leggeinchiaro.it

Categoria: T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

  • Art. 23 D.P.R. 115/2002

    Art. 23 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.

  • Art. 24 D.P.R. 115/2002

    Art. 24 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.

  • Art. 25 D.P.R. 115/2002 — Articolo abrogato

    Art. 25 D.P.R. 115/2002 — Articolo abrogato

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    Articolo abrogato

  • Art. 26 D.P.R. 115/2002

    Art. 26 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

    2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.

    3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

  • Art. 27 D.P.R. 115/2002

    Art. 27 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.

    2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.

  • Art. 28 D.P.R. 115/2002

    Art. 28 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

  • Art. 29 D.P.R. 115/2002

    Art. 29 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

  • Art. 30 D.P.R. 115/2002

    Art. 30 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa con le modalità di cui all'articolo 197, comma 1-bis i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (81) (84)

    2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

  • Art. 31 D.P.R. 115/2002

    Art. 31 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.

    2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

  • Art. 32 D.P.R. 115/2002

    Art. 32 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari, con le modalità di cui articolo 197, comma 1-bis i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , come sostituito dall' articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 , e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario. (81) 84

  • Art. 33 D.P.R. 115/2002

    Art. 33 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.

    2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.

    3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.

    4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.

  • Art. 34 D.P.R. 115/2002

    Art. 34 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. 1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura: a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58; b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75; c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.