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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 47 Cod. Consumo – Informazione sul diritto di recesso

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67. L’informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:

**a) l’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio del diritto di recesso;

**b) l’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l’indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.

*2. Qualora il contratto preveda che l’esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l’informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.

*3. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque denominata, l’informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d’ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d’ordine, recante l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.

*4. Qualora non venga predisposta una nota d’ordine, l’informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all’atto della formulazione della proposta, nell’ipotesi prevista dall’articolo 45, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l’indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.

*5. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), l’informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d’ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d’ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell’informazione.

*6. Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentali allo sconto prima di tale termine.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Professionista deve informare il consumatore per iscritto su diritto di recesso (artt. 64-67)
  • Informazione deve contenere: termini e modalità recesso, soggetto ricevente, indirizzo o sede
  • Per nota d'ordine: informazione in caratteri uguali/superiori alle altre clausole, separata, consegnata in copia
  • Per contratti distanza: informazione nel catalogo o nota d'ordine con rinvio a documento principale
  • Divieto di cambiali con scadenza entro 15 giorni dalla stipulazione

L'art. 47 obbliga il professionista a informare scritto sul diritto di recesso, specificando termini, modalità, ricevente, con modalità diverse per nota d'ordine.

Ratio

La norma attua il diritto di ripensamento tramite trasparenza procedurale. Non basta che il diritto esista legalmente; il consumatore deve sapere che esiste, come esercitarlo, entro quando, con chi. L'obbligo di forma scritta e separazione dalle altre clausole assicura che l'informazione non sia inghiottita dal piccolo carattere delle condizioni generali.

Analisi

L'art. 47 dettaglia tre scenari: (1) contratti nota d'ordine (comma 3): informazione deve stare nella nota, in caratteri uguali o maggiori delle altre info, separatamente dalle altre clausole, con copia al consumatore; (2) contratti senza nota (comma 4): informazione al momento della stipulazione, in caratteri chiaramente leggibili, con luogo/data, elementi identificazione contratto; (3) contratti catalogo/distanza (comma 5): informazione nel catalogo stesso o nota d'ordine con rinvio al catalogo per gli altri elementi. Il comma 6 aggiunge: divieto per professionista di accettare cambiali con scadenza sotto 15 giorni dalla stipulazione.

Quando si applica

Si applica ogni volta che c'è contratto art. 45 (distanza/domicilio). Esempio: Tizio compra enciclopedia da Caio a domicilio. Caio sottoscrive nota d'ordine. La nota deve contenere info su recesso in caratteri uguali o superiori alle altre clausole (es. se il resto è in Times 11, il recesso deve essere 11 o più). Deve essere separata, non nascosta in una riga di condizioni generali. Copia deve andare a Tizio.

Connessioni

Collega art. 45-46 (campo e esclusioni) agli artt. 64-67 (diritto di recesso concreto). Dipende da artt. 18-20 D.Lgs. 114/1998 per quanto riguarda vendita (così art. 49). Indirettamente collega a normative sulla trasparenza contrattuale (art. 34 ss. Cod. Consumo, clausole vessatorie). Il divieto di cambiali brevi protegge da strumenti di pagamento usati storicamente per bloccare il consumatore.

Domande frequenti

Cosa deve contenere l'informazione su diritto di recesso?

Termini e modalità di recesso, soggetto ricevente (indirizzo o sede), eventualmente indirizzo restituzione prodotto. Deve essere scritta, ben leggibile e separata dalle altre clausole.

Se il professionista non mi dà informazione scritta, posso recedere comunque?

Sì, ma il fatto che non ti ha informato è violazione della norma. Potrai anche chiedere sanzione civile/amministrativa al professionista.

I caratteri tipografici devono essere veramente uguali?

No, possono essere uguali O SUPERIORI. Se il resto è 11pt, il recesso deve stare in almeno 11pt. Caratteri minori sono violazione.

Se compro per catalogo, dove trova l'informazione sul recesso?

Nel catalogo stesso, con caratteri uguali/superiori alle altre informazioni, oppure con rinvio chiaro a documento dove i dettagli sono completi. Non basta un semplice rinvio vago.

Il professionista può farmi pagare cambiale a 10 giorni dalla firma?

No. Art. 47 comma 6 vieta al professionista di accettare cambiali con scadenza sotto 15 giorni dalla stipulazione del contratto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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