In sintesi
- Indennità base per ciascun atto pari a 0,33 euro, urgenza compresa
- 0,83 euro se la trasferta supera 10 km andata e ritorno
- 1,22 euro se la trasferta supera 20 km andata e ritorno
- Indennità e spese di spedizione sono a carico dell'erario
Testo dell'articoloVigente
Art. 26 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo fissa gli importi unitari dell'indennità di trasferta riconosciuta all'ufficiale giudiziario per le notificazioni più semplici, distinguendoli per fascia chilometrica. La norma costituisce il complemento operativo dell'art. 21 sulla misurazione delle distanze e si raccorda con l'art. 35 che disciplina invece l'indennità nei procedimenti esecutivi e nelle attività più complesse.
Le tre fasce di importo
Il sistema è scandito su tre soglie. L'indennità base, pari a 0,33 euro per atto, include già la maggiorazione per l'urgenza prevista in altri contesti dall'art. 36, evitando duplicazioni. Quando la trasferta complessiva andata e ritorno supera i dieci chilometri, l'importo sale a 0,83 euro; oltre i venti chilometri si attesta a 1,22 euro. Gli importi sono nominali e non sono stati aggiornati dopo l'introduzione del testo unico.
Calcolo del percorso totale
Il riferimento è al chilometraggio complessivo andata e ritorno, non alla sola tratta di andata. Il criterio è coerente con la logica della trasferta come voce remunerativa del tempo e del costo materiale di spostamento. La distanza si misura con la tecnica dell'art. 21 (percorso più breve, tavole comunali), e gli scaglioni sono rigidi: bastano pochi metri sopra la soglia per saltare alla fascia successiva.
L'inclusione dell'urgenza
La precisazione del comma 1 — "compresa la maggiorazione per l'urgenza" — chiarisce che l'art. 36, che prevede l'aumento della metà per gli atti urgenti, non si applica alle notificazioni semplici disciplinate dall'art. 26. Il legislatore ha già internalizzato la maggiorazione nel valore nominale unitario, semplificando la liquidazione.
Carico erariale
Il comma 3 precisa che indennità e spese di spedizione sono a carico dell'erario. Significa che la parte che richiede la notifica non anticipa direttamente queste voci, salvo recupero successivo: la regola conferma il principio dell'art. 30, che concentra l'anticipazione di parte sul forfait di 27 euro per il diritto unico e le spese principali, lasciando l'apparato erariale a sostenere le micro-spese ricorrenti.
Coordinamento con l'art. 31
Gli importi dell'art. 26 si applicano alle notifiche semplici a carico dell'erario, e si raccordano con il principio generale dell'art. 31 secondo cui per le notifiche a richiesta d'ufficio l'erario paga la sola indennità di trasferta, senza diritto unico. Le voci unitarie qui previste sono dunque la base di calcolo del rimborso dovuto dall'erario al funzionario UNEP per ogni atto eseguito d'ufficio. Il regime tariffario è studiato per coprire i costi materiali dello spostamento senza appesantire la finanza pubblica, e l'omogeneità dei valori in tutto il territorio nazionale assicura uniformità di trattamento agli ufficiali giudiziari, indipendentemente dalla sede di servizio.
La norma costituisce dunque il complemento necessario dell'art. 31 per il segmento delle notifiche d'ufficio, parte integrante del finanziamento erariale del servizio pubblico di notificazione assicurato dagli uffici UNEP.
Casi pratici
Caso 1: Notifica entro 5 km
Caso 2: Trasferta di 25 km
Domande frequenti
Quanto è l'indennità di trasferta per una notifica ordinaria?
Per ciascun atto l'indennità base è di 0,33 euro, già comprensiva della maggiorazione per l'urgenza. Sale a 0,83 euro oltre 10 km e a 1,22 euro oltre 20 km, calcolati andata e ritorno.
Si applica anche la maggiorazione dell'art. 36 per gli atti urgenti?
No. La maggiorazione è già inclusa negli importi dell'art. 26 e non si somma. L'art. 36 opera invece per le altre voci tariffarie.
Chi paga l'indennità di trasferta delle notifiche?
L'erario, ai sensi del comma 3. La parte che richiede la notifica anticipa il forfait di 27 euro previsto dall'art. 30, che copre il diritto unico e le spese principali.
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