Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 39 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare : a) i compensi, anche forfettizzati; b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi; c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

In sintesi

  • Possibilità di convenzioni con imprese private o soggetti pubblici
  • Selezione secondo la normativa sull'evidenza pubblica
  • Approvazione con decreto del Ministro della giustizia e MEF
  • Disciplina di compensi, modalità di pagamento e penalità
Indice dei contenuti

L'articolo apre lo spazio per una contrattualizzazione di parte dei servizi di comunicazione e notificazione degli atti giudiziari, attraverso convenzioni con operatori privati o pubblici selezionati nel rispetto della disciplina dell'evidenza pubblica. La norma è stata introdotta per favorire il contenimento dei costi e l'efficienza del servizio, sfruttando la concorrenza fra operatori postali.

La cornice di legittimazione

Il comma 1 abilita il Ministero della giustizia a stipulare convenzioni con imprese private o soggetti pubblici operanti nel settore della comunicazione e notificazione. La selezione del contraente deve seguire la normativa sull'evidenza pubblica, oggi rappresentata dal D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici). La convenzione è approvata con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, formalismo che assicura il controllo finanziario sull'operazione.

Il contenuto della convenzione

Il comma 2 individua tre elementi minimi della convenzione. I compensi (lett. a), che possono essere anche forfettizzati per evitare il calcolo analitico per ogni atto, riducendo i costi amministrativi. Le modalità e cadenze temporali del pagamento (lett. b), che fissano i tempi della rendicontazione e del corrispettivo. Le penalità per l'inosservanza degli obblighi (lett. c), che assicurano la tutela del committente pubblico in caso di disservizio.

La differenziazione territoriale

Il comma 2 ammette esplicitamente che la convenzione possa prevedere differenziazioni a livello territoriale. La previsione tiene conto della disomogeneità del mercato dei servizi postali italiani: il costo del servizio varia significativamente fra aree metropolitane, comuni medio-piccoli e zone disagiate, e una convenzione uniforme rischierebbe di sovrastimare o sottostimare i corrispettivi.

Rapporto con il servizio UNEP

Le convenzioni dell'art. 39 non sostituiscono l'attività degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti, che restano titolari della funzione pubblica di notificazione. Forniscono però strumenti complementari, soprattutto per le comunicazioni a mezzo posta e per le trasmissioni di documenti che non richiedono l'intervento personale dell'ufficiale giudiziario. La distinzione fra notifica in senso proprio (riservata all'UNEP) e comunicazione/trasmissione resta dunque centrale.

Rapporto con il Codice dei contratti pubblici

Il rinvio alla normativa sull'evidenza pubblica è oggi alla disciplina del D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito il precedente codice 50/2016. La selezione dell'operatore avviene attraverso procedure di gara aperta o negoziata in base all'importo del contratto, con valutazione su criteri di offerta economicamente più vantaggiosa che bilanciano prezzo, qualità del servizio e copertura territoriale. Le convenzioni dell'art. 39 sono dunque inserite nel quadro generale degli appalti pubblici, con tutte le garanzie di trasparenza, parità di trattamento e controllo anticorruzione. La specifica menzione dell'approvazione interministeriale resta un presidio di controllo aggiuntivo, coerente con la natura strategica del servizio di notificazione per il funzionamento della giustizia.

Casi pratici

Caso 1: Convenzione per la posta giudiziaria

Caso 2: Penalità per ritardo

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 39 DPR 115/2002?

La possibilità che il Ministero della giustizia stipuli convenzioni con imprese private o soggetti pubblici per la comunicazione e notificazione di atti, selezionati secondo la normativa sull'evidenza pubblica.

Chi approva la convenzione?

La convenzione è approvata con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, formalismo che assicura il controllo finanziario sull'operazione.

La convenzione sostituisce il servizio UNEP?

No. Gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti restano titolari della funzione pubblica di notificazione. Le convenzioni forniscono strumenti complementari per comunicazioni e trasmissioni che non richiedono l'intervento personale dell'ufficiale giudiziario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.