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Testo dell'articoloVigente
Art. 38 L. 689/1981 – Entità della somma dovuta
L. 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale
La somma dovuta ai sensi del primo comma dell’articolo 32 è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.
La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell’ articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell’ articolo 672 del codice penale .
[Comma abrogato dal d.lgs 13 luglio 1994, n. 480] La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell’ articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell’ articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell’ultimo comma dell’articolo 14 della stessa legge.
La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell’articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (d.lgs 13 luglio 1994, n. 480).