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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 47 modifica il secondo comma dell'art. 697 c.p. sulla denuncia di armi e munizioni.
  • Chi ha notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni deve denunciarne la presenza all'autorita.
  • L'omessa denuncia e punita con l'arresto fino a due mesi o l'ammenda fino a cinquecentomila lire.
  • La fattispecie e contravvenzionale e tutela il controllo pubblico sulla detenzione di armi.
  • La disposizione resta fuori dall'area di depenalizzazione per la rilevanza dell'interesse protetto.

Testo dell'articoloVigente

Art. 47 L. 689/1981 — Modifica all’ articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all’autorit

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila".

Commento

L'art. 47 della legge 689/1981 modifica il secondo comma dell'art. 697 del codice penale, che disciplina la denuncia di armi e munizioni rinvenute o detenute nel proprio domicilio. La norma mantiene nell'area penale una specifica condotta omissiva: il non denunciare all'autorita di pubblica sicurezza la presenza, nel luogo abitato dal soggetto, di armi o munizioni. La scelta di rafforzare e razionalizzare la fattispecie risponde alla logica di un controllo capillare e tempestivo sulla detenzione di armi, in coerenza con il quadro normativo speciale (T.U.L.P.S. R.D. 773/1931, legge 110/1975 e successive modifiche).

Il bene giuridico: controllo pubblico sulle armi

La norma protegge l'ordine pubblico e la sicurezza collettiva mediante la tracciabilita amministrativa di tutte le armi presenti sul territorio nazionale. Il sistema italiano di controllo delle armi e basato su autorizzazioni preventive (licenza di porto, denuncia di detenzione, registri di pubblica sicurezza). La conoscenza da parte dell'autorita di chi detiene armi e dove e essenziale per prevenire usi illeciti, gestire emergenze, eseguire controlli ispettivi, condurre indagini in caso di delitti con uso di armi. L'omessa denuncia incrina il sistema informativo e rappresenta un rischio per la collettivita.

La condotta tipica: omissione di denuncia

Il soggetto attivo e chiunque abbia notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni. La condotta omissiva consiste nel non farne denuncia all'autorita di pubblica sicurezza. La norma e di carattere generale: si applica anche al non proprietario che pero abita stabilmente il luogo in cui le armi si trovano. La giurisprudenza ha esteso la responsabilita al coniuge convivente, al figlio adulto, all'eventuale convivente non legato da parentela. L'elemento centrale e la conoscenza effettiva e la dimora abituale, non la semplice presenza occasionale.

L'elemento soggettivo

La fattispecie e contravvenzionale: e sufficiente la colpa (art. 42 c.p.). E' richiesta la conoscenza della presenza delle armi: chi ignora incolpevolmente non e punibile. Tuttavia, la giurisprudenza ha richiesto un atteggiamento di diligenza minima: chi, abitando con altri, ha indizi della presenza di armi (avvistamenti, conversazioni, indizi materiali) e tenuto a verificare e denunciare. La colpa puo essere riconosciuta nella mera negligenza di controllo del proprio domicilio.

Pene previste e modalita di denuncia

La pena prevista e l'arresto fino a due mesi o l'ammenda fino a cinquecentomila lire. La pena edittale e doppiata in massimo rispetto al regime precedente: due mesi di arresto rappresentano una risposta sanzionatoria significativa, coerente con il rilievo dell'interesse tutelato. La denuncia va presentata al commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente, o ai Carabinieri o alla polizia locale, tramite modulistica standardizzata. Il termine entro cui adempiere e individuato dalle norme speciali (di regola 72 ore dalla conoscenza, salvo termini speciali per particolari categorie di armi).

Rapporto con le fattispecie speciali

L'art. 697 c.p. e norma generale di chiusura. Le fattispecie speciali (T.U.L.P.S., legge 110/1975 sulle armi comuni da sparo, legge 895/1967 sulle armi da guerra) prevalgono quando integrate. La detenzione di armi non denunciate puo integrare il piu grave reato di detenzione abusiva (artt. 697 e 699 c.p. in caso di porto, oppure il reato di detenzione illegale di armi da guerra ex L. 895/1967). La clausola di assorbimento opera quando la condotta omissiva sia sintomo di una piu grave forma di detenzione illecita.

Profili applicativi e prassi

Nella prassi, la contestazione dell'art. 697 c.p. avviene tipicamente in occasione di perquisizioni domiciliari o controlli che rivelano la presenza di armi non denunciate. La sussistenza dell'elemento soggettivo e questione delicata, soprattutto quando l'arma e detenuta da altro convivente. La giurisprudenza recente tende a valorizzare l'effettiva conoscenza e la possibilita di un'autonoma capacita di azione del soggetto omittente. La regolarizzazione tardiva, pur non escludendo il reato, puo essere valutata come circostanza attenuante.

Domande frequenti

Devo denunciare le armi che si trovano in casa anche se non sono mie?

Si. L'art. 697, comma 2, c.p. impone a chiunque abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni di farne denuncia all'autorita di pubblica sicurezza, indipendentemente dalla proprieta.

Cosa rischio se ometto la denuncia?

L'arresto fino a due mesi o l'ammenda fino a cinquecentomila lire (oggi rivalutata). Se la condotta integra fattispecie piu gravi (detenzione abusiva, armi da guerra), prevale la pena maggiore.

Posso regolarizzare la situazione presentando denuncia tardiva?

La denuncia tardiva non esclude il reato gia consumato, ma puo essere valutata come elemento di minore gravita e di buona condotta. La regolarizzazione tempestiva, invece, fatta non appena si ha conoscenza della presenza, esclude la fattispecie.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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