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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 14 Cod. Consumo – Campo di applicazione

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16.

*2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.

*3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.

*4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l’indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 16.

*5. Il codice non si applica:

**a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;

**b) ai prodotti offerti nelle vendite all’asta;

**c) agli oggetti d’arte e d’antiquariato.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Prodotti devono recare sia prezzo di vendita che prezzo per unità di misura (salvo eccezioni)
  • Per prodotti sfusi: solo prezzo per unità di misura
  • Pubblicità e cataloghi devono indicare prezzo per unità di misura se indicano prezzo di vendita
  • Non si applica a servizi, vendite all'asta, arte e antiquariato
  • Assenza prezzo per unità non è violazione se identico al prezzo di vendita

Obblighi di indicazione del prezzo di vendita e prezzo per unità di misura su prodotti offerti ai consumatori, con esenzioni specifiche per categorie e contesti particolari.

Ratio

L'art. 14 è il cuore del Capo II: realizza l'informazione simmetrica tra commerciante e consumatore. Il prezzo per unità di misura permette confronti trasparenti tra confezioni diverse, protegge da pratiche ingannevoli (es. diminuzione occulta di quantità) e facilita decisioni di acquisto razionali.

Le esenzioni riconoscono che per alcuni prodotti (servizi, arte, beni all'asta) il paradigma "prezzo per unità" non ha significato economico.

Analisi

Il comma 1 pone l'obbligo generale: ogni prodotto offerto deve recare entrambi i prezzi. Il comma 2 eccezione: se i due coincidono, basta indicarne uno. Il comma 3 specifica: per prodotti sfusi (misurati al banco), vale solo il prezzo per unità di misura. Il comma 4 estende l'obbligo alla comunicazione commerciale in tutte le sue forme (packaging, annunci, cataloghi).

Il comma 5 elenca le eccezioni tassative: art. 14.5.a) prodotti come parte di servizio (alimenti al ristorante, carburante alla stazione); art. 14.5.b) vendite all'asta (dove il prezzo è determinato dalla gara, non dal commerciante); art. 14.5.c) arte e antiquariato (dove il valore è soggettivo).

Quando si applica

Applicazione quotidiana nei negozi: barattolo di marmellata da 400g deve recare sia il prezzo totale (es. 2,50 euro) sia il prezzo per etto (6,25 euro al kg). Una bottiglia di vino 750ml: prezzo totale e prezzo per litro. Olio sfuso al banco: solo il prezzo al litro.

Non si applica a: spaghetti mangiati al ristorante (servizio), auto venduta all'asta, quadro d'epoca in galleria, alimenti precucinati consumati in loco.

Connessioni

Art. 13 Cod. Consumo (definizioni); art. 15 Cod. Consumo (modalità di indicazione); art. 16 Cod. Consumo (esenzioni ulteriori); art. 11 Cod. Consumo (divieto senza informazioni); D.Lgs. 114/1998 art. 14 (commercio, modalità indicazione); Reg. UE 1169/2011 (informazioni alimentari).

Domande frequenti

Un negozio deve sempre indicare il prezzo per unità di misura?

No. Art. 14 comma 2: non serve se identico al prezzo di vendita (es. una bottiglia di 1 litro a 5 euro al litro). Ma se serve a facilitare il confronto (es. confezioni diverse dello stesso prodotto), deve essere indicato.

Vale anche per la pubblicità e gli annunci online?

Sì. Art. 14 comma 4 estende l'obbligo a 'pubblicità in tutte le sue forme' e ai cataloghi. Se su una pubblicità compare un prezzo, deve accompagnarsi al prezzo per unità di misura (se non esentato).

Cosa succede se al ristorante non mi indicano il prezzo per unità?

Il ristorante è esente dall'art. 14 comma 5.a, perché gli alimenti sono forniti come parte di un servizio (cottura, servizio, ambiente), non come mero prodotto. L'obbligatorietà del prezzo per unità non si applica.

Per un prodotto venduto al pezzo (es. giornale), serve il prezzo per unità?

No. Un prodotto al pezzo non è frazionabile senza modificarne la natura. Il prezzo di vendita è l'unico significativo. Non ha senso un 'prezzo per unità di misura' per un giornale intero.

Se un negozio non indica il prezzo per unità di misura, può essere sanzionato?

Sì, secondo l'art. 17 e riferimenti normativi al D.Lgs. 114/1998. L'omissione ingiustificata espone a sanzione amministrativa da parte dell'organo preposto al commercio della provincia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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