- La semiliberta sostitutiva impone di trascorrere almeno otto ore al giorno in istituto e di svolgere fuori attivita lavorativa, formativa o utile alla risocializzazione.
- L'assegnazione avviene in istituti o sezioni dedicate, situati di norma nel comune del condannato o in uno vicino.
- Il programma di trattamento e predisposto dall'UEPE e approvato dal giudice.
- L'UEPE vigila e assiste il condannato durante la parte di giornata trascorsa in liberta.
- Si applicano in quanto compatibili l'ordinamento penitenziario e il relativo regolamento di esecuzione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 55 L. 689/1981 — (Semilibertà sostitutiva)
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
((La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti. I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 , in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna. Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno. L'ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall' articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 . Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall' articolo 101, commi 1 , 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 . Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica l' articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .))
Commento
La semiliberta sostitutiva e la pena sostitutiva piu vicina alla detenzione tradizionale, perche conserva una componente intramuraria significativa pur consentendo al condannato di mantenere attivita esterne. Il modello e mutuato dalla semiliberta come misura alternativa dell'ordinamento penitenziario, ma viene applicato gia in sede di cognizione, senza passare dal carcere.
La struttura della giornata
La norma fissa un obbligo minimo di otto ore quotidiane all'interno dell'istituto di pena. Le restanti ore sono dedicate ad attivita lavorative, di studio o di formazione, anche di volontariato, purche funzionali alla rieducazione e al reinserimento sociale. L'organizzazione concreta dipende dal programma di trattamento approvato dal giudice su proposta dell'UEPE.
Dove si svolge: istituti dedicati o sezioni autonome
Il condannato e assegnato a istituti o sezioni separate da quelle ordinarie, di regola nel comune di residenza, domicilio, lavoro o studio, o in uno vicino. La scelta territoriale risponde all'esigenza di non interrompere i legami familiari e occupazionali, che rappresentano il primo presidio antirecidiva.
Il programma di trattamento
Il programma e cucito sulla persona dall'ufficio di esecuzione penale esterna, indica le ore in istituto e le attivita esterne e viene approvato dal giudice. Modifiche successive seguono il regime dell'articolo 64, su istanza del condannato presentata tramite l'UEPE.
Vigilanza e assistenza UEPE
L'UEPE non e solo controllore ma anche soggetto che accompagna il percorso. Tiene rapporti con i datori di lavoro, segnala criticita al magistrato di sorveglianza, propone modifiche al programma. La logica e quella di una pena che genera supervisione attiva piuttosto che mera neutralizzazione.
Disciplina applicabile e violazioni
Durante la permanenza in istituto si applicano le norme dell'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e del relativo regolamento (D.P.R. 230/2000), in quanto compatibili. In caso di violazioni gravi o reiterate, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza, che puo procedere ai sensi dell'articolo 66 alla revoca della pena sostitutiva con conversione nella pena detentiva residua.
Differenza con la semiliberta penitenziaria
La semiliberta sostitutiva ex articolo 55 non coincide con la semiliberta come misura alternativa disciplinata dagli articoli 48 e seguenti ord. pen. La prima e una pena gia applicata in sentenza dal giudice della cognizione e ne segue le sorti come pena principale. La seconda e un beneficio concesso in sede esecutiva dal tribunale di sorveglianza in presenza di specifici presupposti penitenziari. La distinzione e rilevante per la disciplina applicabile, per la competenza giurisdizionale e per gli effetti in caso di revoca. Per la semiliberta sostitutiva non occorre quindi attendere la fase esecutiva del Tribunale di sorveglianza: il regime e direttamente operativo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, con la procedura attivata ex articolo 62.
Domande frequenti
Quante ore al giorno servono in istituto?
La norma indica un minimo di otto ore al giorno in istituto. Le restanti ore sono dedicate ad attivita esterne lavorative, formative o comunque utili al reinserimento sociale, secondo il programma approvato dal giudice.
Chi predispone il programma di trattamento?
Lo predispone l'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) e lo approva il giudice. Le modifiche successive sono possibili su istanza del condannato, da inoltrare sempre tramite l'UEPE.
Cosa accade se il condannato viola le prescrizioni?
Il direttore dell'istituto riferisce al magistrato di sorveglianza. Le violazioni gravi o reiterate possono comportare la revoca ai sensi dell'articolo 66 e la conversione del residuo nella pena detentiva sostituita.
Vedi anche