In sintesi
- La notificazione di ogni atto comporta il pagamento del diritto unico
- L'importo del diritto unico è fissato dall'art. 34 dello stesso testo unico
- Eccezione per le notifiche a richiesta d'ufficio disciplinate dall'art. 25
- Norma cardine della tariffa di base dell'ufficiale giudiziario
Testo dell'articoloVigente
Art. 23 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo individua il presupposto generale del diritto unico, cioè la voce di compenso che spetta all'ufficiale giudiziario per ogni atto di notificazione compiuto. Si tratta della tariffa di base del servizio, distinta dall'indennità di trasferta e dalle spese di spedizione, che hanno presupposti e parametri propri.
Il presupposto generale
Il comma 1 stabilisce che per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico nella misura prevista dall'art. 34. La formulazione è ampia: ogni notificazione, indipendentemente dal tipo di atto (citazione, ricorso, pignoramento mobiliare, ingiunzione), genera il debito tariffario. L'importo varia in funzione del numero dei destinatari, secondo lo scaglione fissato dall'art. 34.
L'eccezione delle notifiche d'ufficio
L'esclusione opera per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'art. 25. In quel caso, infatti, il servizio è reso nell'interesse pubblico e non genera diritto unico a carico del richiedente: l'ufficiale giudiziario è remunerato attraverso le sole indennità di trasferta a carico dell'erario, secondo lo schema dell'art. 31. Questa differenziazione riflette la natura strumentale delle notifiche d'ufficio rispetto al funzionamento del processo.
Coordinamento tariffario
L'art. 23 va letto insieme agli artt. 27 e 30: la prima norma impone alla parte di anticipare il diritto unico al momento della richiesta della notifica, la seconda prevede un meccanismo forfettario di anticipazione per la parte che si costituisce in giudizio. Il sistema mira a evitare che l'ufficiale giudiziario debba inseguire la parte per il recupero del compenso e a garantire trasparenza sul costo dell'atto.
Effetti pratici sulla pratica forense
Per l'avvocato la regola è semplice: ogni notifica generata costa il diritto unico previsto dall'art. 34 (oggi 2,58 euro fino a due destinatari, 7,75 euro da tre a sei, 12,39 euro oltre sei). La cifra entra nelle spese ripetibili ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e va liquidata in sentenza, distinta dai compensi professionali calcolati con il DM 55/2014.
Coordinamento con il processo telematico
L'introduzione del processo civile telematico ha ridotto sensibilmente il numero di notifiche tradizionali eseguite dall'ufficiale giudiziario, oggi sostituite in larga parte dalla notifica via PEC ex L. 53/1994 e dalla notifica a mezzo posta elettronica certificata curata direttamente dall'avvocato. Il diritto unico dell'art. 23 resta dovuto solo per gli atti che non possono essere notificati telematicamente (per esempio le notifiche a destinatari sprovvisti di PEC, gli atti a soggetti non iscritti a INI-PEC, le notifiche all'estero). L'ufficiale giudiziario continua ad applicare la tariffa dell'art. 34 per questi residui, mentre la notifica PEC eseguita dall'avvocato non genera né diritto unico né indennità di trasferta.
Sul piano sistematico, la duplicazione apparente con l'art. 23 conferma la rigorosa separazione fra le voci tariffarie del titolo, che la cancelleria deve presidiare per evitare contestazioni in sede di liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Casi pratici
Caso 1: Notifica di un ricorso a tre destinatari
Caso 2: Notifica d'ufficio in causa penale
Domande frequenti
Quando è dovuto il diritto unico?
Per ogni notificazione di atto, salvo l'eccezione delle notifiche a richiesta d'ufficio disciplinate dall'art. 25, per le quali l'ufficiale giudiziario riceve dall'erario solo l'indennità di trasferta.
Chi paga il diritto unico?
La parte che richiede la notifica lo anticipa al momento del deposito, secondo le modalità dell'art. 27 e, per la parte che si costituisce per prima, secondo il forfait dell'art. 30.
Il diritto unico rientra nelle spese ripetibili?
Sì. È compreso fra le spese vive del processo ed è liquidato in sentenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico della parte soccombente.
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