In sintesi
- La NASpI non si perde automaticamente se si apre o si mantiene una partita IVA: l’INPS ricalcola l’assegno in base al reddito annuo presunto dell’attività.
- Il lavoro autonomo è compatibile finché il reddito resta entro 5.500 euro l’anno; per il lavoro subordinato o parasubordinato il limite è 8.500 euro (le soglie di reddito escluso da imposizione che conservano lo stato di disoccupazione).
- Va comunicato all’INPS il reddito presunto con il modello NASpI-Com entro 30 giorni; la NASpI viene ridotta dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo residuo.
- Chi apre una partita IVA o un’impresa può chiedere la NASpI anticipata in unica soluzione (art. 8, D.Lgs. 22/2015): tutto l’importo residuo subito, ma va restituito se poi ci si rioccupa come dipendente.
- Un nuovo contratto subordinato a termine fino a 6 mesi non fa perdere la NASpI: la sospende e la fa riprendere alla fine.
Partita IVA durante la NASpI: si può, con regole
Aprire o mantenere una partita IVA mentre si percepisce la NASpI è possibile, ma cambia l’importo dell’indennità. La logica è quella della compatibilità con riduzione: finché il reddito da lavoro autonomo resta entro il limite che consente di conservare lo stato di disoccupazione — 5.500 euro l’anno — la NASpI continua, decurtata. Oltre quel tetto la prestazione decade, perché viene meno lo stato di disoccupazione stesso.
Il primo adempimento è la comunicazione: entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (o dalla domanda di NASpI, se l’attività era già in corso) va inviato all’INPS il modello NASpI-Com con il reddito annuo presunto, anche se pari a zero. Chi non comunica rischia di dover restituire tutto. Sulla base di quel reddito, l’INPS applica la riduzione dell’80%: l’assegno viene tagliato di una cifra pari all’80% del reddito previsto, ripartita sui mesi che vanno dall’inizio dell’attività alla fine dell’indennità (o alla fine dell’anno, se anteriore). A consuntivo, con la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, l’INPS conguaglia in base al reddito effettivo.
L’anticipazione in unica soluzione per aprire l’attività
Chi vuole mettersi in proprio ha un’alternativa: l’anticipazione della NASpI in unica soluzione (art. 8, D.Lgs. 22/2015). Invece di ricevere l’indennità mese per mese, si ottiene tutto l’importo residuo in un’unica erogazione, come incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo, di un’impresa individuale o alla sottoscrizione di quote di una cooperativa. La domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (o dalla domanda di NASpI, se l’attività è preesistente).
Ci sono due contropartite da conoscere. La prima: l’anticipazione non dà diritto alla contribuzione figurativa né agli assegni per il nucleo familiare collegati alla NASpI. La seconda, cruciale: se il beneficiario, prima della scadenza del periodo per cui la NASpI era stata riconosciuta, instaura un rapporto di lavoro subordinato, deve restituire integralmente l’anticipo ricevuto (salvo che il rapporto sorga con la cooperativa di cui ha sottoscritto le quote). La Corte costituzionale, con le sentenze n. 194/2021 e n. 90/2024, ha giudicato legittimo questo obbligo di restituzione: l’anticipazione premia chi avvia un’attività autonoma, non chi torna subito al lavoro dipendente.
Un nuovo lavoro dipendente: sospensione o decadenza
Se durante la NASpI arriva un’offerta di lavoro subordinato, l’effetto dipende dalla durata del contratto e dal reddito:
- contratto a termine di durata non superiore a 6 mesi: la NASpI viene sospesa d’ufficio per la durata del rapporto e riprende automaticamente al termine, per il periodo residuo; il tempo “sospeso” non si perde;
- contratto di durata superiore a 6 mesi: si decade dalla NASpI;
- se dal nuovo lavoro deriva un reddito annuo entro 8.500 euro (la soglia esclusa da imposizione), la NASpI non decade ma prosegue ridotta dell’80% del reddito presunto, comunicandolo entro 30 giorni: è il caso tipico del part-time a basso reddito.
In tutti i casi vale la regola d’oro: comunicare tempestivamente all’INPS ogni nuova attività e il relativo reddito atteso. È la comunicazione che distingue una NASpI correttamente ridotta da un indebito da restituire.
| Situazione durante la NASpI | Effetto sull’indennità |
|---|---|
| Lavoro autonomo/P.IVA, reddito ≤ 5.500 € l’anno | NASpI ridotta dell’80% del reddito presunto |
| Lavoro autonomo/P.IVA, reddito > 5.500 € | Decadenza dalla NASpI |
| Anticipazione in unica soluzione (avvio attività) | Tutto l’importo residuo subito; da restituire se ci si rioccupa come dipendente |
| Contratto subordinato a termine ≤ 6 mesi | Sospensione; riprende al termine |
| Contratto subordinato > 6 mesi | Decadenza |
| Lavoro subordinato con reddito ≤ 8.500 € l’anno | NASpI ridotta dell’80% del reddito presunto |
Esempio pratico
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Tizio, in NASpI, apre una partita IVA e prevede 4.000 euro di reddito nell’anno: sotto i 5.500 euro. Comunica il reddito presunto con NASpI-Com entro 30 giorni; l’INPS riduce l’indennità dell’80% di 4.000 = 3.200 euro, spalmati sui mesi residui.
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Sempronia vuole avviare un’attività e chiede la NASpI anticipata in unica soluzione: incassa subito l’importo residuo. Dopo tre mesi accetta un posto da dipendente a tempo pieno prima della scadenza teorica della NASpI: deve restituire l’anticipo (Corte cost. n. 90/2024).
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Caio firma un contratto a termine di 4 mesi: la NASpI viene sospesa e, finito il contratto, riprende automaticamente per le settimane che restavano.