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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2905 c.c. Sequestro nei confronti del debitore o del terzo

In vigore dal 19/04/1942

Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione.

In sintesi

  • Il creditore può ottenere il sequestro conservativo dei beni del debitore quale misura cautelare a tutela del proprio credito.
  • Le modalità del sequestro sono disciplinate dalle norme del codice di procedura civile in tema di provvedimenti cautelari.
  • Il sequestro può essere richiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore.
  • Tale estensione presuppone la proposizione dell'azione revocatoria volta a far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.
  • La misura cautelare evita che il terzo acquirente disponga dei beni rendendo vana l'eventuale revocatoria vittoriosa.
  • Il sequestro conservativo si trasforma automaticamente in pignoramento al momento dell'esecutività della sentenza di condanna.

Il sequestro conservativo nella tutela del credito

L'articolo 2905 del Codice Civile disciplina uno degli strumenti cautelari più importanti del nostro ordinamento: il sequestro conservativo, mediante il quale il creditore può ottenere il blocco dei beni del debitore in attesa della formazione di un titolo esecutivo idoneo all'espropriazione. La norma codicistica si limita a richiamare la disciplina processuale, ma introduce un elemento di estrema rilevanza pratica: la possibilità di estendere il sequestro ai beni in possesso del terzo acquirente, qualora sia stata proposta l'azione revocatoria.

Funzione e natura del sequestro conservativo

Il sequestro conservativo svolge una funzione strumentale rispetto alla futura espropriazione forzata. Mentre questa presuppone un titolo esecutivo già formato, il sequestro interviene in una fase anteriore, quando il creditore ha solo l'aspettativa di ottenere un titolo a seguito di un giudizio in corso o ancora da promuovere. La misura previene il pericolo che il debitore, nelle more del giudizio, disperda o occulti il proprio patrimonio rendendo vana la tutela giurisdizionale.

Il rinvio al codice di procedura civile

La norma stabilisce che il sequestro conservativo si esegue secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Si tratta degli articoli 671 e seguenti, che disciplinano i presupposti, il procedimento e gli effetti della misura. I presupposti tipici sono il fumus boni iuris, cioè la verosimile esistenza del credito, e il periculum in mora, ossia il fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale. Il sequestro viene autorizzato dal giudice con ordinanza e si esegue con le forme del pignoramento.

L'estensione al terzo acquirente

La seconda parte della disposizione introduce una previsione di particolare interesse: la possibilità di chiedere il sequestro anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, sempreché sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione. Si pensi al caso di Tizio, debitore di Caio, che venda a Sempronio un immobile per sottrarlo all'aggressione dei creditori. Caio, oltre a promuovere l'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 c.c. contro Tizio e Sempronio, può chiedere il sequestro conservativo dell'immobile nelle mani di Sempronio per impedirgli di rivenderlo o di costituirvi ulteriori vincoli durante il giudizio.

Rapporto con l'azione revocatoria

La disposizione si coordina strettamente con la disciplina dell'azione revocatoria, di cui costituisce uno strumento ausiliario sul piano cautelare. L'azione revocatoria, se accolta, rende inefficace l'alienazione nei confronti del creditore procedente, consentendogli di aggredire il bene come se fosse ancora nel patrimonio del debitore. Tuttavia, l'efficacia pratica di questa tutela può essere compromessa se, nelle more del giudizio revocatorio, il terzo acquirente dispone ulteriormente del bene a favore di subacquirenti in buona fede. Il sequestro conservativo previene questo rischio bloccando il bene presso il terzo.

Esempio applicativo

Si consideri il caso di una banca creditrice di un'impresa in difficoltà. L'imprenditore, anticipando un'azione esecutiva, dona al figlio un immobile di proprietà familiare. La banca propone azione revocatoria contro padre e figlio per far dichiarare inefficace la donazione. Per evitare che il figlio venda a sua volta l'immobile a terzi in buona fede, la banca chiede il sequestro conservativo del bene in possesso del figlio. Ottenuto il provvedimento, l'immobile rimane bloccato fino alla conclusione del giudizio revocatorio.

Effetti del sequestro

Il sequestro conservativo, una volta eseguito mediante le formalità prescritte (trascrizione per gli immobili, notifica al terzo detentore per i mobili), rende inefficaci nei confronti del creditore sequestrante gli atti dispositivi successivi compiuti dal soggetto sequestrato. Al momento in cui il creditore ottiene il titolo esecutivo, il sequestro si converte automaticamente in pignoramento, consentendo di procedere direttamente all'espropriazione senza necessità di ulteriori formalità preliminari.

Domande frequenti

Che cos'è il sequestro conservativo previsto dall'articolo 2905 c.c.?

È una misura cautelare con cui il creditore ottiene il blocco dei beni del debitore in attesa di ottenere un titolo esecutivo. Serve a prevenire la dispersione del patrimonio del debitore nelle more del giudizio promosso per il recupero del credito.

Quali sono i presupposti per ottenere il sequestro conservativo?

I presupposti sono il fumus boni iuris, cioè la verosimile esistenza del credito da provare in giudizio, e il periculum in mora, ossia il fondato timore che il debitore disperda i propri beni rendendo vana la tutela giurisdizionale del creditore.

Quando il sequestro può essere chiesto contro il terzo acquirente?

Il sequestro può essere chiesto contro il terzo acquirente dei beni del debitore quando il creditore abbia proposto l'azione revocatoria per far dichiarare inefficace l'alienazione compiuta dal debitore in pregiudizio del proprio credito.

Cosa accade quando il creditore ottiene il titolo esecutivo?

Al momento dell'esecutività della sentenza di condanna, il sequestro conservativo si converte automaticamente in pignoramento. Il creditore può quindi procedere direttamente all'espropriazione forzata dei beni sequestrati senza necessità di ulteriori formalità preliminari.

Gli atti dispositivi compiuti dopo il sequestro sono efficaci?

Gli atti dispositivi compiuti dal soggetto sequestrato dopo l'esecuzione del sequestro sono inefficaci nei confronti del creditore sequestrante. Quest'ultimo può aggredire i beni come se l'atto dispositivo successivo non fosse stato compiuto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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