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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Riscrive sei articoli fondamentali del codice penale in materia di pene pecuniarie e limiti agli aumenti di pena.
  • Artt. 24 e 26 c.p.: nuovi limiti edittali per multa e ammenda (allora in lire).
  • Artt. 66 e 78 c.p.: limiti agli aumenti di pena per concorso di circostanze aggravanti e per concorso di reati.
  • Artt. 135 e 136 c.p.: regole sul ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive e sulla conversione delle pene pecuniarie inadempiute.
  • Realizza una riorganizzazione sistematica della parte generale del codice penale in materia sanzionatoria pecuniaria.

Testo dell'articoloVigente

Art. 101 L. 689/1981 — Nuovo testo degli articoli 24 , 26 , 66 , 78 , 135 e 136 del codice penale

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

Gli articoli 24 , 26 , 66 , 78 , 135 , 136 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art.

24. – (Multa). – La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore a dieci milioni. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni". "Art.

26. – (Ammenda). – La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila né superiore a lire due milioni". "Art.

66. – (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti). – Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere: 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione; 2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto; 3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis". "Art.

78. – (Limiti degli aumenti delle pene principali). – Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: 1) trenta anni per la reclusione; 2) sei anni per l'arresto; 3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo

133-bis. Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto". "Art.

135. – (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). – Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva". "Art.

136. – (Modalità di conversione di pene pecuniarie). – Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge".

Commento

L'articolo 101 della L. 689/1981 e la disposizione di chiusura piu ampia e sistematica della legge: riscrive integralmente sei articoli del codice penale (24, 26, 66, 78, 135, 136), tutti dedicati al sistema delle pene pecuniarie e ai limiti agli aumenti di pena. La portata della modifica e significativa: si tratta di un intervento organico sulla parte generale del codice penale che ridisegna la struttura del sistema sanzionatorio pecuniario.

I nuovi articoli 24 e 26 c.p.

Le nuove formulazioni degli articoli 24 (multa) e 26 (ammenda) c.p. ridefiniscono i limiti edittali delle pene pecuniarie principali. Per la multa, la previsione e di un minimo e di un massimo, con la possibilita per il giudice di aggiungere la multa alla reclusione nei delitti determinati da motivi di lucro quando la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione. Per l'ammenda, la previsione e analoga di un minimo e di un massimo. Si tratta di importi originariamente in lire, successivamente adeguati dalle riforme monetarie e dall'introduzione dell'euro.

I nuovi articoli 66 e 78 c.p.

Gli articoli 66 (limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu circostanze aggravanti) e 78 (limiti degli aumenti delle pene principali nel concorso di reati) sono ridisegnati per coordinarli con la nuova disciplina delle pene pecuniarie. Si individuano limiti assoluti agli aumenti di pena: ad esempio trenta anni per la reclusione, cinque anni per l'arresto, soglie monetarie per multa e ammenda. La disciplina realizza un equilibrio tra severita sanzionatoria (gli aumenti devono essere significativi) ed evitando esiti spropositati (i limiti assoluti garantiscono la proporzionalita).

L'articolo 135 c.p. e il ragguaglio

L'articolo 135 c.p. e dedicato al ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, criterio fondamentale per la conversione delle pene in caso di insolvibilita o per altre necessita di conversione. La nuova formulazione fissa il criterio del ragguaglio (originariamente venticinquemila lire per giorno di pena detentiva, oggi adeguato secondo le riforme successive). Si tratta di una norma di cerniera tra il sistema delle pene pecuniarie e quello delle pene detentive, essenziale per consentire passaggi tra le due categorie sanzionatorie.

L'articolo 136 c.p. e la conversione

L'articolo 136 c.p. rinvia alle norme di legge per le modalita di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita del condannato. La formulazione e volutamente generica, lasciando alla disciplina speciale (oggi essenzialmente contenuta nello stesso impianto della L. 689/1981 e nelle norme penitenziarie) la definizione dei meccanismi concreti di conversione. La struttura riflette la complessita del problema dell'insolvibilita del condannato, che richiede soluzioni articolate per evitare che la pena pecuniaria si traduca in mancata esecuzione.

La logica della riforma

L'articolo 101 esprime una scelta sistematica del legislatore: la riforma delle pene pecuniarie operata nei capi precedenti (in particolare attraverso l'articolo 100 che introduce gli artt. 133-bis e 133-ter c.p.) richiedeva il coordinamento con le disposizioni generali del codice. Senza una riorganizzazione della parte generale, le nuove regole sulla modulazione e sulla rateizzazione sarebbero rimaste isolate, prive di coerenza con la disciplina dei limiti edittali, degli aumenti per concorso e del ragguaglio. L'articolo 101 realizza tale coordinamento, garantendo coerenza complessiva al sistema.

Evoluzione applicativa

L'impianto introdotto dall'articolo 101 e ancora vigente, sia pure con adeguamenti significativi dei limiti monetari e con interventi puntuali di modifica. La struttura sistematica - limiti edittali, regole sugli aumenti, ragguaglio, conversione - resta paradigmatica della tecnica legislativa in materia di pene pecuniarie. La centralita della disciplina e tale che ogni successiva riforma del sistema sanzionatorio ha dovuto confrontarsi con l'impianto del 1981, mantenendone la struttura o intervenendo selettivamente.

Significato sistematico

L'articolo 101, pur nella sua natura prevalentemente tecnica, e una delle disposizioni piu importanti della L. 689/1981: realizza il coordinamento sistematico necessario per dare effettivita alle scelte di razionalizzazione operate dalla legge. Le pene pecuniarie diventano sanzioni effettivamente proporzionate, suscettibili di adeguamento alle condizioni economiche del reo, eseguibili attraverso meccanismi flessibili. Si tratta di un'evoluzione strutturale del sistema sanzionatorio italiano che ha posto le basi per le successive elaborazioni.

Domande frequenti

Quali articoli del codice penale sono modificati dall'articolo 101?

Gli articoli 24 (multa), 26 (ammenda), 66 (limiti degli aumenti per circostanze aggravanti), 78 (limiti degli aumenti per concorso di reati), 135 (ragguaglio pene pecuniarie/detentive) e 136 (conversione delle pene pecuniarie inadempiute).

Quale e la ratio della disposizione?

Coordinare la parte generale del codice penale con le innovazioni introdotte dalla L. 689/1981 in materia di pene pecuniarie, garantendo coerenza sistematica al nuovo assetto sanzionatorio.

Gli importi originari sono ancora attuali?

No. Gli importi originari (in lire) sono stati progressivamente adeguati dalle riforme monetarie e dall'introduzione dell'euro. La struttura sistematica della disciplina resta invece pressoche invariata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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