leggeinchiaro.it

Art. 38 L. 689/1981 — Articolo abrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 38 L. 689/1981 — Articolo abrogato

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni. La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell' articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell' articolo 672 del codice penale . COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 LUGLIO 1994, N.480 . 13 La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell' articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale. La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell' articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge. La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990