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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 49 Cod. Consumo – Norme applicabili
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
Vedi anche
→Cod. consumo art. 48 - Articolo 48 Codice del Consumo: Esclusione del recesso→Cod. consumo art. 50 - Articolo 50 Codice del Consumo: Definizioni→T.U. Edilizia art. 1 - Art. 1 TUE - Ambito di applicazione→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Articolo 47 Codice del Consumo: Informazione sul diritto di recesso→Articolo 51 Codice del Consumo: Campo di applicazione→Articolo 46 Codice del Consumo: Esclusioni→Articolo 52 Codice del Consumo: Informazioni per il consumatore→Articolo 45 Codice del Consumo: Campo di applicazione→Articolo 53 Codice del Consumo: Conferma scritta delle informazioni→Art. 44 Cod.Cons.: Contratti negoziati nei locali commerciali. R→Articolo 54 Codice del Consumo: Esecuzione del contratto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 49 applica al Codice del Consumo gli artt. 18-20 del D.Lgs. 114/1998 sulle garanzie e vizi della cosa venduta.
Ratio
L'art. 49 chiude il cerchio di protezione sui beni venduti. Gli artt. 45-48 tutelano il processo di negoziazione e il diritto di recesso. Ma che dire se il bene è difettoso? Il Codice del Consumo non riduplica discipline su vizi: rimanda al D.Lgs. 114/1998, che già contiene garanzie sul bene e su come pretendere riparazione/sostituzione. Evita duplicazioni e sfrutta expertise della normativa commerciale.
Analisi
L'art. 49 è semplice: Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il D.Lgs. 114/1998 art. 18 copre garanzie legali (vizi occulti); art. 19 copre durata garanzia (24 mesi se non diversamente concordato); art. 20 copre decadenza garanzia. Accanto al Codice del Consumo, queste norme sono appieno applicabili.
Quando si applica
Si applica a ogni vendita disciplinata dai precedenti artt. 45-48 (contratti negoziati distanza). Se il bene risulta difettoso o con vizio, oltre al diritto di recesso (artt. 64-67), il consumatore invoca gli artt. 18-20 D.Lgs. 114/1998. Esempio: Tizio compra smart TV da Caio a domicilio. TV non funziona. Tizio può: (a) recedere entro 14 giorni (art. 64-67 Cod. Consumo); (b) chiedere riparazione/sostituzione (art. 18 D.Lgs. 114/1998) entro i 24 mesi successivi.
Connessioni
Collegato agli artt. 45-48 Cod. Consumo (vendite non località). Si raccorda con il D.Lgs. 114/1998 in toto (artt. 18-20 specificamente, ma anche altre norme commerciali). Supporta il principio di più protezione possibile: il Codice del Consumo non toglie, ma aggiunge, in cima alle garanzie commerciali ordinarie. Accanto alla Direttiva 1999/44/CE sulle garanzie dei beni (recepita nel D.Lgs. 114).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Tizio compra notebook da fornitore online Caio, spedito a casa
Dopo 5 mesi, la tastiera smette di funzionare. Tizio è ormai fuori dal termine di recesso art. 64-67 (14 giorni). Ma invoca art. 49 + art. 18 D.Lgs. 114/1998: il notebook ha un vizio occulto (tastiera difettosa). Caio ha 24 mesi dalla vendita per prestare garanzia. Tizio può chiedere riparazione o sostituzione gratuitamente.
Caso 2: Sempronio compra frigorifero da Mevio tramite catalogo
Arriva a casa, ma il frigo non si accende (vizio manifesto). Sempronio entro 14 giorni può recedere semplicemente (art. 64-67). Se vuole procedere diversamente, può anche chiedere subito a Mevio sostituzione o riparazione tramite art. 18 D.Lgs. 114/1998, senza aspettare i 14 giorni di recesso.
Domande frequenti
Se il bene è difettoso, quale norma applico: Codice Consumo o D.Lgs. 114?
Entrambe. Art. 49 Cod. Consumo rimanda al D.Lgs. 114/1998 artt. 18-20. Puoi scegliere il rimedio più favorevole: recesso rapido (art. 64-67) o riparazione/sostituzione (art. 18 D.Lgs. 114) entro 24 mesi.
Entro quanto tempo la garanzia copre il vizio?
24 mesi dalla vendita (art. 19 D.Lgs. 114/1998). Se il vizio si manifesta entro 24 mesi, il venditore è tenuto a riparare/sostituire gratuitamente, salvo eccezioni.
Se il bene è danneggiato per mio uso scorretto, decado dalla garanzia?
Sì, potenzialmente. Art. 20 D.Lgs. 114/1998 consente decadenza se il consumatore ha maltrattato il bene. Ma il venditore deve provare la cattiva condotta.
Posso chiedere risarcimento danni oltre sostituzione/riparazione?
Il D.Lgs. 114/1998 copre riparazione/sostituzione. Danni ulteriori vanno rivendicati secondo responsabilità civile ordinaria (Codice Civile), non garantiti da questa norma.
Se il vizio appare dopo 24 mesi, non ho protezione?
Corretto. La garanzia legale dura 24 mesi. Se il vizio appare dopo, non ha automaticamente protezione garantita, salvo prove che preesisteva il vizio.
Fonti consultate: 2 fontei verificate