← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • Aggiotaggio: punisce chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o artifici idonei ad alterare i prezzi.
  • Ambito applicativo: strumenti finanziari non quotati o non oggetto di domanda di ammissione in mercati regolamentati.
  • Comprende anche le condotte idonee a incidere sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
  • Pena base: reclusione da uno a cinque anni.
  • Pena aggravata da due a sette anni se commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale.
  • Reato di pericolo concreto: l'idoneità della condotta deve essere effettivamente valutata.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

In vigore

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, (2) ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. (3)

In sintesi

  • Aggiotaggio: punisce chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o artifici idonei ad alterare i prezzi.
  • Ambito applicativo: strumenti finanziari non quotati o non oggetto di domanda di ammissione in mercati regolamentati.
  • Comprende anche le condotte idonee a incidere sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
  • Pena base: reclusione da uno a cinque anni.
  • Pena aggravata da due a sette anni se commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale.
  • Reato di pericolo concreto: l'idoneità della condotta deve essere effettivamente valutata.
Indice dei contenuti

L'aggiotaggio nell'articolo 2637 c.c.

L'articolo 2637 del codice civile disciplina il reato di aggiotaggio nel suo nucleo tradizionale: la manipolazione del mercato attraverso la diffusione di informazioni false o il compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari o a incidere sulla fiducia del pubblico nella stabilità delle banche. La norma tutela due beni giuridici complementari: la correttezza del processo di formazione dei prezzi sui mercati e la stabilità del sistema bancario, espressioni entrambe della più ampia tutela del risparmio costituzionalmente garantita dall'articolo 47 della Costituzione.

L'ambito di applicazione

La fattispecie si applica agli strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati e a quelli per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni. La distinzione e' rilevante: per gli strumenti quotati o oggetto di domanda di ammissione opera la disciplina della manipolazione del mercato prevista dal Testo Unico della Finanza, mentre per gli strumenti non quotati il presidio penale e' affidato proprio all'articolo 2637 c.c. Si tratta quindi di una norma di chiusura rispetto al sistema speciale, che impedisce vuoti di tutela nei segmenti meno regolamentati del mercato.

Le condotte tipiche

La norma enuclea due tipologie di condotta. La prima e' la diffusione di notizie false, ossia la comunicazione di informazioni non rispondenti alla realtà e potenzialmente idonee a influenzare le decisioni del pubblico. La seconda comprende le operazioni simulate o gli altri artifici: si pensi a scambi fittizi tra parti correlate, a operazioni autoreferenziali finalizzate a creare l'apparenza di volumi o di interesse, a manipolazioni dei dati di bilancio diffusi al mercato. In entrambi i casi, l'elemento qualificante e' l'idoneita' concreta della condotta a produrre l'effetto manipolativo: il reato e' di pericolo concreto, non astratto.

L'estensione alla stabilità bancaria

La seconda ipotesi di reato presidia un bene giuridico ulteriore: l'affidamento del pubblico sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. L'esperienza storica delle crisi bancarie dimostra come voci, notizie false o manovre artificiose possano produrre fenomeni di corsa agli sportelli o di disinvestimento dai titoli bancari con effetti sistemici devastanti. La tutela penale anticipata in questa area mira a prevenire crisi reputazionali che possono tradursi in vere e proprie emergenze finanziarie.

L'aggravante per l'intelligenza artificiale

Il secondo periodo introduce una aggravante specifica per i casi in cui l'aggiotaggio sia commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale: la pena passa da uno-cinque anni a due-sette anni di reclusione. La scelta legislativa riflette la consapevolezza che gli strumenti di IA possono amplificare in modo straordinario l'efficacia manipolativa, attraverso la generazione automatica di contenuti falsi credibili, l'orchestrazione di reti coordinate di account o l'esecuzione di operazioni ad alta frequenza simulate. L'aggravante si applica quando l'IA non e' semplice strumento accessorio, ma elemento qualificante della condotta manipolativa.

Implicazioni per gli operatori

Per gli emittenti, gli intermediari e i consulenti finanziari il presidio dell'articolo 2637 c.c. impone procedure rigorose nella diffusione di informazioni al mercato, controlli sui flussi comunicativi, monitoraggio delle operazioni con parti correlate e dei volumi anomali. La verifica della veridicita' delle informazioni diffuse, la prudenza nel rapporto con la stampa e con gli investitori e l'adozione di policy chiare sull'uso di strumenti automatizzati e di IA costituiscono presidi operativi essenziali. Anche per le banche, la gestione della comunicazione sulla solidita' patrimoniale e sui requisiti regolamentari deve essere conforme a standard di accuratezza particolarmente elevati.

Domande frequenti

Qual e' la differenza tra l'articolo 2637 c.c. e la manipolazione del mercato del TUF?

L'articolo 2637 c.c. si applica agli strumenti finanziari non quotati e a quelli non oggetto di domanda di ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati. La manipolazione del mercato prevista dal Testo Unico della Finanza riguarda invece gli strumenti quotati o oggetto di domanda di ammissione. I due regimi si integrano per coprire l'intero spettro degli strumenti finanziari.

Cosa significa idoneita' concreta delle condotte?

La condotta deve essere concretamente capace di provocare un'alterazione sensibile del prezzo o di incidere significativamente sull'affidamento del pubblico. Non e' richiesto che l'effetto si verifichi effettivamente, ma deve trattarsi di una idoneita' verificabile alla luce delle circostanze concrete. Si parla per questo di reato di pericolo concreto.

Quali sono gli artifici tipici puniti?

Diffusione di comunicati falsi o ingannevoli, operazioni di compravendita simulate, scambi tra parti correlate finalizzati a creare volumi apparenti, manipolazione dei dati diffusi al mercato, costruzione di catene operative artificiose. La nozione e' ampia e coglie ogni espediente non genuino idoneo a falsare la percezione del mercato.

Quando si applica l'aggravante per l'IA?

Quando l'aggiotaggio e' commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, ad esempio attraverso generazione automatica di contenuti falsi credibili, reti coordinate di account gestite da IA o trading algoritmico manipolativo. L'IA deve costituire elemento qualificante della condotta, non semplice strumento marginale.

Come può tutelarsi un'impresa nella comunicazione al mercato?

Adottando procedure formali di approvazione delle comunicazioni sensibili, verificando la veridicita' e completezza delle informazioni diffuse, monitorando le operazioni con parti correlate, formando il personale che gestisce i rapporti con investitori e stampa, e disciplinando con policy specifiche l'uso di strumenti automatizzati e sistemi di IA.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.