è essenzialmente quella di una sottrazione fraudolenta al pagamento, sul modello del più noto art. 11 D.Lgs. 74/2000 in materia tributaria.

Il dolo specifico

L'elemento soggettivo è il dolo specifico: l'agente deve agire per sottrarsi all'esecuzione della sanzione. Non basta la generica volontà di compiere l'atto dispositivo: occorre la finalità qualificata di rendere impossibile o significativamente più difficile l'escussione del proprio patrimonio da parte dell'erario o dell'ente impositore. La prova del dolo specifico è elemento centrale dell'accertamento e si fonda di norma su indici esterni (tempistica degli atti rispetto all'ingiunzione, sproporzione rispetto alle ordinarie operazioni patrimoniali, mancanza di razionalità economica diversa dall'occultamento).

La condizione obiettiva di punibilità

Il reato è punibile soltanto se l'agente non ottempera nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto. Si tratta di una condizione obiettiva di punibilità che integra la fattispecie con un elemento esterno alla condotta materiale e al dolo: gli atti fraudolenti, di per sé, non sono punibili se l'esecuzione viene comunque assicurata attraverso il pagamento spontaneo dopo l'ingiunzione. La condizione svolge funzione selettiva, evitando l'incriminazione di chi, pur avendo compiuto atti potenzialmente fraudolenti, poi onora il debito.

Il trattamento sanzionatorio

La pena della reclusione da sei mesi a tre anni colloca il reato nella fascia medio-bassa della delittuosità contro l'amministrazione della giustizia. La forbice consente al giudice di modulare la risposta in base alla gravità della condotta, all'entità della sanzione sottratta e al ruolo dell'agente. Il limite massimo triennale consente in linea di principio l'accesso a benefici come la sospensione condizionale ex art. 163 c.p., salvo precedenti.

Coordinamento con altre fattispecie

L'art. 388-ter c.p. va coordinato con altre norme di tutela penale dell'esecuzione patrimoniale: l'art. 388 c.p. sulla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice in genere, l'art. 388-bis sulla violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose pignorate, l'art. 11 D.Lgs. 74/2000 sulla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. La specialità dell'art. 388-ter rispetto alle norme codicistiche più generali si fonda sul peculiare oggetto materiale (sanzioni pecuniarie) e sulla specifica condizione obiettiva.

Domande frequenti

Cosa punisce l'art. 388-ter c.p. introdotto dall'art. 109 L. 689/1981?

Punisce chi compie atti simulati o fraudolenti sui propri o altrui beni per sottrarsi al pagamento di una multa, di un'ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, sempre che non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento.

Quale pena è prevista per il reato?

La reclusione da sei mesi a tre anni. La cornice edittale permette, in presenza dei presupposti, l'applicazione della sospensione condizionale e di altri benefici penali.

Se pago dopo l'ingiunzione, sono ugualmente punibile?

No. La punibilità è subordinata al mancato pagamento nei termini dell'ingiunzione contenuta nel precetto. Se il pagamento avviene tempestivamente, la condizione obiettiva di punibilità non si realizza e gli atti, pur fraudolenti, non sono autonomamente perseguibili in questa fattispecie.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.