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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 16 Cod. Consumo – Esenzioni

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

**a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

**b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;

**c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

**d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;

**e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

**f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito;

**g) prodotti di fantasia;

**h) gelati monodose;

**i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

*2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, può aggiornare l’elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Esenti prodotti sfusi vendibili a pezzo o collo, mezcla di nature diverse in unica confezione
  • Esenti prodotti in distributori automatici, alimenti multicomponente per preparazione, gelati monodose
  • Esenti prodotti di fantasia, alimenti precucinati o preparati, articoli non alimentari al pezzo
  • Ministro attività produttive può aggiornare elenco esenzioni con decreto
  • Scopo: evitare confusione dove prezzo per unità non ha significato economico

Esenzioni dall'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura per categorie di prodotti specifiche dove tale indicazione non è utile o genera confusione.

Ratio

L'art. 16 riconosce che il paradigma del prezzo per unità di misura non si adatta universalmente. Per alcuni prodotti, l'informazione è ingannevole piuttosto che chiarificante. Le esenzioni sono tassative e deroghe al principio generale dell'art. 14.

La delega al Ministro (comma 2) consente aggiornamenti al catalogo esenzioni in funzione dell'evoluzione del mercato e dei prodotti.

Analisi

Il comma 1 elenca 9 categorie esenti (lett. a-i). La lettera a) prodotti sfusi vendibili a pezzo o collo (es. verdure alla spina che il negoziante può fasciare in mazzetti): non hanno prezzo unitario fisso perché il peso cambia. Le lettere b-d) riconoscono che mescolare componenti diverse (es. confezione regalo con più prodotti, piatti precucinati con carne e verdura, snack dalle macchinette) rende il prezzo per unità confuso.

La lettera e) rimanda al D.Lgs. 109/1992 per gli alimenti preconfezionati già esentati da quell'atto dalla dichiarazione della quantità netta (es. alcuni snack, caramelle sfuse in piccole buste). La lettera f) riguarda piatti già cucinati che il consumatore deve solo riscaldare (es. lasagna surgelata): qui il "prezzo per unità" non aiuta il consumatore perché l'utilità dipende dalla preparazione domestica. Le lettere g-i) escludono prodotti di fantasia (giocattoli, bomboniere), gelati monodose (dessert individuale, non pesato), articoli non alimentari al pezzo (libri, vestiti).

Il comma 2 autorizza il Ministro a emettere decreti che integrano o precisano ulteriormente l'elenco.

Quando si applica

Esempi di esenzione corretta: verdure sfuse al banco (a), regalo contenente cioccolata, sapone e candela (b), snack da distributore (c), piatto pronto surgelato (f), giocattolo per bambino (g), gelato monodose (h), maglietta in negozio (i).

Contrario: pasta confezionata (no esenzione, serve prezzo per unità), olio in bottiglia (no esenzione), formaggi al banco (no esenzione se venduti al pezzo numerato).

Connessioni

Art. 14 Cod. Consumo (obblighi generali, di cui art. 16 è deroga); art. 15 Cod. Consumo (modalità di indicazione); D.Lgs. 109/1992 (etichettatura alimenti); Reg. UE 1169/2011 (informazioni alimentari che convergono); art. 11 Cod. Consumo (divieto commercio non conforme).

Domande frequenti

Quali sono i prodotti esenti dall'indicazione del prezzo per unità di misura?

Art. 16 comma 1 elenca 9 categorie: prodotti sfusi, miscele di componenti diversi, articoli da distributori automatici, alimenti multicomponente, gelati monodose, prodotti di fantasia, alimenti precucinati, articoli non alimentari al pezzo.

Un prodotto di fantasia (es. giocattolo) è esente?

Sì. Art. 16 comma 1.g esclude i 'prodotti di fantasia'. L'intento è che giocattoli, bomboniere e simili non hanno misure standard; il loro valore non si esprime in prezzo per kg o per litro.

Una confezione regalo con più prodotti è esente?

Sì. Art. 16 comma 1.b esclude i 'prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione'. Un pacco dono con cioccolata, profumo e candela non richiede prezzo per unità di misura.

Un piatto pronto surgelato richiede il prezzo per unità?

No. Art. 16 comma 1.f esonera gli 'alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati' che il consumatore deve cucinare. La lasagna surgelata è esente.

Il Ministro può aggiungere altre esenzioni?

Sì. Art. 16 comma 2 autorizza il Ministro delle attività produttive a emettere decreti che aggiornano o precisano ulteriormente l'elenco delle esenzioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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