Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 114 L. 689/1981 – Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo ((a euro 20)) o nel massimo ((a euro 50)) sono elevate, rispettivamente, ((a euro 20)) e ((a euro 50)) . Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.(4)
Vedi anche
→art. 112 SANZIONI→art. 113 SANZIONI→art. 115 SANZIONI→art. 116 SANZIONI→art. 23 c.p. (Pene)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 1 L. 241/90 (Principi)→art. 22 L. 241/90 (Accesso)→Art. 111 L. 689/1981 – Disposizioni transitorie→Art. 117 L. 689/1981 – Persona civilmente obbligata per l’ammenda e per la multa→Art. 110 L. 689/1981 – Articolo abrogato→Art. 118 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 19 del codice penale , in materia di pene accessorie – Specie
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 114 della L. 689/1981 completa il sistema di rivalutazione delle sanzioni pecuniarie estendendo i meccanismi dell'art. 113 al comparto delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare a quelle nate dalla depenalizzazione operata dalla stessa legge. La norma riflette una scelta di sistema: la rivalutazione non deve riguardare soltanto le sanzioni penali in senso stretto, ma anche tutte le sanzioni pecuniarie pubbliche soggette all'erosione monetaria di lungo periodo.
Estensione del meccanismo di rivalutazione
Il primo comma stabilisce che le disposizioni dell'art. 113 (con i coefficienti differenziati ×5, ×3, ×2) si applicano integralmente a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali. È una conseguenza coerente della depenalizzazione operata dalla L. 689/1981: molti fatti che prima del 1981 costituivano reato sono stati trasformati in illeciti amministrativi, ma le sanzioni pecuniarie ad essi collegate dovevano essere riallineate al loro valore reale come avveniva per le sanzioni penali rimaste tali.
Le soglie minime in euro per le sanzioni amministrative
Il secondo comma, attraverso le modifiche apportate dalla conversione lira-euro, fissa una soglia minima per le altre sanzioni amministrative pecuniarie (cioè quelle non originariamente penali): se il minimo edittale è inferiore a 20 euro o il massimo è inferiore a 50 euro, tali soglie sono elevate rispettivamente a 20 e 50 euro. La regola garantisce una significatività minima della sanzione amministrativa, evitando importi simbolici che svuoterebbero di senso il presidio.
L'estensione alle violazioni finanziarie
Il terzo comma chiarisce che le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie. La precisazione era necessaria perché in passato le sanzioni in materia finanziaria seguivano regole peculiari; il legislatore ha voluto evitare l'esclusione di un settore importante dal meccanismo di rivalutazione complessivo.
Il rilievo applicativo
L'art. 114 ha avuto particolare importanza nei primi anni di applicazione della legge, quando si trattava di aggiornare a un livello adeguato il vastissimo apparato sanzionatorio amministrativo nato dalla depenalizzazione di centinaia di fattispecie minori. Ancora oggi la norma resta operativa per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie comminate da leggi rientranti nei criteri dell'art. 113 e per quelle al di sotto delle soglie del secondo comma.
Coordinamento con le successive rivalutazioni
Nel corso degli anni il legislatore ha più volte ritoccato il sistema sanzionatorio amministrativo, con interventi di carattere generale o settoriale. L'art. 114 va letto in combinato disposto con tali interventi: la rivalutazione del 1981 costituisce la base, sulla quale eventuali successivi aumenti si innestano secondo le rispettive norme. In pratica, l'individuazione dell'importo applicabile a una sanzione amministrativa pecuniaria richiede una ricostruzione stratigrafica della sua evoluzione normativa.
Casi pratici
Caso 1: Sanzione amministrativa nata da depenalizzazione
Una violazione che prima del 1981 costituiva reato è stata trasformata in illecito amministrativo dalla L. 689/1981. L'importo originario della sanzione, ai sensi dell'art. 114 in combinato con l'art. 113, viene rivalutato con il coefficiente corrispondente alla fascia temporale della legge istitutiva, garantendo continuità di significatività economica nel passaggio dal regime penale a quello amministrativo.
Caso 2: Soglia minima per sanzione amministrativa
Una sanzione amministrativa pecuniaria prevista da una legge speciale degli anni Settanta, dopo l'applicazione dei coefficienti, risulta con un minimo edittale di 15 euro e un massimo di 40 euro. Ai sensi dell'art. 114, comma 2, le soglie sono elevate rispettivamente a 20 e 50 euro, per garantire una rilevanza pratica della sanzione.
Domande frequenti
L'art. 114 si applica anche alle sanzioni amministrative pecuniarie?
Sì. Estende il meccanismo di rivalutazione dell'art. 113 a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali e, con una soglia minima specifica, alle altre sanzioni amministrative pecuniarie.
Qual è la soglia minima per le sanzioni amministrative non nate da depenalizzazione?
Se il minimo edittale è inferiore a 20 euro o il massimo è inferiore a 50 euro, tali importi sono elevati rispettivamente a 20 e 50 euro per assicurare una soglia di significatività pratica.
Si applica anche alle violazioni finanziarie?
Sì. Il terzo comma estende espressamente le disposizioni dei commi precedenti anche al settore delle violazioni finanziarie, evitando esclusioni settoriali.