Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2907 c.c. Attività giurisdizionale

In vigore dal 19/04/1942

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d’ufficio.

La tutela giurisdizionale dei diritti, nell’interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.

In sintesi

  • Disciplina il principio fondamentale dell'attività giurisdizionale civile.
  • La tutela dei diritti è affidata all'autorità giudiziaria su domanda di parte (principio della domanda).
  • In casi tassativi previsti dalla legge è possibile l'intervento del pubblico ministero o l'iniziativa d'ufficio.
  • È riconosciuta la legittimazione delle associazioni professionali per la tutela degli interessi di categoria.
  • L'azione collettiva opera solo nei casi e nelle forme stabilite dalla legge.
  • Costituisce l'attuazione civilistica dell'articolo 24 della Costituzione.
Indice dei contenuti

L'articolo 2907 e il principio della domanda

L'articolo 2907 del Codice Civile costituisce una delle norme cardine del processo civile italiano, perché afferma il principio della domanda: il giudice non può attivarsi spontaneamente, ma deve essere investito della controversia attraverso l'iniziativa di una parte interessata. È il classico brocardo "ne procedat iudex ex officio", che segna la differenza strutturale rispetto al processo penale e che trova diretta corrispondenza nell'articolo 99 del Codice di Procedura Civile.

Il primo comma: domanda di parte ed eccezioni

Il primo comma stabilisce che alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte. La regola ammette però due eccezioni tassative: l'istanza del pubblico ministero e l'iniziativa d'ufficio, entrambe consentite solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Tra le ipotesi più note vi sono i procedimenti in materia di stato delle persone, di interdizione e inabilitazione, di scioglimento del matrimonio per casi particolari, nonché alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione.

Tutela individuale e tutela collettiva

Il secondo comma estende il sistema riconoscendo che la tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute. Si tratta di una forma embrionale di tutela collettiva: il legislatore del 1942 ha voluto consentire che associazioni di categoria, dotate di personalità giuridica, possano agire in giudizio per la difesa degli interessi comuni dei propri appartenenti. Pensiamo, ad esempio, a un'associazione che agisca per la tutela dei diritti economici dei propri iscritti in una vertenza collettiva di rappresentanza.

Il rapporto con la Costituzione

L'articolo 2907 c.c. costituisce un'anticipazione e una specificazione del principio costituzionale sancito dall'articolo 24 della Costituzione, secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Il diritto di azione è quindi un diritto fondamentale della persona, e l'articolo 2907 c.c. ne disciplina le modalità di esercizio nel processo civile, declinandone la dinamica concreta in termini di iniziativa di parte e di eccezioni legali.

Applicazioni pratiche

Se Tizio vanta un credito verso Caio, può ottenere tutela solo proponendo una domanda giudiziale: il giudice, per quanto consapevole della pretesa, non può intervenire d'ufficio. Allo stesso modo, in una controversia ereditaria, l'autorità giudiziaria si attiva solo se uno dei coeredi propone domanda di divisione. L'unica deviazione si ha nei casi tassativi in cui la legge attribuisce al pubblico ministero o al giudice il potere di iniziativa, come accade nei procedimenti che riguardano lo stato delle persone o la protezione dei soggetti deboli.

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

L'articolo 2907 c.c. è strettamente legato all'articolo 112 c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Se Tizio chiede solo l'accertamento dell'inadempimento di Caio, il giudice non può di propria iniziativa pronunciare anche la risoluzione del contratto: deve attenersi al perimetro della domanda proposta. Il principio della domanda, quindi, non riguarda solo l'attivazione iniziale del processo, ma ne governa l'intero svolgimento, definendo il thema decidendum su cui il giudice è chiamato a decidere e tutelando le parti dal rischio di pronunce inattese.

L'evoluzione verso forme di tutela collettiva

Il secondo comma dell'articolo 2907 c.c. ha rappresentato negli anni il punto di appoggio normativo per la progressiva costruzione di forme di tutela collettiva e di interessi diffusi: dalla legittimazione delle associazioni dei consumatori (ex art. 139 e ss. Codice del Consumo) all'azione di classe disciplinata dagli articoli 840-bis e seguenti c.p.c., introdotta dalla legge 31/2019. Pur partendo da una formula ristretta del 1942, la norma ha quindi costituito un terreno fertile per l'estensione della tutela giurisdizionale a categorie di soggetti che, individualmente, non avrebbero la forza economica o organizzativa di agire in giudizio.

Domande frequenti

Il giudice civile può attivarsi senza una domanda di parte?

Di regola no. Il principio della domanda impone che sia la parte interessata a chiedere la tutela giurisdizionale. Solo nei casi espressamente previsti dalla legge il giudice può procedere d'ufficio o su iniziativa del pubblico ministero, come avviene per le cause di stato o di capacità delle persone.

Qual è il rapporto tra l'articolo 2907 c.c. e l'articolo 99 c.p.c.?

L'articolo 99 c.p.c. ribadisce in chiave processuale lo stesso principio sostanziale espresso dall'articolo 2907 c.c.: chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. Le due norme si integrano e si rafforzano reciprocamente.

Le associazioni professionali possono agire in giudizio per tutelare i propri iscritti?

Sì, purché siano legalmente riconosciute e purché la legittimazione sia espressamente prevista dalla legge per quella specifica categoria di diritti. Il secondo comma dell'articolo 2907 c.c. costituisce la base normativa di forme di tutela collettiva oggi sviluppate anche in materia di consumatori e di lavoro.

Quando interviene il pubblico ministero nel processo civile?

Il pubblico ministero interviene nei casi previsti dall'articolo 70 c.p.c.: cause matrimoniali, cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, cause in cui si discute della protezione di soggetti deboli e altre ipotesi tassative. In tali casi può anche proporre domanda autonoma.

Cosa si intende per principio dispositivo?

Il principio dispositivo è la regola secondo cui sono le parti a determinare l'oggetto del processo, attraverso le proprie domande ed eccezioni. L'articolo 2907 c.c. ne rappresenta la base sostanziale, mentre gli articoli 99 e 112 c.p.c. lo declinano sul piano processuale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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