Testo dell'articoloVigente
Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3 .
Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
In sintesi
Indice dei contenuti
La corruzione tra privati nell'articolo 2635 c.c.
L'articolo 2635 del codice civile disciplina la corruzione tra privati, fattispecie con cui il legislatore italiano ha dato attuazione agli obblighi internazionali ed europei di contrasto alla corruzione nel settore economico privato. La norma colpisce le condotte che alterano la lealta' e l'integrità dei rapporti commerciali, riconoscendo che la corruzione nel mondo dell'impresa produce distorsioni paragonabili a quelle della corruzione pubblica: falsa la concorrenza, danneggia la fiducia degli operatori, riduce l'efficienza del mercato.
I soggetti attivi e le condotte tipiche
Il primo comma individua una platea ampia di soggetti qualificati: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati. Sono questi i soggetti apicali che possono rendersi protagonisti della condotta tipica, consistente nel sollecitare o ricevere, per se' o per altri, denaro o altra utilita' non dovuti, ovvero nell'accettarne la promessa, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi di ufficio o di fedelta'. La condotta può essere realizzata anche per interposta persona, segno della consapevolezza del legislatore della frequente articolazione delle catene corruttive.
L'estensione ai dirigenti e ai sottoposti
Il secondo periodo del primo comma allarga la responsabilità a chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente esercita funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti già menzionati, cogliendo così la complessita' degli organigrammi aziendali moderni, dove decisioni gestionali rilevanti possono essere assunte anche da figure intermedie con ampia autonomia. Il secondo comma prevede poi una pena attenuata, fino a un anno e sei mesi di reclusione, per chi e' sottoposto alla direzione o vigilanza dei soggetti del primo comma, riconoscendo il minore disvalore di chi opera in posizione subordinata.
La corruzione attiva
Il terzo comma punisce con le stesse pene il corruttore attivo: chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilita' non dovuti ai soggetti del primo e secondo comma. La simmetria sanzionatoria tra corrotto e corruttore segna una scelta di politica criminale precisa, volta a colpire entrambi i lati dell'accordo illecito.
Aggravante per le quotate e confisca per equivalente
Le pene sono raddoppiate quando il fatto e' commesso in relazione a società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La maggiore offensivita' della corruzione che coinvolge soggetti del mercato dei capitali giustifica l'aggravamento sanzionatorio. La norma chiude poi richiamando l'articolo 2641 c.c. e prevedendo una misura minima per la confisca per valore equivalente, che non può essere inferiore al valore delle utilita' date, promesse o offerte. La confisca diventa così strumento centrale di neutralizzazione del profitto illecito.
Implicazioni per la compliance
Per le imprese il presidio dell'articolo 2635 c.c. passa attraverso l'adozione di modelli di organizzazione e gestione idonei, di codici etici espliciti, di procedure di selezione e gestione di fornitori, agenti, intermediari e business partner. La corruzione tra privati e' inclusa tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001: la mancata adozione di presidi efficaci espone direttamente la società a sanzioni pecuniarie e interdittive di significativa gravita'. La formazione del personale e il monitoraggio dei flussi finanziari sospetti sono le leve operative principali per ridurre il rischio.
Domande frequenti
La corruzione tra privati coinvolge solo i vertici aziendali?
No. La norma punisce, oltre a amministratori, direttori generali, dirigenti contabili, sindaci e liquidatori, anche chi esercita funzioni direttive intermedie e i sottoposti alla loro direzione o vigilanza, con pena attenuata. La platea dei soggetti attivi e' quindi molto ampia e copre l'intera linea gerarchica decisionale.
Cosa si intende per utilita' non dovuta?
Qualsiasi vantaggio economicamente apprezzabile non riconducibile a un titolo legittimo: denaro, regali, servizi, prestazioni, opportunità professionali, sconti anomali, raccomandazioni con valore economico. Cio' che rileva e' la natura indebita e il collegamento con la violazione degli obblighi di ufficio o fedelta'.
È punito anche chi soltanto offre o promette senza che l'altra parte accetti?
Si'. Il terzo comma punisce con le stesse pene chi offre, promette o da' denaro o altra utilita' indebita. La fattispecie e' costruita per colpire entrambi i lati del rapporto corruttivo, indipendentemente dal perfezionarsi dell'accordo illecito.
Cosa cambia per le società quotate?
Le pene sono raddoppiate quando i fatti riguardano società con titoli quotati nei mercati regolamentati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La ratio risiede nella maggiore offensivita' della corruzione che coinvolge soggetti del mercato dei capitali e nella tutela rafforzata degli investitori.
La società può rispondere autonomamente per il reato?
Si'. La corruzione tra privati e' inclusa tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001: l'ente può rispondere in via amministrativa con sanzioni pecuniarie e interdittive, salvo dimostri di aver adottato e attuato efficacemente modelli organizzativi idonei a prevenirla. La compliance preventiva e' quindi essenziale.