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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2640 c.c. Circostanza aggravante

In vigore

Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un’offesa di particolare tenuità la pena è diminuita.

In sintesi

  • L'articolo 2640 c.c. prevede una circostanza attenuante (non aggravante) per i reati societari di particolare tenuità.
  • Quando l'offesa è di particolare tenuità, la pena prevista dagli articoli precedenti è diminuita.
  • Si tratta di una circostanza di natura oggettiva, relativa all'entità del danno o del pericolo per gli interessi tutelati.
  • La norma si applica ai reati societari del Titolo XI del Libro V del Codice Civile.
  • La valutazione della tenuità è rimessa al giudice caso per caso.
La circostanza attenuante della particolare tenuità nei reati societari

Il titolo della rubrica dell'articolo 2640 del Codice Civile recita "Circostanza aggravante", ma il contenuto della norma disciplina in realtà una circostanza attenuante: la diminuzione di pena quando i fatti costituenti reato societario abbiano cagionato un'offesa di particolare tenuità. La rubrica è errata o fuorviante rispetto al contenuto, poiché la norma riduce la pena invece di aumentarla.

Ambito di applicazione

L'articolo si riferisce ai "fatti previsti come reato agli articoli precedenti", vale a dire ai reati societari disciplinati dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile. Tra questi figurano le false comunicazioni sociali, l'aggiotaggio societario, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e altre fattispecie penali del diritto delle società.

La norma opera come circostanza attenuante ad effetto speciale: la sua applicazione comporta una riduzione della pena rispetto alla misura base. La diminuzione avviene secondo le regole generali del codice penale sulle circostanze attenuanti.

Il concetto di «particolare tenuità dell'offesa»

La valutazione della particolare tenuità dell'offesa è rimessa al giudice e deve tener conto di tutti gli elementi del caso concreto: l'entità del danno patrimoniale effettivamente subito, la gravità del pericolo creato per gli interessi tutelati (integrità del patrimonio sociale, correttezza dell'informazione societaria, tutela dei soci e dei creditori), la durata della condotta illecita e il numero dei soggetti coinvolti.

Non è sufficiente che l'offesa sia lieve in senso assoluto: deve essere "particolarmente" tenue, il che implica un giudizio comparativo rispetto alla tipologia di reato e alle sue modalità tipiche di commissione. Una falsità contabile che riguardi una sola voce di modesta entità in un bilancio di grande impresa può integrare la particolare tenuità; la stessa falsità che riguardi l'unico asset rilevante di una piccola società difficilmente la integrerebbe.

Rapporto con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

La circostanza attenuante dell'art. 2640 c.c. non va confusa con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p., introdotto dal D.Lgs. 28/2015. L'art. 131-bis c.p. esclude la punibilità in presenza di condotta abituale o di reati per cui è prevista pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, mentre la norma civilistica opera come attenuante senza escludere la punibilità. Le due disposizioni possono concorrere, ma hanno presupposti e effetti distinti.

Domande frequenti

L'art. 2640 c.c. è una circostanza aggravante o attenuante?

Nonostante la rubrica reciti 'Circostanza aggravante', il contenuto della norma disciplina una circostanza attenuante: la pena è diminuita quando i fatti abbiano cagionato un'offesa di particolare tenuità. La rubrica è fuorviante rispetto al contenuto effettivo.

A quali reati si applica l'art. 2640 c.c.?

Si applica ai reati societari previsti dagli articoli precedenti del Titolo XI del Libro V del Codice Civile, tra cui le false comunicazioni sociali, l'aggiotaggio societario e l'ostacolo alle funzioni di vigilanza.

Come si valuta la 'particolare tenuità' dell'offesa?

Il giudice valuta caso per caso considerando l'entità del danno, la gravità del pericolo per gli interessi tutelati, la durata della condotta e il numero di soggetti coinvolti. L'offesa deve essere particolarmente tenue in senso comparativo rispetto alla tipologia del reato.

Qual è la differenza tra l'attenuante dell'art. 2640 c.c. e l'art. 131-bis c.p.?

L'art. 2640 c.c. è una circostanza attenuante che riduce la pena ma non esclude la punibilità. L'art. 131-bis c.p. è invece una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con presupposti e ambito di applicazione diversi.

L'attenuante si applica automaticamente?

No. Il giudice deve accertare in concreto che l'offesa sia di particolare tenuità. L'imputato può invocarla come circostanza attenuante e il pubblico ministero può contestarla. La valutazione è discrezionale e motivata in sentenza.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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