Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2906 c.c. – Effetti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento.
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l’opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2905 - Art. 2905 c.c.: Sequestro nei confronti del debitore o del terzo→Cod. civ. art. 2907 - Articolo 2907 Codice Civile: Attività giurisdizionale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2904 Codice Civile: Rinvio→Articolo 2908 Codice Civile: Effetti costitutivi delle sentenze→Articolo 2903 Codice Civile: Prescrizione dell’azione→Articolo 2909 Codice Civile: Cosa giudicata→Art. 2902 Codice Civile: Effetti→Articolo 2910 Codice Civile: Oggetto dell’esproprazione→Art. 2901 Codice Civile: Condizioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Che cosa stabilisce l'articolo 2906 del Codice Civile
L'articolo 2906 del Codice Civile disciplina gli effetti che il sequestro conservativo produce sulla cosa sequestrata, in particolare rispetto agli atti di disposizione compiuti dal debitore dopo che il bene è stato vincolato. La norma si colloca nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti e completa il sistema di garanzia patrimoniale che il legislatore offre al creditore, ancorando la sua efficacia alle stesse regole già previste in materia di pignoramento.
Il primo comma: inefficacia degli atti di disposizione
Il primo comma stabilisce che le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante. Si tratta di una inefficacia relativa: l'atto resta valido tra le parti che lo hanno stipulato, ma non può essere opposto al creditore che ha ottenuto il sequestro. Se, ad esempio, Tizio ottiene un sequestro conservativo sull'autovettura di Caio e Caio la vende successivamente a Sempronio, la vendita è pienamente valida tra Caio e Sempronio, ma Tizio potrà ugualmente aggredire il bene una volta convertito il sequestro in pignoramento, come se la vendita non fosse mai avvenuta.
Il rinvio alle regole del pignoramento
Il legislatore richiama espressamente le regole stabilite per il pignoramento, ossia il sistema disciplinato dall'articolo 2913 c.c. e dagli articoli successivi. Ciò significa che il sequestro produce gli stessi effetti conservativi del pignoramento: blocca la circolazione giuridica del bene sotto il profilo dell'opponibilità al creditore, fa salvo il possesso di buona fede per i beni mobili non iscritti in pubblici registri e si coordina con il regime di pubblicità per i beni immobili e per quelli mobili registrati.
Il secondo comma: inefficacia del pagamento
Il secondo comma affronta una fattispecie differente: il pagamento eseguito dal debitore quando un terzo creditore ha proposto opposizione. Anche in questo caso il pagamento, pur valido come atto solutorio tra debitore e accipiens, non è opponibile al creditore opponente. La norma esige però che l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge, escludendo così che qualsiasi contestazione generica possa paralizzare i pagamenti del debitore.
Funzione e ratio della disciplina
La disposizione assolve a una funzione di garanzia patrimoniale: evita che il debitore, una volta colpito dal sequestro, possa svuotare il proprio patrimonio attraverso atti di disposizione o pagamenti che pregiudichino l'aspettativa del creditore. Il meccanismo dell'inefficacia relativa rappresenta un equilibrio tra la tutela del creditore procedente, la sicurezza della circolazione giuridica e la posizione dei terzi acquirenti in buona fede.
Coordinamento con la pubblicità del sequestro
Per i beni immobili e per i mobili registrati la tenuta della disciplina dipende dalla pubblicità del sequestro: la trascrizione del sequestro conservativo immobiliare ai sensi dell'articolo 2693 c.c. è il momento da cui decorre l'inefficacia verso i terzi acquirenti. In assenza di trascrizione, l'eventuale acquisto trascritto anteriormente prevale, secondo le regole generali del conflitto tra trascrizioni. Per i beni mobili non registrati, invece, l'inefficacia opera dal momento dell'esecuzione del sequestro, ma resta salva la tutela del possesso di buona fede ex articolo 1153 c.c.
Profili applicativi: sequestro e procedure concorsuali
L'articolo 2906 c.c. assume rilievo anche nella prospettiva delle procedure concorsuali: in caso di fallimento o di liquidazione giudiziale del debitore, i sequestri conservativi precedenti vengono assorbiti dal vincolo concorsuale e gli atti di disposizione del debitore restano comunque inefficaci verso la massa, secondo le regole della disciplina della crisi d'impresa. Sul piano operativo, il creditore prudente non si limita al sequestro ma cura sempre anche la pubblicità (trascrizione per immobili, annotazione per mobili registrati) e, ove possibile, esegue il sequestro con consegna del bene a un custode giudiziario, riducendo così il rischio di acquisti di buona fede.
Domande frequenti
Il sequestro impedisce al debitore di vendere il bene?
No, il debitore conserva il potere di disporre del bene e l'atto di vendita resta valido tra le parti. Tuttavia, l'alienazione non è opponibile al creditore sequestrante, che potrà ugualmente procedere sul bene una volta ottenuta la conversione in pignoramento.
Che differenza c'è tra sequestro conservativo e pignoramento?
Il sequestro conservativo è una misura cautelare anticipata, ottenuta prima del titolo esecutivo, mentre il pignoramento presuppone già il titolo. Quanto agli effetti sugli atti di disposizione, però, l'articolo 2906 c.c. parifica i due istituti rinviando alle regole del pignoramento.
L'inefficacia opera anche verso il terzo acquirente?
L'inefficacia opera in pregiudizio del creditore sequestrante: il terzo acquirente resta proprietario nei confronti del venditore, ma subisce l'azione esecutiva del creditore. Per i beni mobili non registrati restano salvi gli effetti del possesso di buona fede, ai sensi dell'articolo 1153 c.c.
Il pagamento al creditore opposto è sempre inefficace?
No, l'inefficacia opera solo se l'opposizione è stata proposta nei casi e nelle forme previste dalla legge. Una contestazione informale o non rituale non produce l'effetto di paralizzare l'efficacia liberatoria del pagamento.
Che cosa succede quando il sequestro viene convertito in pignoramento?
La conversione opera ai sensi dell'articolo 686 c.p.c.: il sequestro conservativo si trasforma automaticamente in pignoramento dal momento in cui il creditore ottiene la sentenza di condanna esecutiva. Gli effetti dell'articolo 2906 c.c. retroagiscono al momento del sequestro originario.