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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Decorso il termine di pagamento dell'ordinanza-ingiunzione, l'autorita procede alla riscossione forzata delle somme dovute.
  • La riscossione segue le norme sulle imposte dirette: iscrizione a ruolo e affidamento all'agente della riscossione.
  • Il ritardo nel pagamento comporta una maggiorazione di un decimo per ogni semestre, che assorbe gli interessi.
  • Per sanzioni da sentenza penale o decreto penale di condanna si applicano le regole sul recupero delle spese processuali.
  • La rateazione regolarmente onorata sospende l'esecuzione e la decadenza fa ripartire la procedura coattiva.

Testo dell'articoloVigente

Art. 27 L. 689/1981 — Esecuzione forzata

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. ((Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione)) . Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

Commento

L'art. 27 disciplina la fase patologica del rapporto sanzionatorio: cosa accade quando il destinatario dell'ordinanza-ingiunzione (o di altro titolo esecutivo amministrativo) non paga nel termine previsto. La norma rinvia, per la riscossione, al sistema delle imposte dirette, scelta che ha permesso di innestare la sanzione amministrativa in un binario procedurale gia rodato, evitando di costruire ex novo un meccanismo esecutivo dedicato. Nel tempo il rinvio e stato aggiornato dalla riforma della riscossione (D.Lgs. 46/1999, D.P.R. 602/1973 vigente, oggi Agenzia delle entrate-Riscossione).

Il presupposto: titolo esecutivo e decorso del termine

L'esecuzione presuppone un titolo esecutivo perfetto. Tipicamente si tratta dell'ordinanza-ingiunzione non opposta nei sessanta giorni dalla notifica, ovvero confermata in sede giudiziale. L'opposizione regolarmente proposta sospende l'esecutivita del titolo salvo che il giudice disponga diversamente, in coerenza con l'art. 22 cosi come novellato dal D.Lgs. 150/2011 e dalla riforma Cartabia. Decorso il termine di pagamento (di regola trenta giorni dalla notifica del titolo), l'autorita procedente attiva la procedura di iscrizione a ruolo.

L'iscrizione a ruolo e il rapporto con l'agente della riscossione

Il ruolo e l'atto amministrativo con cui l'ente impositore individua le somme dovute e i debitori. Trasmesso all'agente della riscossione, viene tradotto in cartella di pagamento notificata al debitore con intimazione di versare entro sessanta giorni. Il rinvio originario all'intendenza di finanza e ormai storicamente superato: oggi il flusso e gestito digitalmente. L'agente trattiene un aggio (oggi sostituito da oneri di riscossione disciplinati per legge) e riversa il provento agli enti destinatari ai sensi dell'art. 29.

Maggiorazione semestrale e interessi

Il quarto comma prevede una maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo, calcolata dal momento in cui la sanzione e divenuta esigibile fino alla trasmissione del ruolo all'esattore. La maggiorazione ha natura sostitutiva degli interessi moratori, che sono assorbiti. Il meccanismo opera in modo automatico: non richiede nuovo atto, ma deve essere computato correttamente in cartella. Dopo l'iscrizione a ruolo si applicano invece interessi e oneri di mora propri della riscossione coattiva ordinaria.

Sanzione da sentenza penale o decreto penale

Quando la somma e dovuta in base a una sentenza o a un decreto penale di condanna emesso ai sensi dell'art. 24 (sanzioni amministrative connesse a procedimento penale), la riscossione segue le norme sul recupero delle spese processuali (D.P.R. 115/2002 T.U. spese di giustizia). La gestione e affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione previo invio di ruolo da parte dell'ufficio recupero crediti del tribunale. La distinzione e rilevante: cambiano modulistica, termini di notifica e regime delle opposizioni.

Tutela del debitore in fase esecutiva

Contro la cartella di pagamento il debitore puo proporre le opposizioni tipiche: opposizione ex art. 615 c.p.c. (per contestare il diritto sostanziale, se non gia accertato), opposizione ex art. 617 c.p.c. (per vizi formali) o ricorso al giudice tributario se la materia rientra nella giurisdizione tributaria (es. tributi locali). Per le sanzioni amministrative pure, la giurisdizione e del giudice ordinario. La rateazione ex art. 26 della legge 689/1981 sospende l'iscrizione a ruolo; in fase di cartella e ammessa la dilazione ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973, gestita dall'agente della riscossione.

Riscossione regionale e autonomie locali

La norma riconosce a Regioni ed enti locali la facolta di avvalersi delle procedure di riscossione delle proprie entrate, anche tramite concessionari privati iscritti all'albo (D.M. 289/2000). Questa apertura ha consentito ai Comuni di affidare la riscossione di sanzioni del codice della strada a societa specializzate, con un quadro normativo oggi consolidato dal D.Lgs. 446/1997 e dall'art. 1, commi 784-815, della legge 160/2019 (riforma della riscossione locale, ingiunzione fiscale rafforzata).

Domande frequenti

Cosa succede se non pago un'ordinanza-ingiunzione amministrativa?

Decorso il termine di pagamento, l'autorita iscrive a ruolo le somme dovute e l'agente della riscossione notifica una cartella di pagamento. Si applica anche una maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo, fino alla trasmissione del ruolo.

Posso ancora chiedere la rateazione dopo aver ricevuto la cartella?

La rateazione ex art. 26 L. 689/1981 va chiesta prima della scadenza del termine di pagamento. Dopo la cartella si puo invece chiedere la dilazione amministrativa all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973, con criteri propri della riscossione esattoriale.

La maggiorazione del 10% semestrale si applica anche dopo la cartella?

No. La maggiorazione opera fino alla trasmissione del ruolo. Da quel momento si applicano interessi e oneri di mora previsti dalla disciplina ordinaria della riscossione coattiva.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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