Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

Il 1° luglio 2026 l’ARAN e tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto hanno sottoscritto in via definitiva il contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027. È un contratto anomalo, e conviene dirlo subito: copre solo la parte economica, si autodefinisce «anticipazione» e lascia aperto il negoziato su tutto il resto. Ma non è un’ipotesi: è il testo firmato in via definitiva, quindi gli aumenti sono dovuti, non promessi, e per la scuola sono già in busta paga da agosto 2026 insieme agli arretrati. Questa guida riassume le diciotto tabelle del testo firmato, rimanda alle schede che le riportano per intero e spiega che cosa cambia davvero nel cedolino di un docente, di un ATA, di un tecnico universitario, di un ricercatore e di un docente AFAM.

Che cosa è stato firmato, e che cosa no

Questo contratto è già in vigore. L’ipotesi era stata siglata il 1° aprile 2026 e la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026, con la firma di tutte le sigle rappresentative (comunicato ARAN del 1° luglio 2026). L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici «vincolati ed automatici» entro 30 giorni dalla stipulazione. Per la scuola statale NoiPA ha applicato i nuovi stipendi con il cedolino di agosto 2026 e ha pagato gli arretrati con un’emissione speciale esigibile entro agosto.

Il contratto si autodefinisce, già nel titolo, anticipazione economica. L’art. 2, comma 1 è esplicito: regola «alcuni aspetti del trattamento economico» del triennio 2025-2027 e «il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della trattativa». La dichiarazione congiunta in calce al testo elenca ciò che resta aperto: relazioni sindacali, disciplina del rapporto di lavoro di tutto il personale (comprese le aziende ospedaliero-universitarie) e la tutela legale di chi subisce aggressioni sul luogo di lavoro.

La distinzione è sostanziale. Il testo del 1° luglio 2026 dispone gli incrementi degli stipendi tabellari e di alcune indennità fisse, e nulla più: non tocca orario, ferie, permessi, mobilità, procedimento disciplinare, lavoro agile (con una sola eccezione, di cui si dirà). Per tutte queste materie continua ad applicarsi il CCNL 23 dicembre 2025, che ha chiuso il triennio 2022-2024, e prima ancora il CCNL 18 gennaio 2024 per il triennio 2019-2021.

L’unica novità normativa è all’art. 3, e riguarda il buono pasto: nelle università e negli enti di ricerca, per verificare i requisiti di erogazione, le ore della giornata svolta in lavoro agile valgono quanto le ore ordinarie che il dipendente avrebbe svolto in presenza. È una riga sola, ma risolve un contenzioso diffuso.

A chi si applica

L’art. 1 delimita quattro settori, ciascuno con un proprio blocco di articoli e di tabelle:

  • Istituzioni scolastiche ed educative — scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, istituzioni educative e ogni altro tipo di scuola statale (artt. 4-7, tabelle A1-A5);
  • Università e aziende ospedaliero-universitarie (artt. 8-11, tabelle B1-B4);
  • Enti di ricerca, compresa l’Agenzia Spaziale Italiana (artt. 12-15, tabelle C1-C6);
  • AFAM — Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, ISIA, Conservatori e Istituti superiori di studi musicali (artt. 16-18, tabelle D1-D6).

Si applica sia al personale a tempo indeterminato sia a quello a tempo determinato. Per il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le discipline speciali dei d.lgs. 433 e 434 del 1996.

Quanto aumenta: il quadro per settore

Le medie diffuse dall’ARAN — 137 euro di comparto, 143 per i docenti di scuola — sono utili per il dibattito pubblico ma non compaiono in nessuna tabella del contratto. Gli importi effettivi sono questi, presi agli estremi di ciascuna scala a regime dal 1° gennaio 2027:

Valori in euro per 13 mensilità, a regime dal 1° gennaio 2027. Il minimo corrisponde alla prima fascia di anzianità del profilo meno retribuito, il massimo all’ultima fascia del profilo più alto.
Settore e profilo Incremento minimo mensile Incremento massimo mensile
Scuola — ATA (collaboratori → funzionari/EQ) 85,77 194,57
Scuola — docenti (infanzia/primaria → laureati II grado) 110,16 185,38
Università — aree (operatori → elevate professionalità) 117,34 158,02
Università — tecnologi a tempo indeterminato 326,87 522,00
Enti di ricerca — livelli VIII→IV 124,01 171,20
Enti di ricerca — ricercatori e tecnologi (liv. III→I) 155,06 463,35
AFAM — personale (operatori → elevate qualificazioni) 91,31 223,75
AFAM — docenti di prima fascia e ricercatori 120,27 226,54

La forbice è ampia perché il contratto agisce su scale di anzianità molto lunghe: nella scuola le fasce sono sei (0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, da 35 anni), negli enti di ricerca sette, all’AFAM sette. Le cifre più alte dei tecnologi universitari e dei dirigenti di ricerca non sono un privilegio: partono da retribuzioni tabellari molto superiori, e nel caso dei tecnologi incorporano un riallineamento con decorrenza 1° marzo 2026.

Le tre tranche e gli arretrati

Gli aumenti hanno tre decorrenze: 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027. Attenzione a come si legge la Tabella A1: le colonne del 2026 e del 2027 sono importi rideterminati, cioè l’aumento complessivo da quella data, non la sola tranche aggiuntiva. Dal 2026 l’aumento è circa il doppio di quello del 2025 (la seconda tranche è pari alla prima); dal 2027 cresce ancora, e per alcuni profili — gli operatori ATA in particolare — il salto è molto più alto che per gli altri.

Poiché la firma è arrivata a metà 2026, il periodo dal 1° gennaio 2025 al mese di prima applicazione è arretrato. L’ARAN ha stimato importi da circa 815 a circa 1.250 euro calcolati al 30 giugno 2026, a seconda del profilo e dell’anzianità. Sono importi lordi che tengono conto dello scomputo dell’indennità di vacanza contrattuale.

Arretrati docenti e ATA: quando sono arrivati

Per il personale della scuola statale pagato da NoiPA il calendario è stato questo (NoiPA, «CCNL Istruzione e Ricerca: le novità ad agosto»):

  • cedolino ordinario di agosto 2026: nuovo stipendio tabellare con le tranche 2025 e 2026;
  • emissione speciale entro agosto 2026: arretrati del 2025 e del 2026, compresa la mensilità di luglio 2026, al netto dell’indennità di vacanza contrattuale erogata dal 1° aprile 2025;
  • gennaio 2027: terza tranche e aggiornamento di RPD, CIA e indennità di direzione DSGA; al personale ATA la una tantum di 110 euro.

Nell’area personale NoiPA compaiono quindi due documenti distinti per agosto: non è un doppio aumento. Università, enti di ricerca e istituzioni che non usano NoiPA applicano il contratto con i propri tempi di cedolino.

Quanto valgono gli arretrati di un docente, fascia per fascia

Il calcolo si fa sulla Tabella A1: l’aumento 2025 per 13 mensilità (dodici mesi più la tredicesima) più l’aumento rideterminato 2026 per i mesi da gennaio a luglio 2026. Il risultato è la differenza lorda prima dello scomputo dell’indennità di vacanza contrattuale, che va sottratta e che spiega perché l’importo accreditato sia più basso.

Arretrati lordi gennaio 2025 – luglio 2026 prima dello scomputo dell’IVC, docente in servizio per tutto il periodo a tempo pieno. Calcolo: aumento 2025 × 13 + aumento 2026 × 7 (Tabella A1).
Fascia di anzianità Infanzia e primaria Secondaria di I grado Secondaria di II grado, laureati
0-8 anni 1.037,95 1.123,54 1.123,54
9-14 anni 1.147,84 1.251,45 1.283,65
15-20 anni 1.244,23 1.363,10 1.404,68
21-27 anni 1.338,26 1.473,39 1.561,28
28-34 anni 1.431,68 1.583,08 1.664,69
35 anni e oltre 1.502,35 1.664,69 1.746,77

Esempio: un docente laureato di secondaria di II grado con 15-20 anni ha 52,02 × 13 = 676,26 euro per il 2025 e 104,06 × 7 = 728,42 euro per gennaio-luglio 2026, cioè 1.404,68 euro lordi prima dello scomputo. Supplenti e personale assunto in corso d’anno maturano l’arretrato solo per i mesi di servizio, il part-time in proporzione. Per il personale cessato con diritto a pensione nel periodo, gli aumenti valgono ai fini della pensione; per TFR e buonuscita contano solo quelli maturati alla data di cessazione (art. 5). La tassazione degli arretrati è spiegata nella scheda sugli arretrati del CCNL scuola: tassazione separata e IVC.

Un punto che genera molte contestazioni al primo cedolino: gli incrementi indicati nelle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. Gli artt. 4, 8, 12 e 16 del contratto, ciascuno per il proprio settore, dispongono che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001», erogata in base all’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Quell’anticipazione viene quindi scomputata: chi la percepiva da mesi vede in busta paga la differenza, non l’intero importo di tabella.

Le indennità che cambiano

Oltre al tabellare, il contratto interviene su un elenco chiuso di indennità fisse, tutte con decorrenza 1° gennaio 2027:

Tutte le decorrenze sono al 1° gennaio 2027.
Settore Voce Incremento Valore rideterminato
Scuola Retribuzione professionale docenti (RPD) da 5,30 a 8,30 al mese da 210,40 a 328,60 al mese
Scuola Indennità di direzione DSGA — parte fissa 197,10 annui 3.229,00 annui
Scuola Compenso individuale accessorio ATA (CIA) da 5,80 a 7,10 al mese da 94,60 a 116,60 al mese
Università Indennità di Ateneo da 59,40 a 129,00 annui da 1.705,76 a 3.706,20 annui
Enti di ricerca Indennità di Ente da 179,00 a 313,80 annui —
Enti di ricerca Indennità di valorizzazione professionale da 5,90 a 8,20 al mese —
AFAM RPD e retribuzione professionale ricercatori da 8,60 a 13,00 al mese da 156,32 a 364,92 al mese
AFAM Retribuzione di posizione parte fissa (EQ) 206,50 annui 5.368,53 annui
AFAM Compenso individuale accessorio da 7,50 a 8,30 al mese da 123,40 a 135,28 al mese

Va segnalata un’asimmetria: le indennità si muovono solo nel 2027, mentre il tabellare cresce in tre tempi. Nel 2025 e nel 2026, quindi, l’aumento è interamente tabellare.

La una tantum di 110 euro per il personale ATA

L’art. 7 introduce un emolumento una tantum di 110,00 euro, riservato al solo personale ATA, da corrispondere nel mese di gennaio 2027. Spetta a chi è in servizio nell’anno scolastico 2025-2026 con contratto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. Per i contratti a termine occorre che il rapporto sia iniziato entro il 31 dicembre 2025 e non sia cessato anticipatamente; in caso di part-time l’importo è proporzionato alla percentuale.

L’emolumento è espressamente escluso dagli effetti sugli altri istituti (art. 5): non entra nel calcolo della tredicesima, del TFR o della pensione. La copertura viene dalle risorse dell’art. 1, comma 612 della legge 234/2021, nella misura dello 0,55% del monte salari 2018.

Le schede di dettaglio

Ogni tabella del contratto è analizzata in una scheda dedicata, con gli importi per fascia di anzianità e i calcoli di conversione in busta paga.

Scuola: tabelle stipendiali dei docenti · quanto arriva davvero in busta paga · simulazione per anzianità · aumenti del personale ATA · la una tantum ATA · arretrati · RPD · indennità DSGA · CIA.

Università: aumenti del personale tecnico-amministrativo · tecnologi · CEL · indennità di Ateneo · straordinario · buono pasto in lavoro agile.

Enti di ricerca e AFAM: livelli IV-VIII · ricercatori e tecnologi · indennità di Ente · AFAM · docenti AFAM di prima fascia · RPD e RPR dell’AFAM.

Trasversali: che cosa manca al contratto · perché l’aumento in busta paga è più basso della tabella.

Le fonti da consultare

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.

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Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) è stato sottoscritto in via definitiva il 1° luglio 2026: non è una ipotesi, è già esigibile.
  • Riguarda circa 1,2 milioni di lavoratori: scuola statale, università e AOU, enti di ricerca, istituzioni AFAM.
  • L’incremento medio a regime dal 1° gennaio 2027 è di 137 euro lordi per 13 mensilità di comparto e 143 euro per i docenti di scuola, ma il valore effettivo dipende da fascia di anzianità, profilo e settore: nella scuola si va da 85,77 euro (collaboratori ATA, 0-8 anni) a 194,57 euro (funzionari, da 35 anni) di solo tabellare, per i docenti da 110,16 a 185,38 euro.
  • Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio 2025, 2026 e 2027 in tre tranche: gli arretrati stimati da ARAN vanno da circa 815 a 1.250 euro al 30 giugno 2026. Nella scuola NoiPA ha applicato i nuovi stipendi con il cedolino di agosto 2026 e ha pagato gli arretrati con un’emissione speciale nello stesso mese.
  • Al solo personale ATA spetta anche una una tantum di 110 euro a gennaio 2027 (art. 7).
  • Gli incrementi assorbono l’indennità di vacanza contrattuale già percepita: in busta paga si vede la differenza, non l’intero importo di tabella.

Domande frequenti

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 è già in vigore?

Sì. Dopo l'ipotesi del 1° aprile 2026, il contratto è stato firmato in via definitiva il 1° luglio 2026. L'art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici vincolati e automatici entro 30 giorni; nella scuola NoiPA ha applicato i nuovi stipendi con il cedolino di agosto 2026.

Di quanto aumenta lo stipendio di un docente?

Dipende dall’ordine di scuola e dalla fascia di anzianità. A regime dal 1° gennaio 2027 l’incremento del solo tabellare va da 110,16 euro al mese per un docente di infanzia o primaria nella fascia 0-8 anni a 185,38 euro per un docente laureato di scuola secondaria di II grado con oltre 35 anni di servizio. La media ARAN di 143 euro sta in mezzo, ma non compare in nessuna tabella.

Quando arrivano gli arretrati?

Per la scuola statale sono già stati pagati: NoiPA ha liquidato con un'emissione speciale esigibile entro agosto 2026 gli arretrati del 2025 e del 2026, compreso luglio 2026, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale. L'ARAN li ha stimati tra circa 815 e 1.250 euro lordi al 30 giugno 2026. Università ed enti di ricerca seguono i propri tempi di cedolino.

Quanto valgono gli arretrati di un docente?

Prima dello scomputo dell'indennità di vacanza contrattuale, per un docente in servizio a tempo pieno da gennaio 2025 a luglio 2026 la differenza lorda va da 1.037,95 euro (infanzia e primaria, 0-8 anni) a 1.746,77 euro (laureato di secondaria di II grado, da 35 anni). Si calcola come aumento 2025 per 13 più aumento 2026 per 7 (Tabella A1); l'importo accreditato è più basso perché l'IVC già percepita viene sottratta.

Gli arretrati spettano anche ai supplenti?

Sì, il contratto si applica anche al personale a tempo determinato (art. 1): l'arretrato matura per i mesi di servizio nel periodo, e in proporzione per il part-time.

Perché in busta paga vedo meno di quanto dice la tabella?

Perché gli incrementi assorbono l’anticipazione prevista dall’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. 165/2001, erogata in base all’art. 1, comma 128 della legge 207/2024. Chi percepiva quell’indennità di vacanza contrattuale vede accreditata solo la differenza rispetto al nuovo tabellare.

La una tantum di 110 euro spetta anche ai docenti?

No. L’art. 7 la riserva al personale ATA in servizio nell’anno scolastico 2025-2026, e la corrisponde nel mese di gennaio 2027. Ai supplenti spetta se il contratto è annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché iniziato entro il 31 dicembre 2025 e non cessato anticipatamente; in part-time è proporzionata.

Che cosa resta da negoziare?

Tutta la parte normativa. L’art. 2, comma 1 e la dichiarazione congiunta finale indicano che il negoziato prosegue su relazioni sindacali, disciplina del rapporto di lavoro di tutto il personale (comprese le aziende ospedaliero-universitarie), tutela legale del personale che subisce aggressioni e destinazione di eventuali risorse aggiuntive di legge.

Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.