In sintesi
- Il diritto unico spetta per la notificazione degli atti ex art. 34
- Esclusione delle notifiche a richiesta d'ufficio
- Disposizione speculare all'art. 23 per le notifiche di parte
- Norma di chiusura sulla composizione tariffaria
Testo dell'articoloVigente
Art. 29 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo ribadisce la regola del diritto unico riferita allo specifico segmento delle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte, escludendo le notifiche a richiesta d'ufficio. La disposizione svolge una funzione di coordinamento tariffario, evitando che la disciplina generale del diritto unico generi dubbi nei casi misti.
L'identità con l'art. 23
Il contenuto è in sostanza identico all'art. 23: per ogni notificazione è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico previsto dall'art. 34, salvo eccezione per le notifiche d'ufficio. La duplicazione apparente nasce dalla struttura del titolo, che separa le disposizioni sulle notifiche di parte da quelle sulle notifiche d'ufficio (artt. 30 ss.), e richiede una norma di apertura per ciascun blocco.
L'eccezione delle notifiche d'ufficio
Le notifiche a richiesta d'ufficio sono disciplinate dall'art. 31, che esclude il diritto unico e lascia a carico dell'erario la sola indennità di trasferta. La scelta legislativa è coerente con la natura pubblicistica del servizio: l'attività si svolge nell'interesse della giustizia, non di una parte privata, e dunque non genera un compenso da addossare a terzi.
Funzione di chiarezza
L'art. 29 chiarisce all'operatore della cancelleria che, nel calcolo delle voci da liquidare nelle pratiche di parte, deve sempre includere il diritto unico come voce autonoma. La regola riduce gli errori contabili nelle note delle spese e facilita la successiva verifica del giudice in sede di liquidazione ex art. 91 c.p.c.
Effetti sulla liquidazione
Nella prassi, l'art. 29 si traduce nella distinzione netta fra due tipi di nota dell'ufficiale giudiziario: quella relativa ad atti di parte, che riporta diritto unico e indennità di trasferta entrambi a carico della parte e poi della parte soccombente; e quella relativa ad atti d'ufficio, che riporta soltanto l'indennità di trasferta a carico dell'erario. La distinzione si riflette nei registri di cancelleria e nei prospetti di recupero crediti erariali ex artt. 168 ss.
Verifiche del giudice della liquidazione
Nelle controversie in cui la parte soccombente eccepisce voci eccessive, il giudice della liquidazione applica l'art. 29 verificando puntualmente la natura della notifica: se di parte, il diritto unico è dovuto e va liquidato; se d'ufficio, il diritto unico non è dovuto e l'eventuale addebito va eliminato. Il controllo è agevolato dalla relata di notifica, che indica la fonte della richiesta (parte o cancelleria). Eventuali errori della cancelleria UNEP nel computo possono essere corretti in sede di liquidazione ex art. 91 c.p.c., assicurando l'integrità delle voci ripetibili. La separazione tariffaria è coerente con l'inquadramento dell'attività dell'ufficiale giudiziario come servizio pubblico, retribuito secondo regole rigide e oggettive.
L'art. 29 si rivela così una norma di coordinamento essenziale, che impedisce sovrapposizioni interpretative fra le diverse voci tariffarie del titolo e assicura l'uniformità dei criteri di liquidazione sulle pratiche di notifica di parte e d'ufficio.
Casi pratici
Caso 1: Notifica di pignoramento
Caso 2: Verifica nota di liquidazione
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 29 DPR 115/2002?
Che per la notificazione degli atti su richiesta di parte è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico previsto dall'art. 34, salvo l'esclusione per le notifiche d'ufficio.
Perché l'art. 29 ripete il contenuto dell'art. 23?
Per esigenze di coordinamento sistematico: il testo unico separa le disposizioni sulle notifiche di parte da quelle sulle notifiche d'ufficio e richiede una norma di apertura per ciascun blocco.
Quando il diritto unico non è dovuto?
Quando la notifica è a richiesta d'ufficio ex art. 31: in quel caso resta solo l'indennità di trasferta a carico dell'erario.
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