← Torna a L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 46 sostituisce l'art. 685 c.p. sull'indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.
  • Punisce chi pubblica i nomi dei giudici con l'indicazione dei voti individuali nelle deliberazioni del procedimento penale.
  • Pena: arresto fino a quindici giorni o ammenda da cinquantamila a duecentomila lire.
  • Tutela il segreto della camera di consiglio e l'indipendenza dei giudici.
  • La fattispecie e meno grave rispetto all'art. 684 c.p. ed ha pena edittale inferiore.

Testo dell'articoloVigente

Art. 46 L. 689/1981 — Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

L' articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.

685. – (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). – Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila".

Commento

L'art. 46 sostituisce il testo dell'art. 685 del codice penale, dedicato a una specifica forma di indebita pubblicazione: la divulgazione dei voti individuali dei giudici nelle deliberazioni adottate in un procedimento penale. La norma tutela il segreto della camera di consiglio, principio cardine del modello collegiale di giudizio. Il singolo giudice membro del collegio puo discutere liberamente, dissentire dalla maggioranza, formare la propria opinione senza il timore di esposizione pubblica del proprio voto: il segreto della discussione preserva l'indipendenza interna del collegio e la genuinita della deliberazione.

Il bene giuridico: segreto della camera di consiglio

La camera di consiglio e la sede in cui il collegio giudicante delibera. Il segreto sulla discussione e sui voti individuali e principio fondamentale dell'ordinamento giudiziario italiano (artt. 125 c.p.c., 527 c.p.p. e regolamento interno dei collegi). Esso garantisce: la liberta di opinione dei singoli giudici; la possibilita di una discussione franca e priva di condizionamenti esterni; la responsabilita collettiva del provvedimento, evitando personalizzazioni della giustizia; la tutela dei giudici da eventuali ritorsioni o pressioni indebite legate alle loro posizioni individuali.

La condotta tipica: pubblicazione dei voti individuali

La condotta incriminata e la pubblicazione dei nomi dei giudici con l'indicazione dei voti individuali a essi attribuiti nelle deliberazioni di un procedimento penale. La fattispecie e specifica e selettiva: non punisce qualsiasi divulgazione sulle dinamiche del collegio, ma solo l'associazione esplicita tra nome del giudice e voto attribuito (favorevole, contrario, astenuto). Restano fuori le pubblicazioni generiche, le valutazioni sull'orientamento collettivo, le indagini storiografiche o accademiche su decisioni passate.

Elemento soggettivo e modalita di pubblicazione

Trattandosi di contravvenzione, e sufficiente la colpa (art. 42 c.p.). La pubblicazione puo avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a portare il contenuto a conoscenza di numero indeterminato di persone (stampa, internet, social media, conferenze pubbliche). La giurisprudenza ha precisato che la condotta deve essere idonea a violare effettivamente la riservatezza: la mera ipotesi giornalistica sull'orientamento di singoli giudici, non basata su informazioni dirette, di norma non integra la fattispecie.

La pena edittale piu lieve rispetto all'art. 684 c.p.

La pena prevista (arresto fino a quindici giorni o ammenda da cinquantamila a duecentomila lire) e piu lieve rispetto a quella dell'art. 684 c.p. (arresto fino a trenta giorni o ammenda da centomila a cinquecentomila lire). La differenza riflette una valutazione legislativa: la pubblicazione di atti processuali e ritenuta condotta di disvalore maggiore rispetto alla divulgazione dei voti, considerati pero entrambi forme di lesione della giurisdizione. La pena piu lieve dell'art. 685 c.p. e coerente con la natura piu specifica e mirata del bene protetto.

Rapporto con il segreto delle deliberazioni

Il segreto delle deliberazioni e principio generale dell'ordinamento, sancito dall'art. 527, comma 2, c.p.p. (segreto della camera di consiglio del giudice penale) e da altre disposizioni processuali. La violazione del segreto da parte dello stesso giudice o di chi vi ha accesso (cancelliere, ufficiali) configura il piu grave reato di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p. L'art. 685 c.p. incide invece sul terzo (giornalista, divulgatore) che pubblica il contenuto, costituendo lo specchio esterno della tutela.

Profili attuali

L'evoluzione delle dinamiche mediatiche ha reso piu frequenti le ipotesi di indiscrezioni sui voti dei collegi, soprattutto in casi di particolare rilevanza pubblica. La fattispecie dell'art. 685 c.p. e raramente contestata in concreto, ma resta un presidio simbolico importante. Una delle ragioni della scarsa applicazione e la difficolta probatoria sul piano del dolo o della colpa, soprattutto quando le informazioni provengono da fonti anonime. Il rapporto con la liberta di stampa (art. 21 Cost.) impone un bilanciamento attento: in linea generale, la pubblicazione di voti specifici di giudici identificati non rientra nella tutela costituzionale dell'informazione su questioni di pubblico interesse.

Domande frequenti

E' reato pubblicare il voto di un giudice in un collegio?

Si, se si tratta di un procedimento penale e la pubblicazione associa esplicitamente il nome del giudice al voto da lui espresso. La fattispecie e prevista dall'art. 685 c.p. nella formulazione data dall'art. 46 L. 689/1981.

Perche e vietato pubblicare i voti individuali?

Per tutelare il segreto della camera di consiglio, principio cardine del modello collegiale di giudizio. Il segreto garantisce l'indipendenza interna del giudice, la liberta di opinione e la responsabilita collettiva del provvedimento.

La fattispecie si applica anche ai procedimenti civili o amministrativi?

No. L'art. 685 c.p. e formulato con riferimento espresso al "procedimento penale". Per i procedimenti civili e amministrativi, il segreto della camera di consiglio e tutelato in via generale dall'ordinamento ma non da questa specifica fattispecie incriminatrice.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.