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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Appartenenti all'ufficio del processo
  • Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria per atti delegati dal magistrato
  • Diritto a spese di viaggio e indennità di trasferta
  • Regime di missione dei dipendenti statali

Testo dell'articoloVigente

Art. 43 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

Commento

L'articolo estende il diritto alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta agli appartenenti all'ufficio (personale di cancelleria e ausiliario) e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che compiono atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge. La norma chiude il blocco dedicato alle trasferte degli operatori del processo (artt. 41-43), garantendo coerenza fra tutte le componenti della macchina giudiziaria.

I destinatari

La norma copre due categorie. La prima è quella degli appartenenti all'ufficio: cancellieri, ausiliari, assistenti giudiziari che accompagnano il magistrato fuori sede per assicurare il regolare svolgimento dell'attività processuale (verbalizzazione, gestione dei documenti, supporto logistico). La seconda è quella degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ma solo per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato.

La delega del magistrato

Il presupposto per il personale di polizia giudiziaria è la delega specifica del magistrato. Non basta l'attività generica di polizia giudiziaria — disciplinata per i rimborsi dalle leggi sui corpi di appartenenza — ma occorre l'atto delegato (per esempio una rogatoria interna, un'audizione su delega del PM, un sopralluogo congiunto con il giudice). La distinzione separa l'attività investigativa autonoma dall'attività ausiliaria del processo.

Il rinvio alla missione

Come per gli artt. 41 e 42, il rimborso segue le norme generali sulla missione dei dipendenti statali. Per il personale di cancelleria valgono le disposizioni amministrative interne al Ministero; per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria si applicano le norme del corpo di appartenenza (carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza), che disciplinano in modo differenziato le voci di rimborso pur muovendosi nello stesso quadro generale del DPR 16 gennaio 1978 n. 9.

L'imputazione del costo

Le spese di trasferta di questi soggetti gravano sul bilancio del Ministero della giustizia o, per la polizia giudiziaria, sull'amministrazione di appartenenza, con possibilità di rimborso interno fra amministrazioni. Per quanto riguarda la liquidazione nelle spese di causa, le voci entrano nelle spese ripetibili solo quando espressamente previste dal DPR 115 e dalla normativa secondaria. La parte soccombente sopporta le voci nei limiti del DM 55/2014 e della tariffa di cancelleria, non gli importi corrisposti ai funzionari per la missione.

Coordinamento con la disciplina dei corpi

Per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, la disciplina dell'art. 43 si integra con le norme specifiche dei rispettivi corpi di appartenenza (DPR 254/1999 per i carabinieri, decreti analoghi per la polizia di Stato e la guardia di finanza). Le voci di rimborso variano leggermente in funzione del ruolo e del grado, ma il quadro generale resta quello del DPR 9/1978 sulle missioni dei dipendenti statali. Per il personale di cancelleria si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale del Ministero della giustizia e le circolari interne sulla rendicontazione delle missioni. Il sistema garantisce uniformità di trattamento pur rispettando le specificità organizzative, e copre tutti i soggetti che a vario titolo concorrono allo svolgimento dell'attività processuale fuori dalla sede ordinaria.

Casi pratici

Caso 1: Cancelliere in trasferta per audizione

Caso 2: Carabiniere su delega del PM

Domande frequenti

A chi si applica l'art. 43?

Agli appartenenti all'ufficio (cancellieri, ausiliari) e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato.

La polizia giudiziaria ha sempre diritto al rimborso?

No. Il rimborso ex art. 43 scatta solo per gli atti specificamente delegati dal magistrato. L'attività investigativa autonoma è regolata dalle norme del corpo di appartenenza.

Quali norme regolano il rimborso?

Le norme generali sulla missione dei dipendenti statali, integrate per la polizia giudiziaria dalle disposizioni del corpo di appartenenza (carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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