Art. 2635 BIS c.c. Istigazione alla corruzione tra privati
In vigore
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinchè compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sè o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. […] (2)
In sintesi
Art. 2635-bis c.c. punisce l'istigazione alla corruzione tra privati sia se accettata sia se rifiutata.
Ratio della norma
L'art. 2635-bis c.c. è stato introdotto per anticipare la soglia di punibilità rispetto alla corruzione tra privati già disciplinata dall'art. 2635 c.c. La norma mira a reprimere i tentativi di corruzione nel settore privato anche quando non si perfezionano, colmando un vuoto rispetto alla disciplina penalistica pubblica e allineando l'ordinamento italiano agli standard sovranazionali in materia di lotta alla corruzione privata.
Analisi del testo
La disposizione si articola in due fattispecie distinte. Il primo comma punisce il cosiddetto 'corruttore attivo mancato': chiunque — soggetto non necessariamente qualificato — offra o prometta denaro o altra utilità a figure apicali societarie, purché l'offerta non venga accettata. Il secondo comma punisce invece il 'corrotto attivo mancato': il soggetto qualificato (amministratore, sindaco, dirigente, ecc.) che sollecita per sé o per altri una promessa o dazione, anche tramite interposta persona, senza che la sollecitazione venga accettata. In entrambi i casi il reato rimane nell'ambito del tentativo strutturato come fattispecie autonoma.
Quando si applica
La norma si applica tipicamente quando vi è un approccio corruttivo — offerta, promessa o sollecitazione — rivolto o proveniente da soggetti che ricoprono funzioni direttive in società o enti privati, ma l'accordo corruttivo non si perfeziona per mancanza di accettazione. In linea generale, la condotta deve essere finalizzata a far compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà. Salvo casi particolari, se l'offerta viene accettata la fattispecie applicabile diventa l'art. 2635 c.c.
Connessioni con altre norme
L'art. 2635-bis si pone in rapporto di complementarità con l'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati consumata), di cui riprende la struttura dei soggetti qualificati e la pena base, applicata in misura ridotta. Rilevano inoltre le disposizioni del d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti: la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio di una persona giuridica può comportare sanzioni a carico dell'ente stesso. Sul piano sistematico, la norma richiama i principi della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e la Decisione quadro europea in materia.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'art. 2635 e l'art. 2635-bis c.c.?
L'art. 2635 c.c. punisce la corruzione tra privati consumata, cioè quando l'accordo corruttivo si perfeziona con l'accettazione. L'art. 2635-bis punisce invece i tentativi strutturati come reati autonomi: l'offerta o la promessa non accettata (primo comma) e la sollecitazione non accettata (secondo comma).
Chi sono i soggetti qualificati destinatari dell'offerta corruttiva?
La norma indica amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori di società o enti privati, nonché chiunque svolga in essi un'attività lavorativa con funzioni direttive.
Quale pena è prevista per chi offre o promette utilità non dovute?
Chi offre o promette è punito con la pena stabilita dal primo comma dell'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo. La stessa pena base (senza riduzione) si applica al soggetto qualificato che sollecita.
La norma si applica anche alle offerte tramite intermediari?
Per la condotta di sollecitazione del secondo comma, la norma prevede espressamente la punibilità anche quando la sollecitazione avviene per interposta persona. In linea generale, anche le offerte indirette possono rilevare ai fini della fattispecie.
Può essere coinvolta anche la società nel cui interesse è commesso il fatto?
In linea generale, se il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio di una persona giuridica, questa può rispondere ai sensi del d.lgs. 231/2001, salvo che abbia adottato e attuato efficacemente un modello organizzativo idoneo a prevenire reati di questo tipo.
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