Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

Ogni rinnovo contrattuale produce lo stesso equivoco: il comunicato annuncia una cifra media, il cedolino ne mostra un’altra, e la distanza fra le due viene letta come una promessa tradita. Nel caso del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 la cifra annunciata è 143 euro per i docenti di scuola. È un dato reale, ma è una media a regime calcolata sull’intera platea: chi sta nelle prime fasce prenderà meno, chi è a fine carriera prenderà di più. Questa scheda ricostruisce il calcolo esatto, voce per voce.

Le due voci che compongono l’aumento

Per un docente di ruolo l’incremento a regime deriva da due voci soltanto, con periodicità diverse:

  • lo stipendio tabellare della Tabella A1, che si corrisponde per 13 mensilità;
  • la retribuzione professionale docenti della Tabella A3, che si corrisponde per 12 mensilità e aumenta solo dal 1° gennaio 2027.

La distinzione fra tredici e dodici mensilità non è un dettaglio contabile: sbagliarla significa sovrastimare o sottostimare l’aumento annuo di un centinaio di euro.

Il calcolo per i quattro profili docenti

Importi lordi in euro, a regime dal 1° gennaio 2027. Il tabellare viene dalla Tabella A1, la RPD dalla Tabella A3 (5,30 euro per la fascia 0-14 anni, 6,60 per 15-27, 8,30 da 28 anni).
Profilo e fascia Tabellare 2027 × 13 RPD 2027 × 12 Totale annuo Equivalente mensile
Infanzia/primaria, 0-8 anni 1.432,08 63,60 1.495,68 124,64
Infanzia/primaria, da 35 anni 2.072,72 99,60 2.172,32 181,03
Scuola media, 0-8 anni 1.550,12 63,60 1.613,72 134,48
Scuola media, da 35 anni 2.296,71 99,60 2.396,31 199,69
Diplomato II grado, da 35 anni 2.137,59 99,60 2.237,19 186,43
Laureato II grado, 0-8 anni 1.550,12 63,60 1.613,72 134,48
Laureato II grado, 15-20 anni 1.938,04 79,20 2.017,24 168,10
Laureato II grado, da 35 anni 2.409,94 99,60 2.509,54 209,13

Il valore mediano di questa scala si colloca intorno ai 170-180 euro mensili, sopra la media dichiarata. La ragione è che la media ARAN include il personale ATA e i profili delle fasce iniziali, dove gli importi sono sensibilmente più bassi.

Il 2025 e il 2026: solo tabellare

Nei primi due anni la RPD non si muove. Un docente laureato di II grado a fine carriera riceve quindi 64,69 euro mensili nel 2025 (840,97 euro annui) e 129,40 nel 2026 (1.682,20 euro annui): l’aumento vero arriva con la terza tranche.

Un punto che genera molte contestazioni al primo cedolino: gli incrementi indicati nelle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. Gli artt. 4, 8, 12 e 16 del contratto, ciascuno per il proprio settore, dispongono che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001», erogata in base all’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Quell’anticipazione viene quindi scomputata: chi la percepiva da mesi vede in busta paga la differenza, non l’intero importo di tabella.

Che cosa non è compreso

Restano fuori tutte le voci accessorie: funzioni strumentali, ore eccedenti, attività aggiuntive di insegnamento, compensi del fondo di istituto. Il contratto del 1° luglio 2026 non le tocca, perché interviene solo sul trattamento fondamentale. Restano fuori anche le voci legate alla sede e all’incarico, che dipendono dalla contrattazione integrativa di istituto.

Le fonti da consultare

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • I 143 euro per i docenti (e i 137 di comparto) sono medie ARAN a regime: non compaiono in nessuna tabella del contratto.
  • L’aumento certo si ottiene sommando il tabellare della Tabella A1 per 13 mensilità e la RPD della Tabella A3 per 12.
  • Per un docente laureato di II grado a fine carriera il totale a regime è di 2.509,54 euro lordi l’anno, pari a 209,13 euro al mese.
  • Per un docente di scuola primaria nella prima fascia il totale è di 1.495,68 euro l’anno, pari a 124,64 euro al mese.
  • Dall’importo va poi detratta l’indennità di vacanza contrattuale già percepita, che il contratto assorbe.

Domande frequenti

Da dove viene la cifra di 143 euro?

È la media dichiarata dall’ARAN per il personale docente della scuola, riferita al valore a regime dal 1° gennaio 2027 e calcolata per 13 mensilità. Non compare in nessuna tabella del contratto: gli importi contrattuali sono quelli delle Tabelle A1 e A3, differenziati per ordine di scuola e fascia di anzianità.

Un docente di primaria prenderà 143 euro?

No, meno. Nella fascia 0-8 anni l’incremento a regime vale 1.495,68 euro annui fra tabellare e RPD, pari a 124,64 euro al mese. Si arriva sopra i 143 euro solo dalle fasce centrali in poi.

Perché il tabellare si moltiplica per 13 e la RPD per 12?

Perché il contratto lo dice espressamente: la Tabella A1 indica valori «da corrispondere per 13 mensilità», la Tabella A3 valori «da corrispondere per 12 mensilità». La tredicesima segue il tabellare ma non la retribuzione professionale.

L’aumento è al lordo o al netto?

Al lordo. Sugli importi si applicano la ritenuta previdenziale e l’IRPEF con le aliquote per scaglioni: l’incremento netto in busta paga si aggira, a seconda del reddito complessivo, intorno al 65-70 per cento del lordo.

Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.