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Testo dell'articoloVigente
Art. 39 L. 689/1981 – Violazioni finanziarie
L. 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l’ammenda.
Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all’ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l’ammontare di quest’ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.
[Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, ha confermato l’abrogazione del presente comma] [Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, ha confermato l’abrogazione del presente comma] [Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, ha confermato l’abrogazione del presente comma] Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli 29 e 38, primo comma
Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.