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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Esclude qualunque indennità per il testimone minore di quattordici anni.
  • Riconosce agli accompagnatori di minori o invalidi gravi le indennità degli articoli 45 e 46.
  • Per gli invalidi gravi rinvia all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • L'estensione non opera se l'accompagnatore è a sua volta testimone.
  • Tutela le categorie fragili senza moltiplicare voci di spesa indebite.

Testo dell'articoloVigente

Art. 47 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.

2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell' articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , sempre che essi stessi non siano testimoni.

Commento

L'articolo affronta due situazioni particolari nella disciplina delle indennità testimoniali: il minore di quattordici anni e l'accompagnatore di chi ha bisogno di assistenza per comparire in giudizio. La logica della norma è duplice: da un lato esclude un compenso simbolico dove l'autonomia individuale del testimone è limitata; dall'altro tutela patrimonialmente chi rende possibile la deposizione di soggetti vulnerabili.

Esclusione per il testimone minorenne

Il primo comma sottrae al regime dei rimborsi il testimone infraquattordicenne. La scelta si fonda sull'idea che il minore non subisca un onere economico apprezzabile per la comparizione, essendo presumibilmente a carico della famiglia. La presenza in udienza, peraltro, segue regole processuali specifiche: nel processo penale l'articolo 498 c.p.p. impone particolari cautele per l'esame del minore, e nel civile l'articolo 336-bis c.c. (introdotto dalla legge 219/2012) disciplina l'audizione del minore in tema di responsabilità genitoriale.

Accompagnatori di soggetti fragili

Il vero cuore della disposizione è il comma 2. Quando il minore o l'invalido grave debba essere accompagnato, all'accompagnatore spettano le stesse indennità previste dagli articoli 45 e 46. Si tratta di un riconoscimento di pari dignità: senza la presenza dell'adulto o del familiare di sostegno, la testimonianza non sarebbe materialmente possibile. La norma fa rinvio all'articolo 3 della legge 104/1992 per la definizione di invalido grave, ancorando il presupposto a un parametro normativo certo.

Il limite del cumulo

La parte finale del comma 2 contiene una clausola anti-duplicazione: l'estensione non opera se l'accompagnatore è a sua volta testimone. In tal caso egli percepirà già, in proprio, l'indennità dovuta come testimone; un secondo titolo per la stessa giornata determinerebbe un cumulo ingiustificato. La regola riflette il principio generale che vieta il doppio rimborso della stessa spesa.

Profili applicativi

Nella prassi la liquidazione richiede di documentare il vincolo tra testimone e accompagnatore. Per il minore basta normalmente l'esercizio della responsabilità genitoriale o l'affidamento; per l'invalido grave occorre il verbale di accertamento ex legge 104. Il cancelliere verifica i requisiti e provvede su disposizione del giudice. La giurisprudenza di merito ha riconosciuto il rimborso anche per accompagnatori non legati da vincoli di parentela, purché la necessità della loro presenza sia documentata e proporzionata.

Coordinamento con la legge 104/1992

Il richiamo al solo articolo 3 della legge 104 — non all'intera disciplina assistenziale — circoscrive l'agevolazione al concetto formale di handicap grave. Restano esclusi i casi di invalidità lieve o di handicap non in condizione di gravità. La scelta restrittiva risponde a esigenze di bilancio ma può apparire rigida in situazioni concrete in cui la fragilità non raggiunge formalmente la soglia del comma 3 dell'articolo 3 ma rende comunque necessario l'accompagnamento.

Casi pratici

Caso 1: Audizione di un minore

Caso 2: Accompagnatore già testimone

Domande frequenti

Spetta qualche indennità a un testimone di tredici anni?

No. L'articolo 47, comma 1, esclude espressamente qualunque indennità per i testimoni di età inferiore a quattordici anni.

Chi può essere considerato accompagnatore di un invalido grave?

Il rinvio è all'articolo 3 della legge 104/1992: occorre che il testimone sia stato riconosciuto in situazione di gravità. L'accompagnatore può essere familiare o terzo, purché la necessità della sua presenza sia documentata.

Si può cumulare l'indennità di accompagnatore con quella di testimone?

No. La norma esclude espressamente che l'accompagnatore percepisca l'indennità prevista per questo titolo se è a sua volta testimone nel medesimo procedimento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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