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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2636 c.c. Amministratori giudiziari e commissari governativi

In vigore

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In sintesi

  • Punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea.
  • Reato comune, non limitato a soggetti qualificati.
  • Dolo specifico richiesto: procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto.
  • Pena: reclusione da sei mesi a tre anni.
  • Tutela la genuinita' del processo decisionale assembleare e l'integrita' della volonta' sociale.
  • Rilevano artifici come voto simulato, deleghe fittizie o manipolazioni del libro soci.

L'illecita influenza sull'assemblea nell'articolo 2636 c.c.

L'articolo 2636 del codice civile, pur nella sua brevita', presidia un valore essenziale della vita societaria: la genuinita' del processo decisionale assembleare. L'assemblea e' il luogo in cui si forma la volonta' della societa' per le decisioni piu' rilevanti, dalla nomina degli organi sociali all'approvazione del bilancio, dalle modifiche statutarie alle operazioni straordinarie. Una maggioranza ottenuta in modo fraudolento non rappresenta autenticamente la volonta' dei soci e produce decisioni intrinsecamente illegittime, capaci di produrre effetti distorsivi sull'intera struttura societaria.

La struttura del reato

Si tratta di un reato comune: la formula 'chiunque' segna l'apertura della platea dei soggetti attivi, che non si limita ai soci, agli amministratori o ai sindaci, ma puo' includere terzi che, per qualsiasi ragione, partecipino alla manipolazione della maggioranza assembleare. La condotta tipica consiste nel determinare la maggioranza in assemblea mediante atti simulati o fraudolenti. La nozione e' volutamente ampia e include una pluralita' di modalita' operative: voto espresso per conto di soci inesistenti o non legittimati, deleghe formate o utilizzate fraudolentemente, manipolazione del libro soci, simulazioni di trasferimenti azionari, dichiarazioni false sulla titolarita' delle partecipazioni.

L'evento e il dolo specifico

L'evento richiesto e' la determinazione effettiva della maggioranza in assemblea. Non basta la condotta fraudolenta in se': occorre che essa abbia inciso causalmente sulla formazione della maggioranza necessaria per l'adozione della delibera. Sul piano soggettivo la norma esige il dolo specifico: l'agente deve perseguire lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto. Non e' richiesto che il profitto sia effettivamente conseguito; ne' la legittimita' della deliberazione assunta, in se' considerata, vale a escludere il reato, perche' cio' che si punisce e' il metodo, non il merito della delibera.

Rapporti con la disciplina civilistica

La fattispecie penale si affianca, senza sovrapporsi, ai rimedi civilistici dell'invalidita' delle delibere assembleari previsti dagli articoli 2377 e seguenti del codice civile. Una delibera adottata grazie a una maggioranza fraudolenta puo' essere annullata in sede civile, su istanza dei soci legittimati, ma puo' al contempo dare origine al procedimento penale per illecita influenza sull'assemblea, con conseguenze che si proiettano sulla responsabilita' personale dei soggetti coinvolti. Le due tutele operano su piani diversi: l'una mira al ripristino della corretta vita societaria, l'altra a sanzionare la condotta individuale.

Profili pratici per la prevenzione

Per gli amministratori e i professionisti che assistono la societa' nella gestione delle assemblee, la prevenzione passa attraverso un controllo accurato delle deleghe, la verifica della legittimazione al voto, l'aggiornamento puntuale del libro soci e la tracciabilita' delle operazioni sulle partecipazioni. La verbalizzazione accurata, la presenza di un notaio nelle assemblee straordinarie e il presidio dell'organo di controllo costituiscono presidi importanti contro i tentativi di manipolazione. Particolare attenzione e' richiesta nelle societa' con compagini complesse, presenza di partecipazioni fiduciarie o pegni sulle quote: la verifica della legittimazione richiede in questi casi una diligenza qualificata.

Domande frequenti

Chi puo' commettere il reato dell'articolo 2636 c.c.?

Chiunque: si tratta di un reato comune che non richiede una qualifica soggettiva specifica. Possono rispondere soci, amministratori, sindaci, ma anche terzi estranei alla compagine sociale che concorrano alla manipolazione della maggioranza assembleare, purche' sussistano gli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie.

Quali sono gli esempi tipici di atti simulati o fraudolenti?

Voti espressi tramite deleghe false o ottenute con artifici, simulazione di trasferimenti di azioni o quote, manipolazione del libro soci, partecipazione al voto di soggetti privi di legittimazione, false dichiarazioni sulla titolarita' delle partecipazioni. La nozione e' ampia e comprende ogni artificio idoneo a falsare il computo della maggioranza.

E' necessario che il profitto venga effettivamente conseguito?

No. Il dolo specifico richiede la finalita' di procurare un ingiusto profitto, ma il reato si consuma con la determinazione della maggioranza assembleare. Il mancato conseguimento del profitto puo' rilevare in sede di commisurazione della pena, ma non esclude la consumazione.

La delibera ottenuta con maggioranza fraudolenta e' automaticamente nulla?

Non automaticamente. La sua invalidita' va fatta valere con gli ordinari rimedi civilistici di annullamento o nullita' previsti dagli articoli 2377 e seguenti c.c. Il procedimento penale e quello civile operano su piani autonomi, anche se collegati nei presupposti di fatto.

Come prevenire concretamente il rischio?

Curando l'aggiornamento del libro soci, verificando con rigore le deleghe e la legittimazione al voto, tracciando le operazioni sulle partecipazioni, ricorrendo al verbale notarile nelle assemblee straordinarie e coinvolgendo l'organo di controllo nei casi di compagini complesse o di operazioni con parti correlate.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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