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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Forfait di 27 euro a carico della prima parte che si costituisce
  • Copre diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione
  • Riguarda anche il deposito del ricorso introduttivo e l'istanza esecutiva
  • Esclusione per i procedimenti della legge 319/1958 (lavoro)

Testo dell'articoloVigente

Art. 30 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa con le modalità di cui all'articolo 197, comma 1-bis i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (81) (84)

2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Commento

L'articolo introduce uno strumento di semplificazione che ha trasformato la prassi: la parte che si costituisce per prima, deposita il ricorso introduttivo o, nei processi esecutivi, fa istanza per la vendita o l'assegnazione di beni pignorati, anticipa in forma forfettaria 27 euro a copertura delle spese di notifica eseguita dal funzionario UNEP. Sostituisce così la liquidazione analitica voce per voce, riducendo i tempi della cancelleria.

Il meccanismo forfettario

Il comma 1 individua tre presupposti alternativi: la prima costituzione in giudizio, il deposito del ricorso introduttivo, l'istanza esecutiva di assegnazione o vendita. In tutti questi casi la parte versa 27 euro che coprono diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione per le notifiche eseguite su richiesta del funzionario. L'importo è stato innalzato a 27 euro dalle riforme degli anni Duemila e copre oggi un costo medio della pratica di base.

Esclusione per i processi del lavoro

Il forfait non si applica ai processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 — la cosiddetta legge sull'esenzione fiscale del processo del lavoro — e a quelli ad essa equiparati. In questi giudizi la parte beneficia dell'esenzione totale dalle spese di registrazione, bollo e simili, e l'art. 30 lascia inalterata questa franchigia.

Le sanzioni del comma 2

Il comma 2 (richiamato nei testi successivi alla pubblicazione di stralcio) prevedeva conseguenze sull'inosservanza dei termini per la rimessa delle notifiche. Il sistema lega in modo stringente l'avvenuto pagamento del forfait alla possibilità per l'ufficiale giudiziario di procedere alla notificazione, evitando situazioni di sospensione del processo per mancato pagamento.

Coordinamento con l'art. 27

L'art. 30 è una semplificazione, non una sostituzione integrale dell'art. 27. Per le notifiche successive alla prima costituzione (per esempio una chiamata in causa di un terzo, la notifica di una memoria contenente domanda nuova, gli atti di un giudizio esecutivo separato) la parte torna ad anticipare le singole voci analitiche secondo l'art. 27. Il forfait copre solo il blocco di notificazioni innescate dalla prima costituzione.

Coordinamento con il pagamento telematico

Dal 2014, con l'introduzione del processo civile telematico, il forfait di 27 euro è versato tramite il sistema dei pagamenti telematici (pagoPA o portale dei servizi del Ministero), e la quietanza è allegata automaticamente al fascicolo digitale. L'art. 30 ha così guadagnato in tracciabilità e ha ridotto i tempi di registrazione presso la cancelleria UNEP. La verifica del corretto pagamento è una delle prime attività del cancelliere all'atto del deposito del ricorso introduttivo o della costituzione della prima parte. In caso di omissione, la cancelleria emette invito al pagamento e sospende la trasmissione degli atti per la notifica, secondo le regole organizzative interne.

Casi pratici

Caso 1: Costituzione in primo grado

Caso 2: Notifica al terzo chiamato

Domande frequenti

Chi paga il forfait di 27 euro?

La parte che si costituisce per prima, deposita il ricorso introduttivo o, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza di assegnazione o vendita dei beni pignorati.

Il forfait copre tutte le notifiche del processo?

No, copre solo quelle eseguite dal funzionario UNEP in occasione della prima costituzione. Per le notifiche successive si applica il regime analitico dell'art. 27.

Quando il forfait non si applica?

Nei processi previsti dall'art. unico della legge 2 aprile 1958 n. 319 (processo del lavoro) e in quelli ad esso equiparati, che godono dell'esenzione totale dalle spese.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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