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Art. 2910 c.c. Oggetto dell’esproprazione
In vigore dal 19/04/1942
Il creditore, per conseguire quanto gli é dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 2910 e la responsabilità patrimoniale
L'articolo 2910 del Codice Civile costituisce uno dei pilastri della disciplina dell'esecuzione forzata, perché individua l'oggetto su cui il creditore può soddisfarsi in via coattiva quando il debitore non adempie spontaneamente. La norma si pone in stretta connessione con l'articolo 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, traducendo quel principio generale in una concreta modalità di realizzazione del credito.
Il primo comma: espropriazione dei beni del debitore
Il primo comma stabilisce che il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore secondo le regole del Codice di Procedura Civile. Si tratta di un rinvio fondamentale, perché tutta la disciplina operativa dell'espropriazione (forme del pignoramento, vendita forzata, distribuzione del ricavato) è contenuta nel libro III del Codice di Procedura Civile, agli articoli 474 e seguenti. L'oggetto dell'espropriazione può consistere in beni mobili, immobili, crediti del debitore verso terzi e altri diritti patrimoniali, a condizione che siano suscettibili di valutazione economica.
Il secondo comma: espropriazione dei beni del terzo
Il secondo comma estende l'ambito dell'espropriazione ai beni di un terzo in due distinte ipotesi. La prima riguarda i beni vincolati a garanzia del credito: pensiamo al pegno costituito da Sempronio sui propri titoli a garanzia del debito di Caio verso Tizio, oppure all'ipoteca concessa da un terzo datore. In questi casi il creditore può aggredire direttamente il bene del terzo garante, anche se non è egli stesso il debitore principale. La seconda ipotesi riguarda i beni oggetto di un atto revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore, ai sensi dell'articolo 2901 c.c.: con il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, il creditore può procedere esecutivamente sul bene anche se questo è formalmente intestato al terzo acquirente.
I limiti dell'espropriazione
Non tutti i beni del debitore sono espropriabili: il legislatore prevede una serie di limiti di impignorabilità tutelando esigenze di sopravvivenza personale e familiare. Sono impignorabili, ad esempio, gli oggetti strettamente necessari alla vita quotidiana e gli strumenti di lavoro del debitore entro certi limiti (artt. 514 e ss. c.p.c.), nonché determinate quote di stipendio e pensione. Il sistema dell'articolo 2910 c.c. va quindi letto in chiave coordinata con queste norme di garanzia minima del debitore.
Funzione e operatività pratica
L'articolo 2910 c.c. svolge una funzione di chiusura del sistema della tutela del credito: senza la possibilità di espropriare i beni, l'obbligazione resterebbe priva di una concreta sanzione patrimoniale. Se Tizio ottiene una sentenza di condanna verso Caio per il pagamento di 50.000 euro e Caio non paga, Tizio potrà aggredire i conti correnti, gli immobili o i beni mobili di Caio. Se Caio ha trasferito un immobile a Sempronio in frode al credito, Tizio potrà, previa revocatoria, espropriare il bene anche se intestato a Sempronio. Se Mevio ha concesso ipoteca a garanzia del debito di Caio, Tizio potrà aggredire l'immobile di Mevio.
Le forme dell'espropriazione
Il rinvio alle regole del Codice di Procedura Civile comporta che l'espropriazione si articola in tre forme tipiche: l'espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. 513 e ss. c.p.c.), l'espropriazione presso terzi (artt. 543 e ss. c.p.c.) e l'espropriazione immobiliare (artt. 555 e ss. c.p.c.). Ogni forma ha presupposti, tempi e modalità diverse, ma tutte condividono la struttura tipica: pignoramento, vendita o assegnazione, distribuzione del ricavato. Il creditore può scegliere la forma più adatta in base alla composizione del patrimonio del debitore e ai beni concretamente aggredibili.
Domande frequenti
Quali beni del debitore può espropriare il creditore?
Tutti i beni presenti e futuri del debitore, salvo i limiti di impignorabilità previsti dagli articoli 514 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Sono espropriabili immobili, beni mobili, crediti, partecipazioni societarie e qualunque altro diritto suscettibile di valutazione economica.
Il creditore può aggredire i beni di un terzo?
Sì, ma solo in due ipotesi: quando il terzo ha costituito una garanzia reale (pegno o ipoteca) sui propri beni a favore del credito, oppure quando il bene del terzo è stato acquistato in forza di un atto revocato con vittoriosa azione revocatoria ex articolo 2901 c.c.
Cosa serve per iniziare un'espropriazione forzata?
Occorre un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, atto pubblico, scrittura privata autenticata in alcuni casi) e la notifica del precetto al debitore. Solo dopo si può procedere al pignoramento, che apre la fase esecutiva vera e propria.
Qual è il rapporto tra l'articolo 2910 c.c. e l'articolo 2740 c.c.?
L'articolo 2740 c.c. afferma il principio della responsabilità patrimoniale universale, secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni. L'articolo 2910 c.c. ne costituisce l'attuazione operativa, indicando come il creditore possa concretamente aggredire quei beni attraverso l'espropriazione forzata.
Si possono espropriare i beni cointestati con il coniuge?
Sì, ma con modalità particolari. Se il debitore è in comunione legale dei beni, il creditore può aggredire la quota di proprietà del debitore, secondo le regole degli articoli 189 e seguenti c.c. e con le forme dell'espropriazione di beni indivisi previste dal Codice di Procedura Civile.