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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 110 L. 689/1981 – Articolo abrogato
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
È abrogato l' articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 23 c.p. (Pene)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 1 L. 241/90 (Principi)→art. 22 L. 241/90 (Accesso)→Art. 109 L. 689/1981 – Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie→Art. 111 L. 689/1981 – Disposizioni transitorie→Art. 108 L. 689/1981 – (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda)→Art. 112 L. 689/1981 – Perdono giudiziale→Art. 107 L. 689/1981 – (Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell’ammenda)→Art. 113 L. 689/1981 – Aumento delle pene pecuniarie→Art. 106 L. 689/1981 – Articolo abrogato→Art. 114 L. 689/1981 – Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.