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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la posizione del dipendente pubblico chiamato a testimoniare per fatti di servizio.
  • Riconosce le indennità degli articoli 45 e 46 come base minima di tutela.
  • L'amministrazione di appartenenza integra le somme fino al trattamento ordinario di missione.
  • L'integrazione opera solo se il trattamento dell'amministrazione è più favorevole.
  • La norma evita che la testimonianza ufficiale produca un pregiudizio economico al dipendente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 48 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

Commento

L'articolo regola un caso ricorrente nella prassi giudiziaria: il dipendente pubblico chiamato a testimoniare in giudizio per fatti connessi al servizio. Si pensi all'agente di polizia che ha redatto un verbale, al funzionario che ha condotto un'ispezione, al medico ospedaliero coinvolto in un procedimento per responsabilità sanitaria. La norma rende compatibile la posizione del testimone con quella del lavoratore in missione, coordinando due regimi che altrimenti potrebbero collidere.

Il doppio binario di tutela

Il dipendente pubblico riceve, in primo luogo, le indennità ordinarie previste dagli articoli 45 e 46 a carico dello Stato attraverso il sistema delle spese di giustizia. Su questa base si innesta un'integrazione: l'amministrazione di appartenenza completa il trattamento fino a quello previsto per la missione ordinaria del dipendente. L'integrazione è dovuta solo se il trattamento di missione risulta più favorevole rispetto a quanto liquidato come testimone.

Il presupposto: fatti di servizio

L'estensione opera per i fatti inerenti al servizio. Non si applica al dipendente chiamato a testimoniare per circostanze estranee al rapporto d'ufficio (per esempio un incidente stradale al di fuori dell'attività lavorativa). In tali ipotesi resta operante il solo regime ordinario degli articoli 45 e 46. La distinzione ha rilevanza pratica perché solo nel primo caso l'amministrazione è tenuta all'integrazione.

Il problema dell'inquadramento del tempo

La testimonianza in orario di servizio non è considerata assenza ingiustificata, ma rientra negli istituti di missione o di esonero ufficiale. La normativa di settore (D.P.R. 3/1957 per gli impiegati statali, CCNL per i comparti vari) tutela il dipendente da decurtazioni stipendiali e gli garantisce il trattamento accessorio collegato. L'articolo 48 del T.U. 115/2002 si innesta su questa cornice senza derogarvi: garantisce che, sommando indennità testimoniali e integrazione, il dipendente non subisca alcun pregiudizio economico per aver adempiuto al dovere processuale.

Il meccanismo dell'integrazione

L'integrazione è erogata direttamente dall'amministrazione di appartenenza, non dall'erario tramite il fondo delle spese di giustizia. Sotto il profilo amministrativo, il dipendente presenta richiesta documentata, allegando la liquidazione effettuata dall'ufficio giudiziario. L'amministrazione confronta le due voci e versa la differenza. Quando il trattamento di missione è inferiore o pari alle indennità testimoniali, nulla è dovuto.

Riflessi sulla disciplina del rapporto

La testimonianza in udienza è in genere riconosciuta come servizio reso. Per le forze di polizia, l'attivita rientra spesso nel servizio operativo. Per gli appartenenti alle pubbliche amministrazioni civili, l'assenza è giustificata mediante apposito modulo di permesso retribuito per dovere giurisdizionale. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto al dipendente il diritto al trattamento accessorio (indennità di posizione, di risultato) anche per le giornate impegnate nel processo, in coerenza con il principio di neutralità economica dell'adempimento.

Casi pratici

Caso 1: Agente di polizia e verbale

Caso 2: Dipendente comunale e testimonianza privata

Domande frequenti

Quando un dipendente pubblico ha diritto all'integrazione prevista dall'articolo 48?

Quando è chiamato a testimoniare per fatti inerenti al servizio. L'integrazione opera fino a concorrenza del trattamento ordinario di missione, se più favorevole delle indennità degli articoli 45 e 46.

Chi paga l'integrazione?

L'amministrazione di appartenenza del dipendente, non l'erario tramite il fondo spese di giustizia. La somma è erogata previa richiesta documentata.

Cosa accade se il dipendente testimonia per fatti privati?

Si applicano solo gli articoli 45 e 46 come per qualsiasi testimone, senza integrazione da parte dell'amministrazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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