- I Comitati di settore emanano gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale prima di ogni rinnovo.
- Gli atti di indirizzo passano al Governo che puo formulare valutazioni di compatibilita economico-finanziaria entro 20 giorni.
- L'ipotesi di accordo viene trasmessa dall'ARAN ai Comitati di settore e al Governo entro 10 giorni dalla sottoscrizione.
- La Corte dei conti certifica entro 15 giorni l'attendibilita dei costi e la compatibilita con bilancio e programmazione.
- Solo dopo certificazione positiva il presidente ARAN puo sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo.
- In caso di certificazione negativa si riaprono le trattative per adeguare i costi contrattuali.
Art. 47 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo
In vigore dal 9/5/2001
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1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 , il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all' articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 47 Codice Civile: Elezione di domicilio
- Articolo 47 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 47 Codice del Consumo: Informazione sul diritto di recesso
- Articolo 47 Codice della Strada: Classificazione dei veicoli
- Articolo 47 Codice di Procedura Civile: Procedimento del regolamento di competenza
- Articolo 47 Codice di Procedura Penale: Effetti della richiesta<ref>Articolo così modificato dalla L. 7 novembre 2002, n. 248 - Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.</ref>
L'art. 47 del TUPI disciplina il procedimento di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro nel pubblico impiego, dalla fase degli atti di indirizzo fino alla certificazione della Corte dei conti e alla sottoscrizione definitiva. Per chi assiste organizzazioni sindacali, comitati di settore o amministrazioni e la mappa indispensabile per comprendere tempi, attori e snodi decisionali della contrattazione pubblica - profondamente diversa da quella privata per la necessita di garantire compatibilita con la finanza pubblica.
Inquadramento e architettura del procedimento
La contrattazione collettiva nel pubblico impiego segue un percorso scandito in fasi rigorose: (1) emanazione dell'atto di indirizzo da parte del Comitato di settore competente, (2) eventuali osservazioni del Governo entro 20 giorni, (3) trattativa tra ARAN e organizzazioni sindacali rappresentative, (4) sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, (5) parere del Comitato di settore sull'ipotesi e relativa relazione tecnica, (6) eventuali osservazioni del Consiglio dei Ministri entro 20 giorni, (7) certificazione della Corte dei conti, (8) sottoscrizione definitiva. Ogni fase ha termini stringenti e attori istituzionalmente individuati: il sistema mira a coniugare autonomia negoziale e tutela degli equilibri di finanza pubblica.
I Comitati di settore e gli atti di indirizzo
I Comitati di settore (centrale per amministrazioni statali; regionale per regioni ed enti del SSN; rappresentativi per autonomie locali) sono gli organi che esprimono la volonta politica del datore pubblico. Emanano l'atto di indirizzo che orienta l'ARAN: priorita salariali, vincoli economici, obiettivi di organizzazione del lavoro, eventuali innovazioni normative. Per le amministrazioni statali (art. 41, comma 2, TUPI) l'atto e sottoposto al Governo, che in venti giorni puo esprimere valutazioni sulla compatibilita con le linee di politica economica e finanziaria nazionale; trascorso il termine senza osservazioni, l'atto puo essere trasmesso all'ARAN. La fase di osservazione governativa e il primo filtro di sostenibilita: in pratica e qui che si concentra l'attenzione del MEF sul costo del rinnovo.
Il ruolo dell'ARAN
L'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle PA) e la controparte tecnica delle organizzazioni sindacali. Negozia sulla base degli atti di indirizzo e ha l'obbligo di informazione costante ai Comitati di settore e al Governo durante le trattative. Quando si raggiunge l'intesa, sottoscrive l'ipotesi di accordo e la trasmette - corredata da relazione tecnica - ai Comitati e al Governo entro dieci giorni. Il termine breve evidenzia l'urgenza di consentire le verifiche successive.
Il parere del Comitato di settore e del Governo
Il Comitato di settore esprime parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti, valutando se gli stessi rispettano i vincoli posti nell'atto di indirizzo iniziale. Per le amministrazioni statali, fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi della L. 42/2009 sul federalismo fiscale, il Consiglio dei Ministri puo esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto. Per il personale della Presidenza del Consiglio e analoghi (art. 41, comma 3) il parere e espresso dal Presidente del Consiglio, tramite il Ministro per la PA, previa deliberazione del CdM.
La certificazione della Corte dei conti
Una volta acquisito il parere favorevole e verificata la copertura degli oneri, l'ARAN trasmette il giorno successivo la quantificazione dei costi alla Corte dei conti, che entro 15 giorni certifica due profili: attendibilita dei costi quantificati e compatibilita con strumenti di programmazione e di bilancio ex art. 1-bis L. 468/1978. Il silenzio della Corte equivale a certificazione positiva. Per la sua istruttoria la Corte puo avvalersi di tre esperti in relazioni sindacali e costo del lavoro, individuati - per le amministrazioni statali - dal Ministro per la PA in un elenco condiviso con il MEF; per gli enti territoriali e SSN due esperti sono designati da ANCI, UPI e Conferenza Regioni.
Effetti della certificazione positiva o negativa
Se la certificazione e positiva, il Presidente dell'ARAN procede alla sottoscrizione definitiva e il contratto entra in vigore secondo la sua autoregolamentazione. Se la certificazione e negativa, la sottoscrizione definitiva non puo avvenire: il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il Comitato di settore (che puo dettare indirizzi aggiuntivi), riapre le trattative per adeguare i costi e sottoscrive una nuova ipotesi di accordo, da sottoporre nuovamente all'iter di certificazione. Si tratta di un freno robusto contro accordi finanziariamente insostenibili e una garanzia istituzionale che il professionista deve presidiare in sede di analisi del contratto e di valutazione dei suoi effetti per i propri assistiti.
Implicazioni operative
Per le organizzazioni sindacali e fondamentale partecipare in modo strutturato fin dalla fase di atto di indirizzo, perche i vincoli economici li si gioca a monte. Per le amministrazioni-datore di lavoro, il rispetto rigoroso della procedura e essenziale: irregolarita procedurali possono inficiare il contratto e generare contenziosi sull'applicabilita di clausole specifiche. Per il dipendente, infine, il CCNL e la fonte primaria di disciplina sostanziale del rapporto e la sua interpretazione costituisce motivo autonomo di ricorso in Cassazione ex art. 63, comma 5, TUPI.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su def.finanze.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Chi emana gli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva pubblica?
I Comitati di settore competenti (centrale, regionale o per autonomie locali) prima di ogni rinnovo contrattuale; gli atti delle amministrazioni statali passano al Governo per valutazioni di compatibilita.
Quale ruolo ha la Corte dei conti nella contrattazione pubblica?
Certifica entro 15 giorni l'attendibilita dei costi contrattuali e la compatibilita con bilancio e strumenti di programmazione; senza certificazione positiva il contratto non puo essere sottoscritto definitivamente.
Cosa accade se la Corte dei conti certifica negativamente l'ipotesi di accordo?
Le parti non possono firmare definitivamente: l'ARAN, d'intesa con il Comitato di settore, riapre le trattative e adegua i costi, sottoscrivendo una nuova ipotesi da sottoporre nuovamente a certificazione.
Entro quali termini l'ARAN deve trasmettere l'ipotesi di accordo?
Entro dieci giorni dalla sottoscrizione l'ARAN trasmette l'ipotesi e la relazione tecnica ai Comitati di settore e al Governo per le valutazioni di competenza.
Chi esprime parere finale sull'ipotesi di accordo prima della Corte dei conti?
Il Comitato di settore esprime parere sul testo e sugli oneri finanziari; il Consiglio dei Ministri puo esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio dell'ARAN, per le amministrazioni statali.