Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

L’art. 14 del contratto interviene su due voci che portano nomi simili ma hanno storia, destinatari e periodicità diversi. Confonderle è facile, e produce calcoli sbagliati: l’indennità di Ente riguarda i livelli dal IV all’VIII ed è espressa in valori annui; quella di valorizzazione professionale riguarda i livelli I, II e III ed è espressa in valori mensili per tredici mensilità.

Indennità di Ente — livelli IV-VIII

Questo contratto è già in vigore. La sottoscrizione definitiva del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 è avvenuta il 1° luglio 2026, dopo l’ipotesi di accordo del 1° aprile 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici «vincolati ed automatici» entro 30 giorni dalla stipulazione: gli aumenti e gli arretrati dovevano quindi entrare in pagamento entro il 31 luglio 2026.

Base normativa: art. 44 del CCNL 7 ottobre 1996, come da ultimo rideterminata dall’art. 27, comma 1 del CCNL 23 dicembre 2025.

Valori annui lordi in euro (Tabella C5 del CCNL).
Livello Incremento annuo dal 1.1.2027
IV 313,80
V 282,30
VI 240,60
VII 209,10
VIII 179,00

La clausola di salvaguardia sui differenziali

La nota 2 alla Tabella C5 dispone che gli incrementi «non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell’art. 44, comma 3, del CCNL 1994-97». È una previsione di garanzia: chi percepisce quei differenziali storici li conserva integralmente e cumula l’incremento, senza che la somma venga riassorbita. Nessun’altra tabella del contratto contiene una clausola analoga.

Indennità di valorizzazione professionale — livelli I-III

Base normativa: art. 8, comma 2 del CCNL 21 febbraio 2002 relativo al biennio economico 2000-2001, come da ultimo rideterminata dall’art. 27, comma 2 del CCNL 23 dicembre 2025.

Valori mensili lordi in euro da corrispondere per 13 mensilità (Tabella C6 del CCNL).
Livello Incremento mensile dal 1.1.2027 Valore annuo (13 mensilità)
I — dirigente di ricerca e dirigente tecnologo 8,20 106,60
II — primo ricercatore e primo tecnologo 6,80 88,40
III — ricercatore e tecnologo 5,90 76,70

Le due voci a confronto

Sintesi delle differenze fra le due indennità disciplinate dall’art. 14 del CCNL.
Indennità di Ente Indennità di valorizzazione professionale
Destinatari Livelli IV-VIII (tecnici e amministrativi) Livelli I-III (personale della ricerca)
Base normativa Art. 44 CCNL 7 ottobre 1996 Art. 8, comma 2 CCNL 21 febbraio 2002
Espressione dell’importo Valore annuo Valore mensile
Mensilità Non applicabile 13
Decorrenza 1° gennaio 2027 1° gennaio 2027
Clausola di non riassorbimento Sì, per i differenziali art. 44 c. 3 Non prevista

Le fonti da consultare

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • Il contratto incrementa dal 1° gennaio 2027 due indennità distinte degli enti di ricerca.
  • L’indennità di Ente (art. 44 CCNL 1996) sale di importi fra 179,00 e 313,80 euro annui, per i livelli IV-VIII.
  • L’indennità di valorizzazione professionale (art. 8, comma 2 CCNL 2002) sale di 5,90-8,20 euro mensili per 13 mensilità, per i livelli I-III.
  • Le due platee sono distinte: nessun livello percepisce entrambi gli incrementi.
  • Gli incrementi dell’indennità di Ente non riassorbono i valori differenziali dell’art. 44, comma 3 del CCNL 1994-97.

Domande frequenti

Chi percepisce l’indennità di Ente?

Il personale dei livelli dal IV all’VIII degli enti di ricerca, cioè il personale tecnico e amministrativo. Dal 1° gennaio 2027 l’incremento va da 179,00 a 313,80 euro annui a seconda del livello.

Chi percepisce l’indennità di valorizzazione professionale?

Il personale della ricerca dei livelli I, II e III. L’incremento è di 8,20, 6,80 e 5,90 euro mensili per tredici mensilità.

Si possono cumulare le due indennità?

No: le platee sono distinte per livello. Nessun dipendente percepisce entrambi gli incrementi previsti dall’art. 14.

Che cosa sono i differenziali dell’art. 44, comma 3?

Sono valori differenziali storici previsti dal CCNL 1994-97. La nota alla Tabella C5 garantisce che l’incremento dell’indennità di Ente non li riassorba: chi li percepisce li mantiene e riceve in aggiunta l’aumento.

Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.