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Categoria: T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

  • Art. 35 D.P.R. 115/2002

    Art. 35 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. 1. L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura: a) fino a sei chilometri: euro 1,22; b) fino a dodici chilometri: euro 2,25; c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06; d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.

  • Art. 36 D.P.R. 115/2002

    Art. 36 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.

    2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.

    3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.

    4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.

  • Art. 37 D.P.R. 115/2002

    Art. 37 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. 1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura: a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58; b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62; c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.

  • Art. 38 D.P.R. 115/2002

    Art. 38 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.

  • Art. 39 D.P.R. 115/2002

    Art. 39 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

    2. 2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare : a) i compensi, anche forfettizzati; b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi; c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

  • Art. 40 D.P.R. 115/2002

    Art. 40 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.

    1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.

    1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.

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    1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

    1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall' articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .

    ))

  • Art. 41 D.P.R. 115/2002

    Art. 41 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

  • Art. 42 D.P.R. 115/2002

    Art. 42 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

  • Art. 43 D.P.R. 115/2002

    Art. 43 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

  • Art. 44 D.P.R. 115/2002

    Art. 44 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.

  • Art. 45 D.P.R. 115/2002

    Art. 45 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.

    2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.

  • Art. 46 D.P.R. 115/2002

    Art. 46 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.

    2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.

    3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.