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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Definisce chi sia testimone residente ai fini delle spese processuali.
  • Sono residenti i testimoni con domicilio nel Comune dell'ufficio o entro 2,5 km.
  • Spetta loro un'indennità giornaliera di 0,36 euro.
  • L'importo conferma la natura simbolica del rimborso per chi non sostiene oneri di trasferimento.
  • La qualificazione attiva un trattamento diverso da quello del testimone non residente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 45 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.

2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.

Commento

Il testo unico distingue, ai fini delle spese di giustizia, tra testimoni residenti e non residenti. La distinzione non riguarda la residenza anagrafica in senso civile, bensì un criterio di prossimità geografica all'ufficio giudiziario. La norma definisce con precisione i contorni della prima categoria e quantifica l'indennità giornaliera che ne deriva.

Il criterio della prossimità

Sono considerati residenti, in primo luogo, i testimoni che abitano nello stesso Comune dell'ufficio dinanzi al quale rendono la testimonianza. Per evitare disparità nelle aree di confine, il legislatore equipara ai residenti anche chi abita fuori dal Comune ma entro un raggio di due chilometri e mezzo. La soglia chilometrica risponde a una logica di onere effettivo: chi si sposta per breve distanza non sostiene costi assimilabili a una vera trasferta. La regola adotta un parametro fisico semplice, di immediata applicazione anche nelle valutazioni di sportello.

Misura e funzione dell'indennità

Ai testimoni residenti spetta un'indennità di 0,36 euro al giorno. La cifra è chiaramente simbolica: non rimborsa spese di vitto né di viaggio, perché entrambe sono escluse dal presupposto stesso della residenza. Il piccolo importo segnala il riconoscimento istituzionale del dovere civico di testimoniare, distinguendolo dal mero adempimento gratuito. La somma vale come riconoscimento patrimoniale del tempo dedicato all'amministrazione della giustizia.

Coordinamento con la disciplina processuale

L'articolo dialoga con l'articolo 250 c.p.c. (obbligo di comparire) e con l'articolo 198 c.p.p. (testimoni nel processo penale), che impongono al cittadino il dovere di rendere dichiarazione. La piccola indennità è il riflesso patrimoniale di tale dovere. Il testimone non perde, in linea di principio, il diritto al rimborso anche se la deposizione dura pochi minuti: la norma parla di giornata, non di tempo effettivo di permanenza in udienza.

Il problema dell'aggiornamento

Anche in questo caso l'importo non è soggetto a rivalutazione automatica. La cifra rimane allineata ai valori di conversione lira/euro fissati con il T.U. del 2002. La rilevanza pratica è minima: in moltissimi uffici la liquidazione delle indennità testimoniali ai residenti viene gestita con prassi sintetiche, talora omessa quando il testimone vi rinunci espressamente. Resta tuttavia il diritto, azionabile su istanza, alla corresponsione della somma a carico dell'erario, salvo recupero nelle spese processuali ex articoli 91 c.p.c. e 535 c.p.p.

Sguardo comparato

Il confronto con l'articolo 46, dedicato ai testimoni non residenti, mette in luce la doppia logica del sistema: indennità simbolica per chi non sostiene oneri di spostamento, rimborso effettivo (viaggio, soggiorno, indennità per giornate) per chi affronta una vera trasferta. Tale equilibrio salvaguarda le esigenze del bilancio statale senza scaricare sul testimone gli oneri reali della propria collaborazione alla giustizia. La struttura binaria della disciplina si ritrova in altri ambiti del T.U., a conferma di una tecnica regolatrice ricorrente.

Casi pratici

Caso 1: Testimonianza nel Comune di residenza

Caso 2: Distanza inferiore a 2,5 km

Domande frequenti

Quando un testimone è considerato residente ai sensi dell'articolo 45?

Se abita nello stesso Comune dell'ufficio giudiziario o, se in altro Comune, a non oltre 2,5 km dalla sede dello stesso.

L'indennità di 0,36 euro copre anche il tempo perso dal lavoro?

No. Per i lavoratori dipendenti l'eventuale tutela retributiva passa dalle norme del rapporto di lavoro; l'articolo 45 prevede solo un'indennità simbolica giornaliera.

Posso rinunciare all'indennità?

Sì. Nella prassi molti testimoni residenti rinunciano espressamente alla liquidazione, vista la modestissima entità della somma.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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