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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 25 D.P.R. 115/2002 – Importo dei diritti
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle spese di giustizia
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. All’ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall’articolo 205.
2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002).
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Vedi anche
→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 24 D.P.R. 115/2002 – Indennità di trasferta→Art. 26 D.P.R. 115/2002 – Indennità di trasferta e spese di spedizione→Art. 23 D.P.R. 115/2002 – Diritti→Art. 27 D.P.R. 115/2002 – Notificazioni a richiesta delle parti→Art. 22 D.P.R. 115/2002 – Equiparazioni alla notifica a richiesta d’ufficio→Art. 28 D.P.R. 115/2002 – Contestualità di trasferte→Art. 21 D.P.R. 115/2002 – Calcolo delle distanze→Art. 29 D.P.R. 115/2002 – Diritti
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.