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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Magistrati di corte di assise e assise di appello
  • Diritto a spese di viaggio e indennità di trasferta
  • Solo se il dibattimento è in luogo diverso da quello di convocazione
  • Si applica la disciplina della missione dei dipendenti statali

Testo dell'articoloVigente

Art. 42 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

Commento

L'articolo riconosce ai magistrati professionali delle corti di assise e delle corti di assise di appello il diritto alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta quando il dibattimento si svolge in luogo diverso da quello di normale convocazione. La norma è speciale rispetto all'art. 41 ed è disegnata sulle caratteristiche organizzative del giudizio di assise.

La specificità del giudizio di assise

La corte di assise ha competenze rigide sui reati di maggiore gravità (omicidio doloso, reati di terrorismo, schiavitù) ed è composta da giudici togati e popolari. Il presidente e gli altri togati non risiedono necessariamente nella sede della corte: per garantire l'effettività del giudizio collegiale, il legislatore prevede il rimborso quando il dibattimento si tiene in luogo diverso da quello di convocazione ordinaria.

L'ambito dei destinatari

La norma menziona i magistrati professionali delle corti di assise (primo grado) e delle corti di assise di appello (secondo grado). Resta esclusa la corte di assise speciale e le forme di trattazione semplificata, mentre per i giudici popolari opera la disciplina autonoma del Titolo III del DPR 115. La precisione del riferimento previene contestazioni in sede di liquidazione delle missioni.

Il presupposto del luogo diverso

Il rimborso scatta solo quando il dibattimento è "in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte". Si pensi a dibattimenti tenuti presso istituti penitenziari per motivi di sicurezza, in aule esterne per ragioni logistiche, in città diverse dalla sede principale per concentrazione di procedimenti. Quando il dibattimento si tiene nella sede normale, i magistrati non hanno diritto alle voci dell'art. 42, anche se hanno residenza altrove (in quel caso operano gli istituti retributivi della loro sede).

Il rinvio alla disciplina della missione

Come per l'art. 41, il riferimento è alle norme generali sulla missione dei dipendenti statali. Le voci comprendono biglietto ferroviario di prima classe (o l'equivalente), indennità di missione oraria o giornaliera, eventuale rimborso del pernottamento. Il finanziamento è a carico del bilancio del Ministero della giustizia, separato dalla retribuzione ordinaria del magistrato e dai compensi accessori già percepiti per il ruolo nella corte di assise.

Effetti organizzativi e di sicurezza

La possibilità di celebrare dibattimenti fuori sede è uno strumento operativo importante per la giustizia di assise, soprattutto nei processi a soggetti detenuti per gravi reati o quando la sede ordinaria della corte risulta inadeguata per ragioni logistiche o di sicurezza. Le aule bunker collocate presso istituti penitenziari sono un esempio paradigmatico: consentono di evitare il trasferimento dei detenuti, riducendo i rischi di sicurezza e i costi organizzativi del trasporto. L'art. 42 garantisce che i magistrati professionali non subiscano un onere economico personale per questa scelta organizzativa, riconoscendo le spese di trasferta come componente strutturale del servizio. La regola si raccorda con l'art. 41 sui magistrati ordinari, mantenendo coerenza nel trattamento della trasferta giudiziaria.

Casi pratici

Caso 1: Dibattimento in istituto penitenziario

Caso 2: Concentrazione di processi in altra sede

Domande frequenti

Chi ha diritto alle spese di trasferta dell'art. 42?

I magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello, quando il dibattimento si svolge in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte.

Quando si applica la norma?

Solo quando il dibattimento è in un luogo diverso dalla sede ordinaria della corte: per esempio in istituti penitenziari per ragioni di sicurezza o in aule esterne per motivi logistici.

I giudici popolari sono ricompresi?

No. L'art. 42 si riferisce ai magistrati professionali. Per i giudici popolari opera la disciplina autonoma del Titolo III del DPR 115/2002.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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