Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 18 Cod. Consumo – Ambito di applicazione

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata.

*2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.

In sintesi

  • Disciplina applicabile a ogni forma di comunicazione commerciale in qualunque modo effettuata
  • Consumatore o utente: persona fisica e giuridica a cui si dirigono messaggi o che ne subisce conseguenze
  • Fonda il principio di uguaglianza normativa tra canali tradizionali e digitali
  • Protezione della lealtà commerciale in tutte le sue manifestazioni
  • Base legale per sanzioni su pubblicità ingannevole e comparativa
Indice dei contenuti

Applicazione della sezione sulla comunicazione commerciale a ogni forma di messaggio pubblicitario effettuato in qualunque modo, secondo definizioni di consumatore e utente ampie.

Ratio

L'art. 18 è una norma-portale che estende la protezione dalla pubblicità ingannevole oltre i confini mediali tradizionali. All'epoca dell'approvazione del D.Lgs. 206/2005 (2005), il digitale era nascente; la formula "in qualunque modo" è stata scelta proprio per garantire futuro-proof, oggi rilevante nella dimensione social media e influencer marketing.

La definizione ampia di "consumatore o utente" include non solo chi acquista beni, ma anche chi ne subisce le conseguenze (es. competitor danneggiato da pubblicità comparativa sleale).

Analisi

Il comma 1 è una norma di efficacia: dichiara che gli obblighi della sezione (Capo II, Sezione II, artt. 19-22) si applicano ubiquitariamente. Non esclusi: televisione, radio, stampa, manifesti, email, social media, influencer post, WhatsApp, TikTok. La genericità "in qualunque modo" è intenzionale.

Il comma 2 estende la nozione di "consumatore" oltre il soggetto che acquista il bene: include chi riceve la comunicazione (destinatario) e chi ne subisce i danni economici (es. concorrente leso da affermazioni comparative non veritiere). L'eccezione "fatto salvo art. 3 comma 1 lettera a" rimanda alle definizioni generali del Codice.

Quando si applica

Applicazione pratica: pubblicità TV di prodotto alimentare deve essere veritiera e corretta (art. 19); post Instagram di influencer che promuove un integratore con promesse non provate viola art. 18 se il messaggio è ingannevole; comunicazione email di Black Friday che dichiara "sconto 70%" su prezzo mai praticato è falsa; banner pubblicitario che confronta il proprio prodotto con quello del competitor in modo scorretto viola le regole della pubblicità comparativa.

Protezione: consumatore può denunciare al Carabiniere, all'Antitrust, al Garante della Concorrenza; competitor leso può agire in giudizio civile.

Connessioni

Art. 19 Cod. Consumo (finalità della sezione); art. 20, 21, 22 Cod. Consumo (definizioni, pubblicità ingannevole, comparativa); L. 287/1990 (tutela concorrenza); Reg. UE 2005/29 (pratiche sleali); Reg. UE 1141/2016 (pubblicità comparativa); D.Lgs. 70/2003 (commercio elettronico); Codice Privacy (GDPR pubblicità behavioral).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è un'influencer che pubblica su Instagram una foto di sé stessa con prodotto dimagrante, scrivendo "Ho perso 10 kg in 20 giorni, fantastico!" senza dichiarare che è stata pagata dal brand. Art. 18 comma 1 applica la disciplina della publicità a questo messaggio social ("comunicazione commerciale in qualunque modo effettuata"). Se l'affermazione è falsa o l'influencer non dichiara la sponsorizzazione, è comunicazione ingannevole. Art. 19 comma 2 richiede che sia "palese, veritiera e corretta": manca la palessità e la veridicità.

Caso 2: Caio gestisce un sito e-commerce di integratori

Una newsletter promozionale afferma "Nostro prodotto certificato da enti internazionali" quando in realtà non ha alcuna certificazione. Questa comunicazione rientra in "qualunque modo" di art. 18 comma 1 (comunicazione commerciale via email). Se falsa e idonea a indurre in errore il consumatore (art. 20 lett. b), è publicità ingannevole sanzionabile.

Domande frequenti

Art. 18 vale solo per pubblicità tradizionali o anche per social media?

Vale per tutte: 'in qualunque modo effettuata'. Post social, email, influencer marketing, banner digitali, TikTok, podcast, tutti rientrono in art. 18 e devono rispettare i divieti di inganno e slealtà.

Chi è considerato 'consumatore o utente' secondo art. 18 comma 2?

Non solo chi acquista il bene, ma anche chi riceve il messaggio pubblicitario e chi ne subisce le conseguenze economiche (es. competitor danneggiato da affermazioni comparative false). La definizione è ampia.

Una pubblicità deve sempre essere riconoscibile come tale?

Sì. Art. 19 comma 2 dice che la pubblicità deve essere 'palese', quindi il consumatore deve capire immediatamente che sta ricevendo un messaggio commerciale, non un contenuto editoriale neutrale.

Cosa può fare un consumatore ingannato da una pubblicità?

Può denunciare il fatto al Carabiniere, segnalare all'Agcm (Autorità Garante della Concorrenza), contattare il Garante della Privacy se coinvolti dati personali, oppure agire in giudizio civile per i danni subiti.

Vale anche per la pubblicità di servizi professionali (es. avvocati, commercialisti)?

Art. 18 comma 1 applica la disciplina a 'qualunque forma di comunicazione commerciale'. Se un professionista fa pubblicità, deve rispettare i divieti di inganno. Tuttavia, ordini professionali possono avere regole specifiche più restrittive.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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