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Testo dell'articoloVigente
Art. 2641 c.c. – Confisca
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
337 Quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
337 Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell’ articolo 240 del codice penale . ————– AGGIORNAMENTO (337) La Corte Costituzionale con sentenza 14 gennaio – 4 febbraio 2025, n.
7 (in G.U.
1ª s.s.
5/2/2025, n.
6) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’ art.
2641, secondo comma, del codice civile , nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato”.
Ha inoltre dichiarato “in via consequenziale, ai sensi dell’ art.
27 della legge 11 marzo 1953, n.
87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’ art.
2641, primo comma, cod. civ. , limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo»”.