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Autore: Andrea Marton

  • Art. 593 c.c.: articolo abrogato

    Art. 593 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Figli naturali non riconoscibili.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli

    naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti

    dall'articolo 279, non possono singolarmente ricevere per testamento piu'

    della meta' di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli

    legittimi. L'eccedenza e' ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli

    legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso,

    complessivamente ricevere piu' del terzo dell'eredita'.

    Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non

    possono ricevere piu' del terzo dell'eredita'. L'eccedenza e' attribuita al

    coniuge.

    I discendenti legittimi hanno facolta' di pagare in danaro o in beni

    immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non

    riconoscibili.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti,

    dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e

    252, terzo comma.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 194, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 579 c.c.: articolo abrogato

    Art. 579 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Concorso del coniuge e dei genitori.

    In vigore dal 19/04/1942 al 07/02/2014

    Soppresso dal 07/02/2014 da: Decreto legislativo del 28/12/2013 n. 154 Articolo 106

    Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne' genitori, sopravvive

    il coniuge, l'eredita' si devolve per intero al medesimo.

    Se vi sono genitori, l'eredita' e' devoluta per due terzi al coniuge e per

    l'altro terzo ai genitori.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 578 c.c.: articolo abrogato

    Art. 578 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Successione dei genitori al figlio naturale.

    In vigore dal 19/04/1942 al 07/02/2014

    Soppresso dal 07/02/2014 da: Decreto legislativo del 28/12/2013 n. 154 Articolo 106

    Se il figlio naturale muore senza lasciar prole ne' coniuge, la sua

    eredita' e' devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del

    quale e' stato dichiarato figlio.

    Se e' stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori,

    l'eredita' spetta per meta' a ciascuno di essi.

    Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro e' escluso

    dalla successione.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 577 c.c.: Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore.

    Art. 577 c.c.: Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore.

    Testo vigente verificato su fonte istituzionale. Scheda in arricchimento editoriale e temporaneamente noindex.

    Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore.

    In vigore dal 19/04/1942

    Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo

    genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non

    lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o

    loro discendenti, ne' altri parenti legittimi entro il terzo grado.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 576 c.c.: articolo abrogato

    Art. 576 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Successione dei soli figli naturali.

    In vigore dal 19/04/1942

    (In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del

    genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredita'.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 187, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 575 c.c.: articolo abrogato

    Art. 575 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli

    naturali conseguono due terzi dell'eredita'; se concorrono ad un tempo con

    gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredita' diminuita del quarto

    che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 187, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 574 c.c.: articolo abrogato

    Art. 574 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Concorso di figli naturali e legittimi.

    In vigore dal 19/04/1942

    (I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta'

    della quota che conseguono i legittimi, purche' complessivamente la quota

    dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredita'.

    I figli legittimi o i loro discendenti hanno facolta' di pagare in denaro

    o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli

    naturali.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 187, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 547 c.c.: articolo abrogato

    Art. 547 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Soddisfacimento delle ragioni del coniuge.

    In vigore dal 19/04/1942

    (E' in facolta' degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante

    l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di

    beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in

    mancanza, dall'autorita' giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del

    caso.

    Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i

    propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 181, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 546 c.c.: articolo abrogato

    Art. 546 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi e' anche il

    coniuge, la quota complessivamente riservata e' di due terzi del patrimonio

    del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione

    pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto

    del patrimonio se il figlio naturale e' uno solo e al sesto se i figli

    naturali sono piu'; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda

    proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli

    naturali se sono piu'; se il figlio naturale e' uno solo, a lui ne spettano

    tre quinti e il resto fa parte della disponibile.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 181, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 545 c.c.: articolo abrogato

    Art. 545 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota

    complessivamente riservata e' della meta' del patrimonio del defunto, se

    questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono piu'.

    La quota e' ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente

    superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli

    naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 181, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 543 c.c.: articolo abrogato

    Art. 543 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Concorso di coniuge e figli naturali.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Quando insieme col coniuge vi e' soltanto un figlio naturale, al coniuge

    e' riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

    Al figlio naturale sono riservate la piena proprieta' di un quarto del

    patrimonio e la nuda proprieta' di un quinto dei beni assegnati in usufrutto

    al coniuge. La nuda proprieta' degli altri quattro quinti dei beni assegnati

    in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.

    Quando i figli naturali sono piu', al coniuge e' riservato l'usufrutto di

    un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprieta' di un altro

    terzo. La nuda proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta

    per meta' ai figli, mentre per l'altra meta' fa parte della disponibile.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 179, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 541 c.c.: articolo abrogato

    Art. 541 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Concorso di figli legittimi e naturali.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la

    quota di patrimonio complessivamente riservata e' di due terzi. Su tale

    quota ogni figlio naturale consegue meta' della porzione che consegue

    ciascuno dei figli legittimi, purche' complessivamente la quota di questi

    ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.

    I figli legittimi hanno facolta' di pagare in danaro o in beni immobili

    ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 177, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.