Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Gli enti di ricerca hanno la struttura retributiva più articolata del comparto: otto livelli, di cui i primi tre riservati al personale della ricerca e gli altri cinque al personale tecnico e amministrativo, ciascuno con la propria scala. Questa scheda copre i livelli dal IV all’VIII; i livelli I, II e III — dirigenti di ricerca, primi ricercatori, ricercatori e tecnologi — hanno una scala per anzianità e sono trattati a parte.

Il campo di applicazione

Questo contratto è già in vigore. A differenza dei rinnovi di Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali — fermi allo stadio di ipotesi — qui la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici «vincolati ed automatici» entro 30 giorni dalla stipulazione: gli aumenti e gli arretrati dovevano quindi entrare in pagamento entro il 31 luglio 2026.

Le tabelle C recano tutte la stessa nota: «È compresa l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)». L’art. 15 aggiunge che resta confermato l’art. 9 del CCNL ASI del 4 agosto 2010. L’art. 12 dispone che gli stipendi tabellari, come rideterminati dalle tabelle C3 e C4 del CCNL 23 dicembre 2025, siano incrementati degli importi delle Tabelle C1 e C2.

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Tabella C1 — incrementi mensili per livello

Incrementi mensili del tabellare in euro, per 13 mensilità. Fonte: Tabella C1 del CCNL.
Livello Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
IV 64,84 129,69 171,20
V 58,91 117,84 155,55
VI 54,21 108,43 143,13
VII 49,65 99,32 131,10
VIII 46,97 93,94 124,01

Tabella C3 — nuovo tabellare annuo per livello

Nuovo tabellare annuo in euro per 12 mensilità, cui aggiungere la tredicesima. Fonte: Tabella C3 del CCNL.
Livello Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
IV 30.370,65 31.148,85 31.646,97
V 27.594,62 28.301,78 28.754,30
VI 25.390,87 26.041,51 26.457,91
VII 23.257,50 23.853,54 24.234,90
VIII 21.999,48 22.563,12 22.923,96

L’indennità di Ente

L’art. 14, comma 1 incrementa dal 1° gennaio 2027 l’indennità di Ente prevista dall’art. 44 del CCNL 7 ottobre 1996, come da ultimo rideterminata dall’art. 27, comma 1 del CCNL 23 dicembre 2025:

Valori annui lordi in euro (Tabella C5 del CCNL).
Livello Incremento annuo dal 1.1.2027
IV 313,80
V 282,30
VI 240,60
VII 209,10
VIII 179,00

La tabella contiene una precisazione che vale la pena leggere: gli incrementi «non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell’art. 44, comma 3, del CCNL 1994-97». Chi percepisce quei differenziali li mantiene per intero e riceve in aggiunta l’incremento: è una clausola di salvaguardia esplicita, che non compare in nessun’altra tabella del contratto.

Quanto vale in totale

Incremento complessivo lordo in euro, a regime dal 1° gennaio 2027.
Livello Tabellare 2027 × 13 Indennità di Ente Totale annuo Equivalente mensile
IV 2.225,60 313,80 2.539,40 211,62
V 2.022,15 282,30 2.304,45 192,04
VI 1.860,69 240,60 2.101,29 175,11
VII 1.704,30 209,10 1.913,40 159,45
VIII 1.612,13 179,00 1.791,13 149,26

Un punto che genera molte contestazioni al primo cedolino: gli incrementi indicati nelle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. Gli artt. 4, 8, 12 e 16 del contratto, ciascuno per il proprio settore, dispongono che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001», erogata in base all’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Quell’anticipazione viene quindi scomputata: chi la percepiva da mesi vede in busta paga la differenza, non l’intero importo di tabella.

Le fonti da consultare

Domande frequenti

Di quanto aumenta lo stipendio nei livelli IV-VIII degli enti di ricerca?

A regime dal 1° gennaio 2027 l’incremento tabellare va da 124,01 euro mensili per l’VIII livello a 171,20 euro per il IV, per tredici mensilità. Aggiungendo l’indennità di Ente si arriva a un totale annuo fra 1.791,13 e 2.539,40 euro.

Il contratto si applica anche all’Agenzia Spaziale Italiana?

Sì. Tutte le tabelle C recano la nota «È compresa l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)», e l’art. 15 conferma l’art. 9 del CCNL ASI del 4 agosto 2010.

L’indennità di Ente assorbe i differenziali già percepiti?

No. La nota alla Tabella C5 esclude espressamente il riassorbimento dei valori differenziali percepiti ai sensi dell’art. 44, comma 3 del CCNL 1994-97.

Che differenza c’è fra i livelli I-III e IV-VIII?

I livelli I, II e III sono riservati al personale della ricerca — dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, ricercatori e tecnologi — e hanno una scala articolata per anzianità di servizio. I livelli dal IV all’VIII riguardano il personale tecnico e amministrativo e hanno un valore unico per livello.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.

In sintesi

  • Il contratto si applica a tutti gli enti pubblici di ricerca, compresa l’Agenzia Spaziale Italiana.
  • I livelli dal IV all’VIII — personale tecnico e amministrativo — hanno incrementi da 124,01 a 171,20 euro mensili a regime.
  • Il nuovo tabellare annuo va da 22.923,96 a 31.646,97 euro.
  • Dal 2027 aumenta anche l’indennità di Ente, da 179,00 a 313,80 euro annui.
  • Gli incrementi dell’indennità di Ente non riassorbono i valori differenziali dell’art. 44, comma 3 del CCNL 1994-97.

Domande frequenti

Di quanto aumenta lo stipendio nei livelli IV-VIII degli enti di ricerca?

A regime dal 1° gennaio 2027 l’incremento tabellare va da 124,01 euro mensili per l’VIII livello a 171,20 euro per il IV, per tredici mensilità. Aggiungendo l’indennità di Ente si arriva a un totale annuo fra 1.791,13 e 2.539,40 euro.

Il contratto si applica anche all’Agenzia Spaziale Italiana?

Sì. Tutte le tabelle C recano la nota «È compresa l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)», e l’art. 15 conferma l’art. 9 del CCNL ASI del 4 agosto 2010.

L’indennità di Ente assorbe i differenziali già percepiti?

No. La nota alla Tabella C5 esclude espressamente il riassorbimento dei valori differenziali percepiti ai sensi dell’art. 44, comma 3 del CCNL 1994-97.

Che differenza c’è fra i livelli I-III e IV-VIII?

I livelli I, II e III sono riservati al personale della ricerca — dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, ricercatori e tecnologi — e hanno una scala articolata per anzianità di servizio. I livelli dal IV all’VIII riguardano il personale tecnico e amministrativo e hanno un valore unico per livello.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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