In sintesi
- 1,22 euro fino a sei chilometri
- 2,25 euro fino a dodici chilometri
- 3,06 euro fino a diciotto chilometri
- Oltre 18 km incremento di 0,65 euro ogni sei chilometri o frazione superiore a tre
Testo dell'articoloVigente
Art. 35 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. 1. L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura: a) fino a sei chilometri: euro 1,22; b) fino a dodici chilometri: euro 2,25; c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06; d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.
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Commento
L'articolo individua gli importi dell'indennità di trasferta secondo scaglioni chilometrici via via crescenti. È la tabella tariffaria di riferimento per la maggior parte degli atti dell'ufficiale giudiziario, dalle notifiche di parte agli atti esecutivi, e viene richiamata dagli artt. 27, 32, 33 e 38 del testo unico.
I tre scaglioni base
Il sistema è a soglia crescente. Fino a sei chilometri l'indennità è di 1,22 euro: corrisponde alla notifica urbana o nei Comuni di piccola estensione. Fino a dodici chilometri sale a 2,25 euro, soglia che copre la grande maggioranza degli spostamenti di area metropolitana. Fino a diciotto chilometri arriva a 3,06 euro, coprendo gli spostamenti verso comuni della cintura.
L'incremento progressivo
Oltre i diciotto chilometri il sistema diventa modulare: per ogni percorso di sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità della lett. c) (3,06 euro) si incrementa di 0,65 euro. In pratica, un percorso di trenta chilometri comporta l'indennità di 3,06 + 0,65 + 0,65 = 4,36 euro. La progressione lineare evita salti tariffari sproporzionati per distanze elevate.
Distinzione dall'art. 26
Gli importi dell'art. 35 sono più alti di quelli dell'art. 26 (0,33 / 0,83 / 1,22 euro). La differenza riflette il diverso ambito applicativo: l'art. 26 si applica alle notificazioni semplici a carico dell'erario, mentre l'art. 35 copre il regime ordinario delle notifiche di parte e degli atti esecutivi, con voci più articolate e in linea con i costi reali del servizio.
Misurazione del percorso
La distanza si calcola con il criterio del percorso più breve dell'art. 21. Per gli atti di esecuzione vale però la regola dell'art. 38: l'indennità è dovuta nella misura doppia, sia per il viaggio di andata sia per quello di ritorno. Le maggiorazioni dell'art. 36 per gli atti urgenti aggiungono il 50% in più sulle voci dell'art. 35, salvo l'eccezione del deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
Adeguamento e prospettive di riforma
Anche gli importi dell'art. 35 sono fermi all'introduzione del testo unico nel 2002 e non hanno subito adeguamenti automatici legati all'inflazione. La rigidità tariffaria, vantaggiosa per la prevedibilità del costo delle pratiche, scarica sull'erario e sugli stessi ufficiali giudiziari l'incidenza dell'aumento dei costi materiali del servizio. Le proposte di riforma più recenti suggeriscono un meccanismo di aggiornamento periodico ancorato all'indice ISTAT, ma non hanno trovato traduzione legislativa. Per la parte istante la stabilità degli scaglioni resta comunque un elemento di trasparenza, perché consente di prevedere con precisione il costo della singola notifica o del singolo atto esecutivo prima di attivare la procedura.
Il sistema dell'art. 35 va letto insieme alla regola della distanza minima dell'art. 21, che impedisce manipolazioni del chilometraggio e garantisce l'oggettività della liquidazione anche nelle distanze più elevate, dove gli incrementi modulari possono incidere significativamente sull'importo finale dovuto.
Casi pratici
Caso 1: Notifica a 15 km
Caso 2: Pignoramento mobiliare a 24 km
Domande frequenti
Quanto è l'indennità di trasferta per un percorso di 10 km?
2,25 euro, secondo lo scaglione fino a dodici chilometri della lett. b) dell'art. 35. Il calcolo si fa sulla distanza minima ai sensi dell'art. 21.
Come si calcola l'indennità oltre i 18 km?
Si parte dai 3,06 euro della lett. c) e si aggiungono 0,65 euro per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo. Per 30 km l'indennità è 4,36 euro.
L'indennità è doppia per gli atti esecutivi?
Sì. L'art. 38 prevede che, per gli atti di esecuzione, l'indennità è dovuta nella misura doppia sia per il viaggio di andata sia per quello di ritorno.
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