Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 117 L. 689/1981 – Persona civilmente obbligata per l’ammenda e per la multa

L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per l'ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata per la multa.

In sintesi

  • Disposizione di estensione interpretativa: le norme processuali sulla persona civilmente obbligata per l'ammenda si applicano anche all'obbligata per la multa.
  • Norma di chiusura del sistema processuale per evitare lacune tra disciplina del rito penale per delitti (multa) e per contravvenzioni (ammenda).
  • Assicura il diritto di difesa e la partecipazione al procedimento del garante in entrambe le ipotesi.
  • Norma essenziale per il funzionamento operativo del sistema di obbligazioni civili degli artt. 196-197 c.p.
Indice dei contenuti

L'art. 117 della L. 689/1981 è una norma processuale di apparente semplicità ma di reale importanza sistematica. Risolve una questione tecnica che, lasciata aperta, avrebbe potuto generare un vuoto di tutela processuale: l'applicabilità delle norme procedimentali sulla persona civilmente obbligata anche all'ipotesi della multa, oltre che a quella dell'ammenda.

Il problema storico-normativo

Le disposizioni processuali codicistiche e di leggi speciali tradizionalmente facevano riferimento alla 'persona civilmente obbligata per l'ammenda', formulazione che rifletteva un'attenzione storica preponderante per la disciplina delle contravvenzioni. La distinzione tra multa (pena pecuniaria del delitto) e ammenda (pena pecuniaria della contravvenzione) non si rifletteva sempre in modo coerente nel testo delle norme processuali sulla partecipazione del garante al procedimento. Restava quindi il dubbio se le stesse regole potessero applicarsi anche al garante per la multa o se fosse necessaria una disciplina speciale.

La soluzione: estensione interpretativa

L'art. 117 risolve il dubbio in modo chiaro e definitivo: tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per l'ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata per la multa. È una norma di interpretazione autentica che salda il sistema, evitando differenziazioni processuali ingiustificate tra le due ipotesi di obbligazione civile (artt. 196 e 197 c.p. nella formulazione novellata dall'art. 116 L. 689/1981).

L'ambito delle disposizioni richiamate

Le disposizioni processuali richiamate riguardano in particolare i diritti partecipativi del garante al procedimento penale: la facoltà di costituirsi parte processuale, di difendersi tramite difensore, di proporre osservazioni e richieste, di impugnare le decisioni a sé sfavorevoli. Tali diritti, riconosciuti tradizionalmente alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, vengono estesi in blocco alla persona civilmente obbligata per la multa, garantendo parità di tutela.

Coerenza con il principio di parità di trattamento

La norma realizza un principio di parità di trattamento processuale tra situazioni sostanzialmente equivalenti. La distinzione tra multa e ammenda riflette la qualificazione del reato di base (delitto o contravvenzione) ma non incide sulla natura dell'obbligazione civile del terzo garante, che è identica nei due casi. Sarebbe stata irragionevole una disciplina processuale differenziata. L'art. 117 chiarisce questo dato sistematico e previene contenziosi interpretativi.

Rilievo operativo

Dal punto di vista pratico, l'art. 117 è la norma che consente al difensore della persona civilmente obbligata per la multa di accedere a tutti gli strumenti processuali storicamente costruiti per il garante per l'ammenda: dalla partecipazione al dibattimento all'impugnazione della decisione, dalla richiesta di rinvio per dedurre prove documentali alla discussione finale. La norma è invocabile in ogni momento in cui la qualità di persona civilmente obbligata per la multa rilevi nel procedimento.

Casi pratici

Caso 1: Garante per la multa che si costituisce nel processo

Tizio, datore di lavoro, viene chiamato in qualità di persona civilmente obbligata per la multa eventualmente inflitta al suo dipendente per un delitto commesso in violazione di disposizioni che era tenuto a far osservare. Grazie all'art. 117, può costituirsi nel processo con difensore di fiducia ed esercitare tutti i diritti processuali storicamente previsti per il garante dell'ammenda: produrre documenti, partecipare all'istruttoria, impugnare l'eventuale sentenza.

Caso 2: Impugnazione del garante per la multa

Caio, società chiamata in obbligazione ex art. 197 c.p. per una multa inflitta al proprio amministratore, intende impugnare la sentenza nella parte che lo riguarda. La legittimazione e le modalità di impugnazione sono quelle storicamente previste per la persona civilmente obbligata per l'ammenda, espressamente estese dall'art. 117. Caio può quindi proporre appello sulla pronuncia di chiamata in obbligazione.

Domande frequenti

Quali norme processuali si applicano alla persona civilmente obbligata per la multa?

Ai sensi dell'art. 117 L. 689/1981, si applicano in blocco tutte le disposizioni processuali riferite alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, garantendo parità di tutela e di diritti partecipativi nei due casi.

Quali diritti partecipativi sono garantiti?

Tutti i diritti tradizionalmente riconosciuti al garante per l'ammenda: costituzione nel procedimento, difesa tecnica, osservazioni e richieste, partecipazione al dibattimento, impugnazione delle decisioni sfavorevoli.

Perché era necessaria questa estensione?

Per evitare un vuoto processuale: le norme storiche facevano riferimento alla sola persona civilmente obbligata per l'ammenda. L'art. 117 chiarisce che la stessa disciplina si applica anche all'obbligata per la multa, garantendo coerenza sistematica e parità di trattamento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.