Art. 593 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Figli naturali non riconoscibili.
In vigore dal 19/04/1942
(Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli
naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti
dall'articolo 279, non possono singolarmente ricevere per testamento piu'
della meta' di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli
legittimi. L'eccedenza e' ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli
legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso,
complessivamente ricevere piu' del terzo dell'eredita'.
Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non
possono ricevere piu' del terzo dell'eredita'. L'eccedenza e' attribuita al
coniuge.
I discendenti legittimi hanno facolta' di pagare in danaro o in beni
immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non
riconoscibili.
Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti,
dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e
252, terzo comma.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 194, legge 19 maggio 1975, n. 151.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.