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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'indennità è dovuta in misura doppia per gli atti di esecuzione
  • Si applica al viaggio di andata e a quello di ritorno
  • Base di calcolo: l'indennità ordinaria dell'art. 35
  • Si raccorda con la tariffa esecutiva dell'art. 37 e la maggiorazione urgenza dell'art. 36

Testo dell'articoloVigente

Art. 38 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.

Commento

L'articolo prevede il raddoppio dell'indennità di trasferta per gli atti di esecuzione. La norma è breve ma centrale nel sistema tariffario: tiene conto del fatto che un atto esecutivo comporta tempi e impegno superiori rispetto a una semplice notifica, e che il raddoppio è un correttivo proporzionato.

Il presupposto della duplicazione

Il raddoppio si applica agli atti di esecuzione propriamente detti: pignoramenti mobiliari e immobiliari, atti di sgombero, accessi per inventario, vendite ai sensi dell'art. 159 e ogni altro atto che comporti l'esercizio in concreto della funzione esecutiva. Non si applica alle semplici notificazioni di atti esecutivi (per esempio la notifica del precetto), che restano nel regime ordinario dell'art. 35.

Andata e ritorno

Il testo specifica che l'indennità è dovuta in misura doppia "per il viaggio di andata e per quello di ritorno". La precisazione assicura che il raddoppio non sia limitato a una sola tratta, ma copra l'intero spostamento. In concreto, l'ufficiale giudiziario riceve due volte l'importo dello scaglione chilometrico dell'art. 35, ciascuna delle quali corrispondente a una tratta.

Base di calcolo

L'indennità doppia si calcola sulla base degli scaglioni dell'art. 35: 1,22 / 2,25 / 3,06 euro per le tre fasce base, più gli incrementi di 0,65 euro per le distanze oltre i 18 km. Su queste cifre si applica il raddoppio dell'art. 38. Se l'atto è urgente, sull'importo raddoppiato si applica anche la maggiorazione del 50% dell'art. 36, salvo l'esclusione del deposito di verbali presso il giudice dell'esecuzione.

Effetti sul costo dell'esecuzione

Il raddoppio incide significativamente sul costo finale della procedura esecutiva. Per un pignoramento mobiliare a 18 km dalla sede UNEP, l'indennità di base è 3,06 euro, raddoppiata diventa 6,12 euro. Sommando il diritto unico esecutivo dell'art. 37 e le eventuali spese di spedizione, il costo per la parte istante supera facilmente il forfait di 27 euro dell'art. 30, che vale solo per la prima costituzione e non per gli atti esecutivi successivi.

Effetti pratici sui costi esecutivi

Il raddoppio dell'indennità di trasferta incide significativamente sul costo totale di una procedura esecutiva. Per un pignoramento mobiliare a venti chilometri, l'indennità base 3,71 euro (3,06 + 0,65 per la fascia oltre 18 km) raddoppia a 7,42 euro ex art. 38; aggiungendo il diritto unico esecutivo dell'art. 37 (fino a 6,71 euro per importi rilevanti) e le spese di spedizione, la voce totale per un singolo accesso esecutivo supera spesso i 15-20 euro. La parte istante deve dunque includere queste voci nel calcolo della convenienza dell'azione esecutiva, soprattutto per crediti di importo modesto. Il sistema scoraggia indirettamente le esecuzioni per crediti bagatellari e indirizza il creditore verso strumenti alternativi di recupero.

Il raddoppio dell'art. 38 si applica alla sola indennità di trasferta e non al diritto unico esecutivo dell'art. 37, che resta nella sua misura ordinaria. La distinzione conferma la separazione concettuale fra remunerazione dell'attività di redazione dell'atto e remunerazione dello spostamento materiale dell'ufficiale.

Casi pratici

Caso 1: Pignoramento a 12 km

Caso 2: Esecuzione urgente a 20 km

Domande frequenti

Quando si applica l'indennità doppia?

Per gli atti di esecuzione propriamente detti: pignoramenti mobiliari e immobiliari, sgomberi, accessi per inventario, vendite ai sensi dell'art. 159 e ogni atto che comporti l'esercizio della funzione esecutiva.

L'indennità doppia copre solo l'andata?

No. Il testo specifica che il raddoppio si applica al viaggio di andata e a quello di ritorno, quindi l'ufficiale giudiziario riceve due volte l'importo dello scaglione dell'art. 35.

Si cumula con la maggiorazione dell'urgenza?

Sì. Sull'importo già raddoppiato dall'art. 38 si applica l'aumento del 50% previsto dall'art. 36, salvo l'esclusione dei verbali di pignoramento depositati presso il giudice dell'esecuzione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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