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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Elenco tassativo delle spese rimborsabili dalla parte soccombente
  • Comprende notificazioni, trasferte, indennità e onorari ausiliari
  • Include custodia, demolizione e pubblicazione di atti
  • Rinvio agli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regola sulle spese
  • Esclude le voci non liquidabili in sentenza

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. 1. Sono spese ripetibili: a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni; b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo; c) le spese e le indennità per i testimoni; d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall' articolo 143 codice di procedura penale ; e) le indennità di custodia; f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato; g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi; h) le spese straordinarie; i) le spese di mantenimento dei detenuti; i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall' articolo 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 , e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.

2. 2. Sono spese non ripetibili: a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti; b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

3. Fermo quanto disposto dall' articolo 696, del codice di procedura penale , non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

Commento

L'articolo 5 elenca le spese ripetibili, ossia quelle che possono essere addossate alla parte soccombente in sentenza. La ripetibilità non è un automatismo: presuppone l'esistenza della spesa, la sua documentazione e la liquidazione del giudice secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c. La distinzione tra spese ripetibili e spese non ripetibili è cruciale per la pratica forense, perché incide direttamente sull'effettività della tutela e sul rischio economico della lite.

Tassatività dell'elenco

Le voci elencate dalla lettera a) alla lettera h) sono tassative: nessuna altra spesa può essere addossata alla parte soccombente come ripetibile. Restano invece risarcibili a parte le spese vive provate, le quali confluiscono nella domanda risarcitoria autonoma. La tassatività evita interpretazioni estensive che amplierebbero in modo incontrollato il costo dell'esecuzione delle sentenze.

Voci principali

L'elenco comprende: spese di spedizione, diritti e indennità degli ufficiali giudiziari per le notificazioni; trasferte per atti fuori sede; spese e indennità per i testimoni; onorari, spese e indennità per gli ausiliari del magistrato; indennità di custodia. La lettera d) esclude espressamente gli onorari di interpreti e traduttori nominati nei casi penali ex art. 143 c.p.p., perché coperti dal canone di anticipazione erariale. Sono comprese anche le spese di demolizione e di pubblicazione di sentenze quando ordinate dal giudice.

Coordinamento con gli artt. 91 e 92 c.p.c.

L'art. 91 c.p.c. impone al giudice di condannare il soccombente al pagamento delle spese ripetibili. L'art. 92 consente compensazione totale o parziale per soccombenza reciproca o altri motivi gravi. Le voci dell'art. 5 indicano cosa entra nel calcolo; il giudice resta vincolato al criterio della soccombenza. Dopo la riforma del 2014 e gli interventi della Corte costituzionale (sent. 77/2018), la discrezionalità sulla compensazione è stata ridimensionata.

Distinzione dalle spese di lite forensi

L'elenco non include onorari di avvocato e diritti forensi, regolati dal DM 55/2014 e dall'art. 13 della legge 247/2012. Le spese ripetibili dell'art. 5 sono quindi le spese processuali in senso stretto, distinte dai compensi professionali ma a essi sommate nella liquidazione finale. La somma complessiva costituisce il debito del soccombente, da liquidare in sentenza e da indicare nei capi accessori del dispositivo.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la liquidazione delle spese ripetibili non può comprendere voci documentate solo genericamente: occorrono ricevute, fatture, attestazioni puntuali. La parte vittoriosa deve depositare nota spese articolata, in mancanza il giudice liquida d'ufficio limitandosi alle voci univocamente documentate e ai parametri minimi tabellari applicabili.

La pratica forense suggerisce di predisporre la nota spese in modo analitico sin dall'inizio del giudizio, aggiornandola progressivamente per ciascuna fase, in modo da facilitare la liquidazione in sentenza.

Domande frequenti

Le spese ripetibili includono gli onorari di avvocato?

No. L'art. 5 elenca solo le spese processuali; gli onorari forensi seguono il DM 55/2014 e si liquidano separatamente nella sentenza.

Posso ottenere il rimborso delle trasferte per il testimone?

Sì, le indennità per testimoni sono comprese tra le spese ripetibili e si liquidano secondo le tariffe della parte VII.

L'interprete del processo penale è ripetibile?

No: la lettera d) esclude espressamente gli onorari di interpreti e traduttori nominati ex art. 143 c.p.p., a copertura erariale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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