Testo dell'articoloVigente
Art. 25 L. 689/1981 – Impugnabilità del provvedimento del giudice penale
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione. Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 25 chiude la disciplina del rapporto tra processo penale e illecito amministrativo connesso, regolando le impugnazioni della sentenza che decide sulla violazione amministrativa unitamente al reato. La norma estende i mezzi di impugnazione propri del processo penale anche al solidalmente condannato, garantendogli un'effettiva tutela contro un provvedimento che incide sulla sua sfera patrimoniale pur non riconoscendolo come imputato del reato.
L'impugnazione della sentenza penale sul capo amministrativo
La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che decide sulla violazione amministrativa, e impugnabile oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che e stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta. La regola supera la struttura ordinaria delle impugnazioni penali, che riserva la legittimazione all'imputato e al pubblico ministero, e include un terzo soggetto, il solidale, che non e parte del rapporto penale ma e parte del rapporto amministrativo. La sua legittimazione si limita al capo della sentenza che lo riguarda, cioe a quello che dispone l'obbligazione di garanzia.
L'opposizione al decreto penale di condanna
Quando la sanzione amministrativa connessa al reato e applicata con decreto penale di condanna, anche il solidale puo proporre opposizione, limitatamente al capo che dichiara la responsabilita per la violazione amministrativa. Il decreto penale, di regola opponibile solo dall'imputato, diventa cosi opponibile anche dal terzo solidale. La forma e quella ordinaria dell'opposizione al decreto penale, con i termini e le modalita previste dal codice di procedura penale. Una volta proposta l'opposizione, il giudizio prosegue secondo le regole ordinarie e il giudice riesamina nel merito la fondatezza della pretesa sanzionatoria.
L'applicazione delle norme processuali penali
Il legislatore richiama, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili. La regola e di sistema: il solidale non e imputato e la sua posizione e equiparabile, dal punto di vista procedurale, a quella del responsabile civile o della parte civile, che impugnano per profili patrimoniali e non per profili di responsabilita penale. Si applicano dunque le regole sulla legittimazione, sui termini, sulle forme, sulla cognizione del giudice dell'impugnazione, ferma restando l'esigenza di adattare le norme alla specificita della posizione del solidale amministrativo.
La tutela del solidale e il principio del contraddittorio
L'art. 25 e espressione di un principio di garanzia: chi e tenuto a sopportare gli effetti patrimoniali di una sanzione, anche se non e autore della violazione, deve poter impugnare il provvedimento che lo coinvolge. La regola e coerente con il sistema generale della L. 689/1981, che attribuisce al solidale strumenti di difesa sostanzialmente equivalenti a quelli dell'autore: legittimazione all'opposizione amministrativa nell'art. 22 (oggi sostituito dal D.Lgs. 150/2011), legittimazione all'impugnazione penale nell'art. 25, citazione nel processo penale ai sensi dell'art. 24.
Il rapporto con l'opposizione amministrativa
Quando la sanzione amministrativa e applicata in via amministrativa, opera l'opposizione dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011. Quando invece e applicata dal giudice penale per connessione obiettiva, operano i meccanismi di impugnazione dell'art. 25. La distinzione e importante per individuare correttamente il rimedio applicabile e i suoi termini: in nessun caso il solidale resta privo di tutela, ma il rimedio cambia in funzione della sede in cui la sanzione e stata applicata.
Profili difensivi e strategici
Per il solidale convenuto in un processo penale di connessione, la valutazione strategica si articola su piu piani. In primo luogo occorre verificare la corretta citazione e la tempestiva costituzione nel giudizio penale, perche la mancata partecipazione attiva puo precludere alcune linee difensive. In secondo luogo, in fase di impugnazione, occorre individuare con precisione il capo della sentenza che riguarda il solidale e articolare motivi specifici. Infine, in caso di esito sfavorevole, occorre valutare il ricorso per cassazione, sempre limitato ai profili che attengono al rapporto amministrativo, non al reato in se. Il solidale non puo, ad esempio, contestare la responsabilita penale dell'autore principale, ma puo contestare l'esistenza del proprio titolo di solidarieta e l'entita della sanzione.
Casi pratici
Caso 1: appello del solidale
Tizio S.r.l. e condannata in solido al pagamento di una sanzione amministrativa applicata dal giudice penale per connessione obiettiva con un reato commesso da un proprio dipendente. La societa propone appello limitatamente al capo che dispone l'obbligazione di garanzia. Il giudice di appello riesamina la posizione di Tizio S.r.l. e, accertata l'assenza dei presupposti della solidarieta, riforma la sentenza in parte qua, escludendo l'obbligazione patrimoniale della societa.
Caso 2: opposizione a decreto penale
Caio riceve notifica di decreto penale di condanna che, oltre alla sanzione penale a carico dell'imputato, lo condanna come solidale al pagamento di una sanzione amministrativa connessa. Caio propone tempestiva opposizione limitatamente al capo che lo riguarda. Si apre il giudizio ordinario, nel quale Caio puo articolare in pieno la propria difesa contro la pretesa di solidarieta, fornendo prova della propria estraneita o della carenza dei presupposti del titolo di garanzia.
Domande frequenti
Il solidale puo impugnare la sentenza penale che lo riguarda?
Si. L'art. 25 attribuisce al solidalmente condannato la legittimazione a impugnare la sentenza penale limitatamente al capo che dispone l'obbligazione di garanzia. Si applicano in quanto compatibili le norme sull'impugnazione per i soli interessi civili.
Il solidale puo opporsi a un decreto penale di condanna?
Si, limitatamente al capo che dichiara la sua responsabilita per la violazione amministrativa. L'opposizione segue le forme ordinarie del codice di procedura penale e apre una nuova fase di cognizione sul merito della pretesa.
Quali norme si applicano all'impugnazione del solidale?
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale relative all'impugnazione per i soli interessi civili. La posizione del solidale e analoga a quella del responsabile civile nel processo penale e segue regole adattate alla sua specificita.