- Possibilità di convenzioni con imprese private o soggetti pubblici
- Selezione secondo la normativa sull'evidenza pubblica
- Approvazione con decreto del Ministro della giustizia e MEF
- Disciplina di compensi, modalità di pagamento e penalità
Testo dell'articoloVigente
Art. 39 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare : a) i compensi, anche forfettizzati; b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi; c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
Commento
L'articolo apre lo spazio per una contrattualizzazione di parte dei servizi di comunicazione e notificazione degli atti giudiziari, attraverso convenzioni con operatori privati o pubblici selezionati nel rispetto della disciplina dell'evidenza pubblica. La norma è stata introdotta per favorire il contenimento dei costi e l'efficienza del servizio, sfruttando la concorrenza fra operatori postali.
La cornice di legittimazione
Il comma 1 abilita il Ministero della giustizia a stipulare convenzioni con imprese private o soggetti pubblici operanti nel settore della comunicazione e notificazione. La selezione del contraente deve seguire la normativa sull'evidenza pubblica, oggi rappresentata dal D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici). La convenzione è approvata con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, formalismo che assicura il controllo finanziario sull'operazione.
Il contenuto della convenzione
Il comma 2 individua tre elementi minimi della convenzione. I compensi (lett. a), che possono essere anche forfettizzati per evitare il calcolo analitico per ogni atto, riducendo i costi amministrativi. Le modalità e cadenze temporali del pagamento (lett. b), che fissano i tempi della rendicontazione e del corrispettivo. Le penalità per l'inosservanza degli obblighi (lett. c), che assicurano la tutela del committente pubblico in caso di disservizio.
La differenziazione territoriale
Il comma 2 ammette esplicitamente che la convenzione possa prevedere differenziazioni a livello territoriale. La previsione tiene conto della disomogeneità del mercato dei servizi postali italiani: il costo del servizio varia significativamente fra aree metropolitane, comuni medio-piccoli e zone disagiate, e una convenzione uniforme rischierebbe di sovrastimare o sottostimare i corrispettivi.
Rapporto con il servizio UNEP
Le convenzioni dell'art. 39 non sostituiscono l'attività degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti, che restano titolari della funzione pubblica di notificazione. Forniscono però strumenti complementari, soprattutto per le comunicazioni a mezzo posta e per le trasmissioni di documenti che non richiedono l'intervento personale dell'ufficiale giudiziario. La distinzione fra notifica in senso proprio (riservata all'UNEP) e comunicazione/trasmissione resta dunque centrale.
Rapporto con il Codice dei contratti pubblici
Il rinvio alla normativa sull'evidenza pubblica è oggi alla disciplina del D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito il precedente codice 50/2016. La selezione dell'operatore avviene attraverso procedure di gara aperta o negoziata in base all'importo del contratto, con valutazione su criteri di offerta economicamente più vantaggiosa che bilanciano prezzo, qualità del servizio e copertura territoriale. Le convenzioni dell'art. 39 sono dunque inserite nel quadro generale degli appalti pubblici, con tutte le garanzie di trasparenza, parità di trattamento e controllo anticorruzione. La specifica menzione dell'approvazione interministeriale resta un presidio di controllo aggiuntivo, coerente con la natura strategica del servizio di notificazione per il funzionamento della giustizia.
Casi pratici
Caso 1: Convenzione per la posta giudiziaria
Caso 2: Penalità per ritardo
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 39 DPR 115/2002?
La possibilità che il Ministero della giustizia stipuli convenzioni con imprese private o soggetti pubblici per la comunicazione e notificazione di atti, selezionati secondo la normativa sull'evidenza pubblica.
Chi approva la convenzione?
La convenzione è approvata con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, formalismo che assicura il controllo finanziario sull'operazione.
La convenzione sostituisce il servizio UNEP?
No. Gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti restano titolari della funzione pubblica di notificazione. Le convenzioni forniscono strumenti complementari per comunicazioni e trasmissioni che non richiedono l'intervento personale dell'ufficiale giudiziario.
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