- Disciplinati con DPR del Ministro della giustizia e MEF
- Diritto di copia cartacea almeno 50% superiore a quello elettronico
- Aumento di dieci volte per copie di atti comunicati al pubblico
- Riferimento ai costi del servizio e di incasso dei diritti
Testo dell'articoloVigente
Art. 40 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.
1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.
1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.
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1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall' articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .
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Commento
L'articolo affida a fonte regolamentare la disciplina del diritto di copia e di certificato spettante alla cancelleria per il rilascio di copie e certificazioni di atti processuali. Le voci sono pagate dal richiedente al momento del rilascio e finanziano una parte dei costi del servizio giustizia. La norma è stata aggiornata più volte per adattarsi alla progressiva digitalizzazione del processo.
La cornice regolamentare
Il comma 1 dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il diritto di copia e il diritto di certificato. Si tratta di regolamenti governativi delegati che fissano gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti, con margini di adeguamento legati all'inflazione e all'andamento dei prezzi.
Il differenziale cartaceo-elettronico
Il comma 1-bis introduce un principio di favore per la digitalizzazione: l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per la copia in formato elettronico. La regola incentiva l'uso del processo civile telematico e dei portali della giustizia, riducendo il consumo di carta e i costi di gestione fisica degli archivi.
L'aumento di dieci volte
Il comma 1-ter prevede che l'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, sia dovuto per gli atti comunicati al pubblico (richiamo evidente alle copie sentenza richieste da soggetti non parti del processo, per esempio per studio o per finalità giornalistiche). La maggiorazione decisamente sproporzionata serve a scoraggiare richieste di massa e a remunerare l'attività della cancelleria con una soglia significativa.
Effetti sul processo telematico
Dopo l'introduzione del PCT, gran parte degli atti è consultabile senza pagamento del diritto di copia: la parte costituita e i suoi difensori accedono al fascicolo telematico senza oneri ulteriori. Il diritto di copia resta dovuto per le copie autentiche destinate ad uso esterno (esecuzione, trascrizioni immobiliari, registri pubblici) e per le copie richieste da terzi non parti, con la maggiorazione decuplicata del comma 1-ter.
Adeguamenti regolamentari
I DPR attuativi dell'art. 40 vengono periodicamente aggiornati per adattare gli importi al variare dei costi e alle innovazioni tecnologiche del processo telematico. Il regolamento vigente, anche se basato sulla struttura introdotta nel 2002, è stato più volte rivisto per inserire le voci specifiche delle copie elettroniche e per recepire il principio del comma 1-bis sul differenziale fra cartaceo e digitale. Le tabelle allegate al regolamento contengono il dettaglio degli importi per pagina, per certificato e per tipologia di atto, e costituiscono la base operativa per le cancellerie. La cancelleria registra ogni copia rilasciata nel registro spese e versa i diritti riscossi all'erario secondo le cadenze stabilite.
Casi pratici
Caso 1: Copia autentica per esecuzione
Caso 2: Richiesta di terzo per studio
Domande frequenti
Come sono fissati gli importi del diritto di copia?
Con DPR adottato su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il MEF, sulla base dei costi del servizio e dei costi di incasso dei diritti, ai sensi del comma 1 dell'art. 40.
Perché la copia cartacea costa di più?
Il comma 1-bis impone che il diritto di copia cartacea sia almeno il 50% superiore a quello elettronico, per incentivare l'uso del processo civile telematico e ridurre i costi di gestione fisica.
Quando si applica l'aumento di dieci volte?
Per gli atti comunicati al pubblico, cioè le copie richieste da soggetti non parti del processo per finalità di studio o informazione, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 40.
Vedi anche